Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4674 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25837-2014 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA EROI DEL

MARE 9, presso lo studio dell’avvocato PARIDE LO MUZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PRETE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 681/2014 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con sentenza n. 681/08/14 depositata il 24.03.2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia, respingeva l’appello proposto da C.N. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria per inesistenza o nullità delle notificazioni della prodromica cartella e della preventiva comunicazione disposte direttamente a mezzo posta dalla concessionaria.

La CTR osservava, in particolare, che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, era interpretato nel senso che anche l’esattore poteva avvalersi della notificazione per posta della cartella direttamente, senza avvalersi dell’intermediazione dei soggetti indicati dalla norma.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente svolgendo un unico motivo

La società Equitalia Sud. s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con l’unico motivo, che deduce l’illegittimità della sentenza impugnata e la nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notific, la ricorrente lamenta l’erronea interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto mentre nella prima formulazione della norma il soggetto che poteva procedere alla notifica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento degli atti tributari erano individuato espressamente nell’esattore, con la modifica legislativa di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 26, reca nella prima parte i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nella seconda parte viene eliminato il riferimento all’esattore quale soggetto autorizzato alla notifica diretta.

3. La doglianza risulta destituita di fondamento.

In relazione alla notifica a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte – con sentenza della Sezione tributaria n. 16949/2014 – ha ribadito che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive altresì l’onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione(v, Cass. n. 9240/2019).

Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 det 1982 (Cass. n. 17598/2010; n. 911/2012; n. 19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014; Cass. n. 3254/2016; 7184/2016; Cass. n. 10232/2016; n. 12083.del 2016 Cass. n. 14501/2016, Cass. n. 1304/2017; n. 704/2017;; n. 19795 e n. 14501/2017; n. 8293/2018 v. anche Corte costituzionale del 23 luglio 2018 n. 175 che, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – ha affermato la legittimità della notificazione diretta, da parte dell’agente della riscossione, della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento).

Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico; l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

4.11 ricorso va dunque respinto.

In assenza di attività difensiva della intimata, non si provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte

– Rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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