Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4674 del 25/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4674 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 12164-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

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contro

SIMONETTI EMANUELE;
– intimato –

Data pubblicazione: 25/02/2013

avverso la sentenza n. 704/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 23/04/2007 R.G.N. 1/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/01/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;

GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI

R.G. 12164/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20-1-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Castrovillari, in accoglimento della domanda proposta da Emanuele Simonetti

apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 1-10-2002/3 112-2002, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, e
condannava la società alla riammissione in servizio del Simonetti e al
pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal 1-4-2004.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda di controparte.
Il Simonetti restava contumace.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 23-4-2007,
rigettava l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con dodici
motivi (gli ultimi due erroneamente indicati come “XII” e “XIII”, in mancanza
di un “XI”).
Il Simonetti è rimasto intimato.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, va rilevato che in ordine logico vanno dapprima esaminati i
motivi quarto e quinto che assumono rilievo preliminare rispetto a tutti gli altri.
Con il quarto motivo la società deduce che, avendo il giudice di primo
grado affermato la nullità del termine apposto al contratto de quo per la carenza
di prova del nesso di causalità in concreto tra la previsione posta a fondamento
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nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine

dell’assunzione e l’assunzione medesima, in tal modo implicitamente
riconoscendo la specificità e validità della previsione contrattuale de qua, in
mancanza di appello incidentale da parte del Simonetti, si sarebbe formato il
giudicato su tale punto preliminare.

aveva fondato la domanda soltanto sulla genericità della previsione contrattuale
e che con l’appello era stato dedotto che la pronuncia di primo grado era
incorsa nel vizio di ultrapetizione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito
ha omesso ogni pronuncia al riguardo.
Entrambi i motivi non meritano accoglimento.
Premesso che, nel caso in esame, la sentenza di primo grado nulla ha
affermato in ordine alla specificità della ragione indicata in contratto, fondando
la decisione sul rilievo che nulla era stato dedotto – prima ancora che provato “in ordine alla riconducibilità in concreto delle esigenze indicate, e relative
alla situazione nazionale, alla specifica assunzione” de qua e rilevato che tale
decisione è stata appellata dalla società, osserva il Collegio che nella
fattispecie non si è formato alcun giudicato implicito sulla sussistenza della
detta specificità.
Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, “in tema di
giudicato implicito, qualora il giudice decida esplicitamente su una questione,
risolvendone in modo implicito un’altra, rispetto alla quale la prima si ponga in
rapporto di dipendenza, e la decisione venga impugnata sulla questione risolta
espressamente, non è possibile sostenere che sulla questione risolta
implicitamente si sia formato un giudicato implicito, in quanto l’impugnazione
sulla questione dipendente preclude la formazione di tale giudicato, il quale
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Con il quinto motivo, premesso che con il ricorso introduttivo il Simonetti

suppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente
espressamente decisa” (v. Cass. 9-6-2010 n. 13833, Cass. 29-4-2009 n. 10027,

ha

Cass. 7-11-2005 n. 21490).
Né può ritenersi che la Corte d’Appello sia incorsa in ultrapetizione,

ragione indicata, atteso che, in mancanza di un giudicato sul punto, era questo
il requisito che doveva essere, prima di ogni altro, dimostrato dal datore di
lavoro e verificato in giudizio.
Vanno poi esaminati il sesto e il settimo motivo, riguardanti, appunto, la
asserita specificità della ragione giustificatrice del termine indicata nel
contratto (investendo tutti gli altri motivi questioni consequenziali o comunque
logicamente successive, rispetto all’accertamento della sussistenza o meno di
tale specificità).
In particolare la ricorrente deduce che nella specie tale ragione ben
poteva essere specificata per relationem con il richiamo agli accordi sindacali
indicati in contratto ( peraltro tutti depositati ed anche allegati al ricorso per
cassazione) e lamenta altresì vizio di motivazione sul punto.
Premesso che il contratto de quo è stato stipulato per il periodo 1-102002/31-12-2002 “ai sensi della vigente normativa, per sostenere il livello di
servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità,
tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11
dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre
2002, che prevedono, al riguardo, il riposizionamento degli organici della
società”, come è stato enunciato da Cass. 1-2-2010 n. 2279 e va qui ribadito,
“in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore,
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nell’aver affermato, in primo luogo, la insussistenza della specificità della

richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso
stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/2007 ed

specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di
indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua
portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal
modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni,
nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale
specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da
esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi
collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).
In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033,
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del
d.lgs. n. 368/2001 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di
indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e
la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che
rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un
determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da
rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della
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altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-I44/04), un onere di

prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata
a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente
nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la
stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se

legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento,
ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni
specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi
compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel
contratto costitutivo del rapporto”.
Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure
nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di
qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a
termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano
pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali
in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la
conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai
fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.
Orbene la sentenza impugnata, in contrasto con tali principi e con
motivazione insufficiente, limitandosi a rilevare semplicemente il carattere
“astratto” e “generico” della causale indicata, in realtà ha omesso di esaminare
specificamente gli elementi emergenti dal contratto de quo, attraverso i
richiami agli accordi collettivi ivi contenuti, alla luce delle deduzioni della
società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza nonché la sufficienza sul

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correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di

piano della ricorrenza o meno del requisito di cui al secondo comma dell’art. 1
del decreto legislativo citato.
Vanno così accolti il sesto e il settimo motivo, restando assorbiti tutti gli
altri, che investo questioni consequenziali o comunque logicamente successive

tali sensi v. fra le altre Cass. 12-8-2011 n. 17257) e la impugnata sentenza va
cassata, con la precisazione che, ove il giudice di rinvio, che si designa nella
Corte d’Appello di Reggio Calabria, valuti come sufficientemente specificata
la causale del contratto de quo, l’onere probatorio relativo alla effettiva
ricorrenza nel concreto degli elementi così individuati graverà sulla società
datrice di lavoro
Il giudice di rinvio statuirà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto e il quinto motivo, accoglie il sesto e il settimo
motivo, assorbiti tutti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Roma 24 gennaio 2013

all’accertamento della specificità della ragione giustificatrice del termine (in

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