Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4675 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21437/2017 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FAVORE RAGIONIERI PERITI

COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso

lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BERETTA;

– ricorrente –

contro

F.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA

58, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA LAUTERI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1734/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/03/2017 R.G.N. 913/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1734 del 2016 ha rigettato l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (da qui Cassa), avverso la sentenza del tribunale di Milano che accogliendo la domanda proposta da F.A.A. ha ritenuto la violazione del principio del pro rata temporis da parte della Cassa con conseguente diritto del F. alla riliquidazione della propria pensione di vecchiaia, decorrente dall’1/10/2002, in conformità ai principi stabiliti dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, secondo le disposizioni di cui alla sentenza della Suprema Corte numero 13607/2012.

F. con il ricorso introduttivo aveva lamentato che la Cassa – in violazione del principio del pro rata – aveva determinato l’importo annuo della pensione erogatagli illegittimamente considerando, quale base di calcolo, i 14 migliori redditi degli ultimi 19 anni, rispetto all’anno di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; il giudice di primo grado aveva accolto la domanda sulla base di una CTU la quale aveva determinato l’importo della pensione di vecchiaia del ricorrente secondo i diversi sistemi di calcolo in vigore nei diversi periodi di maturazione dell’anzianità contributiva come previsti dalle disposizioni di legge e dalle disposizioni regolamentari della Cassa, succedutesi nel tempo e facendo riferimento, quanto agli importi della pensione da prendere a base del calcolo della c.d. quota A), agli anni anteriori all’anno di pensionamento, secondo la tesi del ricorrente;

a fondamento della sentenza la Corte d’Appello richiamava la pronuncia n. 17742/2015 con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; sosteneva in particolare, in relazione al terzo motivo dell’appello, che detto orientamento dovesse valere anche in relazione al coefficiente di neutralizzazione introdotto con la Delib. Cassa in data 7 giugno 2003;

in particolare la Corte ha ritenuto che fosse nuova e pertanto inammissibile la pretesa della Cassa appellante di calcolare la pensione del F. facendo applicazione di uno soltanto dei criteri di calcolo indicati dall’art. 49, comma 11, del regolamento di esecuzione del 1997 cioè, sempre secondo un unico criterio di calcolo, tenendo conto della data di conseguimento da parte del ragioniere del suo diritto a pensione avvenuta a decorrere dal 1 ottobre 2002 e quindi sulla base dei “14 anni su 19 anni”;

secondo la Corte l’assunto della Cassa, circa l’applicazione di un criterio unico e non integrale del principio del pro rata, oltre che inammissibile, non appariva fondato avendo la Corte di cassazione sancito che i lavoratori iscritti a enti previdenziali privatizzati, nel caso di successione durante il periodo dell’iscrizione di sistemi di calcolo diversi della pensione, hanno diritto in ossequio al principio del pro rata ad altrettante quote di pensione, da calcolare -in relazione al periodo dell’anzianità maturata – secondo il sistema rispettivamente in vigore; stante anche il carattere generale della garanzia costituita dal principio del pro rata oramai costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità dopo l’intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 18136/2015 e n. 17742/2015);

avverso detta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha proposto ricorso articolato su un motivo; F.A.A. ha resistito con controricorso; la CNPR ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso la Cassa ha denunciato l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, con riguardo al criterio di calcolo concretamente applicato (art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la sentenza impugnata dopo aver dichiarato di volersi uniformare ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con le sentenze numero 17742 del 2015 e 18136 del 2015, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva acriticamente recepito i conteggi elaborati dal ragioniere F. con l’originario ricorso, confermati anche dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa; senza tener conto delle contestazioni contabili sollevate dalla Cassa con il ricorso in appello la cui fondatezza risultava avallata dai principi di diritto enunciati dalle S.U.; tutto ciò derivava dal fatto che per la riliquidazione di ogni quota che compone il trattamento pensionistico del ragioniere F. era stata presa quale riferimento della base di calcolo della pensione del ragioniere esclusivamente la media reddituale precedente il pensionamento; avendo la Corte ritenuto che fosse legittimo e coerente con il principio del pro rata, come interpretato dalle sezioni unite della suprema corte, l’utilizzo per tutti i periodi nei quali si articolerebbe il criterio del pro rata sempre gli stessi redditi professionali anche se conseguiti in un periodo diverso;

il motivo è fondato nei limiti delle considerazioni seguenti le quali fanno applicazione dei principi già affermati nella giurisprudenza di legittimità (in particolare v. sentenza 28253/2018) essendo stato chiarito da questa Corte che: a) l’applicazione alla fattispecie in esame – relativa al criterio di calcolo della quota a) di una pensione avente decorrenza dall’1.10.2002 – dei contenuti del principio del pro rata, comporta che, rispetto al principio generale secondo cui il trattamento pensionistico va liquidato secondo le regole esistenti al momento della maturazione del diritto a pensione, va garantita la “posizione previdenziale” già maturata che si traduce concretamente nella fissazione di una clausola di non regresso a salvaguardia del mantenimento del diritto al montante complessivo della contribuzione già versata nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico per cui l’ammontare della contribuzione accumulata ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia che non può essere sterilizzato dal legislatore; b) poichè con le modifiche intervenute nel 2002-2003 si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo con l’introduzione di due quote di pensione – A (retributiva) e B (contributiva) – in simmetria con la riforma del 1995 (v. L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12), al criterio di calcolo della quota A (retributiva) deve applicarsi il criterio del pro rata formulato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per cui all’anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri; c) trattasi di regole strumentali alla liquidazione della pensione, per cui è alla data di maturazione del medesimo diritto che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e, precisamente, vanno applicate le previsioni dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (applicabile alle pensioni di anzianità in quanto richiamato dall’art. 50), in vigore al momento delle radicali modifiche del 2002 e del 2003, secondo cui “La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”; d) non va, dunque, fatta applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo (L. n. 160 del 1963, L. n. 1140 del 1970, L. n. 414 del 1991 e da ultimo dalle delibere del 2002-2003) ed i meccanismi previsti dal Regolamento del 1997 all’art. 49, commi 9 ed 11 (applicabile alle pensioni di anzianità in quanto richiamato dall’art. 50) rivestono natura transitoria con esaurimento della propria efficacia all’interno dei periodi ivi considerati, in relazione alle pensioni liquidate sino al 1.7.2003;

il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata che non si è attenuta ai prefati principi deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale, fermo ogni altro criterio di calcolo già applicato nei pregressi gradi di merito nel calcolare la pensione del ricorrente, si atterrà al principio di diritto sopraindicato in base al quale per il calcolo della quota A) di pensione precedente al 2007 (data di attenuazione del principio del pro rata secondo la giurisprudenza delle Sez. Unite n. 18136/2015 e n. 17742/2015) occorre computare un’unica quota, in applicazione del più favorevole regime previsto dall’art. 49 del Regolamento del 1997 (precedente alle delibere illegittime), salvo quanto previsto nei commi 9 e 11 per il periodo transitorio; per quanto riguarda l’importo delle retribuzioni da prendere a base del computo occorrerà fare riferimento ai redditi percepiti nel periodo precedente alla data del pensionamento;

ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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