Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4674 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 22/02/2021), n.4674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5937/2015 proposto da:

ARREDARE MEGLIO DI B. A.D. E C. S.A.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AURELIA 407, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

MARTELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINA DE

PASQUALE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1164/2014 della CORTE APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/09/2014 R.G.N. 1210/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato SIMONA MARTELLO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1164 del 2014, la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di primo grado ed in parziale riforma della stessa, ha rigettato l’opposizione a cartella di pagamento, proposta da ARREDARE MEGLIO di B.A. & c. s.n.c., con la quale l’INPS aveva intimato il pagamento di somme a titolo di maggior contribuzione dovuta in considerazione della base imponibile derivante dalle retribuzioni previste dal c.c.n.l. di categoria.

2. Ad avviso della Corte, doveva ritenersi sufficientemente indicata dall’INPS, sin dalla memoria di costituzione in primo grado, la contrattazione collettiva nazionale relativa al commercio dei mobili a dettaglio, utilizzata dai verbalizzanti quale parametro di calcolo del minimale contributivo; dalla documentazione allegata al verbale si poteva evincere l’importo delle retribuzioni effettivamente corrisposte; l’opponente avrebbe dovuto contestare specificamente tali deduzioni dell’INPS ed in mancanza di tali contestazioni si dovevano ritenere interamente provati i fatti costitutivi della pretesa contributiva.

3. Avverso tale sentenza, ARREDARE MEGLIO di B.A. & c. s.n.c. propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Resiste l’INPS con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato istanza, con allegata documentazione, con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del procedimento per la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della adesione alla definizione agevolata ammessa dall’Agenzia delle Entrate agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. in L. n. 136 del 2018, in relazione alla cartella esattoriale oggetto di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria della ricorrente e va, quindi, data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018), secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del l’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modific. nella L. n. 225 del 2016 (e quindi per identità di ratio anche laddove sia stata data adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. in L. n. 136 del 2018) cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio perchè, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (controparte) risulti resistente (o intimato), non si debbono regolare le spese, atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 11540 de 2019).

9. Non sussistono, altresì, i presupposti processuali per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; dichiara compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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