Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4673 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4673 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PENTA ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23355/2013 R.G. proposto da
Frapparelli Pasquale, nato a Labico (RM) il 15/04/1956 ed ivi
residente alla Via Leonardo Da Vinci n. 31 (C.F.:
FRPPQL56D15E392A), e Martino Lucia, nata a Ripacandida (PZ) il
22/12/1953 e residente in Roma alla Via Ceno Del Duca n. 71/1,
rappresentati e difesi dall’Avv. Giovambattista Ferriolo (C.F.:
FRRGMB45H15E923M), dall’Avv. Ferdinando Emilio Abbate (C.F.:
BBTFDN61S08L126L) e dall’Avv. Ranieri Roda (C.F.:
RDORNR59P20A944I) e presso il loro studio elettivamente
domiciliati, in Roma al Viale Mazzini n. 114/B, come da procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
(C.F.: 97591110586), con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:

Data pubblicazione: 28/02/2018

80224030587), presso i cui Uffici, siti in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato;
– contro ricorrenteavverso il decreto n. 425/2016 emesso dalla CORTE D’APPELLO di
PERUGIA in data 03/03/2016 e non notificato;
udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del
15/12/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

Dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rinvio a pubblica
udienza del ricorso.

Ritenuto in fatto
Frapparelli Pasquale e Martino Lucia proponevano nei confronti del
Ministero della Giustizia, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89,
domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale
asseritamente sofferto a causa della “non ragionevole” durata di un
procedimento di equa riparazione, iniziato presso la Corte d’Appello
di Roma il 6 giugno 2007 e definito in quella fase con rigetto e poi,
in revoca del precedente provvedimento, con l’accoglimento della
domanda, tramite decreto depositato il 13/2/13 e notificato
all’amministrazione debitrice il 26/4/13, seguito, per il mancato
adempimento dell’amministrazione obbligata, da una procedura
esecutiva, iniziata presso il Tribunale di Roma con atto di
pignoramento nei confronti della debitrice e conclusasi con
l’assegnazione delle somme dovute, disposta con ordinanze
depositate il 16 marzo 2015 e passate in giudicato il 6 aprile 2015,
per difetto d’impugnazione nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c..
Il consigliere designato della corte d’appello di Perugia, con decreto
n. 1542/1 5, depositato il 1 ottobre 2015, contemporaneamente
rigettava e dichiarava inammissibile il ricorso per equa riparazione,
ritenendo che nel caso esaminato non fosse possibile cumulare la

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lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale

fase di cognizione del procedimento presupposto con quella dì
esecuzione.
In particolare, la domanda veniva considerata tardiva quanto al
procedimento di cognizione e infondata quanto a quello di
esecuzione, svoltosi in limiti temporali (circa quattro mesi)
piuttosto ristretti.
Avverso il detto decreto Frapparelli Pasquale e Martino Lucia

facendo leva, tra l’altro, su due decisioni della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo e su quella della Corte Suprema di Cassazione n.
6312/2014, al fine di affermare la continuità tra la fase di
cognizione e di quella esecutiva, anche nell’ottica della
determinazione del decorso del termine di cui all’art. 4 della legge
89/2001 e succ. modd..
L’adita corte, con decreto del 3.3.2016, rigettava l’opposizione sulla
base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:
1) la fase dell’esecuzione forzata era stata promossa in epoca
successiva alla maturazione del termine semestrale di
decadenza di cui all’art. 4 della legge 89/2001, rispetto alla
data della conclusione dei giudizio di cognizione, questione
che involgeva anche l’eventuale computo del periodo
intermedio tra la definizione della fase di cognizione e l’inizio
di quella esecutiva;
2) si prospettava come irragionevole far coincidere il termine
semestrale di decadenza dalla proposizione del ricorso per
equa riparazione con l’assegnazione delle somma e, fermo il
principio dell’unicità delle fasi di cognizione ed esecuzione,
consentire che l’unico termine realmente operante in epoca
anteriore alla definizione del procedimento esecutivo fosse
quello di prescrizione dell’azione.
Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione
Frapparelli Pasquale e Martino Lucia, sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. In
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proponevano opposizione, con ricorso depositato il 31.10.2015,

prossimità dell’udienza camerale, i ricorrenti hanno depositato
memoria difensiva.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2 e 4 I. n. 89/2001.
In particolare, sostiene che occorra altresì considerare il termine
(introdotto dall’art. 14 del d.l. 31.12.1996 n. 669) di 120 giorni

non può notificare l’atto di precetto, e che, in ogni caso, tra il
momento in cui il decreto è diventato irrevocabile e la notifica,
dapprima, del titolo esecutivo e, poi, dell’atto di precetto non
sarebbero decorsi sei mesi.
1.1. Il motivo è, per quanto di ragione, fondato.
La decisione di rigetto si fonda sulla rilevata esistenza di una
soluzione di continuità (superamento del termine semestrale) tra la
fase di cognizione e quella esecutiva e, quanto a quest’ultima, sulla
esiguità (circa 4 mesi) dell’eccedenza rispetto alla ragionevole
durata (con conseguente non configurabilità di un pregiudizio non
patrimoniale significativo).
La prima doglianza è destituita di fondamento, atteso che il termine
di 120 giorni si riferisce alla impossibilità di instaurare la procedura
esecutiva con riferimento al provvedimento esecutivo; viceversa, il
termine di sei mesi entro cui va instaurata, ai fini della unicità delle
due fasi – di cognizione e di esecuzione -, la stessa procedura inizia
a decorrere dalla definitività (irrevocabilità/passaggio in giudicato)
del provvedimento che ha riconosciuto l’indennizzo.
In particolare, la disposizione dettata dall’art. 14 d.l. n. 669 del
1996, conv. con I. n. 30 del 1997 (anche alla luce della modifica
apportata al suo testo dall’art. 44 comma 3 d.l. n. 269 del 2003,
conv. con I. n. 326 del 2003), deve essere interpretata nel senso
che la parte, a favore della quale sia stata pronunciata condanna al
pagamento di una somma di denaro, non può dare inizio
all’esecuzione forzata, né può minacciarla mediante la notifica del
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dalla notifica del titolo esecutivo, nel corso del quale il danneggiato

precetto, se prima non abbia notificato il titolo esecutivo e dalla
notifica di questo non sia decorso il termine dilatorio stabilito dalla
norma (ora 120 giorni come previsto dall’art. 147 I. n. 388 del
2000). Tuttavia, tale termine (peraltro, riferito alla PA e non ad un
processo pendente) è ricompreso in quello di 6 mesi e 5 gg. dalla
esecutività del decreto di liquidazione del compenso, entro il quale
la PA sarebbe tenuta a pagare. Qualora, invece, per inerzia del

tardiva notifica del titolo esecutivo, ciò non potrebbe che gravare a
carico del medesimo. Se, invece, si volesse valutare il detto arco
temporale nella quantificazione complessiva del ritardo ascrivibile
al sistema giudiziario, ugualmente lo stesso non potrebbe essere
considerato, in quanto rappresenterebbe un periodo sottratto al
potere organizzativo dell’Amministrazione giudiziaria (a tal punto
che non è neppure pendente un processo).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, la notifica del titolo
esecutivo è avvenuta in data 26.4.2013, con la conseguenza che il
termine di 120 giorni è scaduto il 24.8.2013 e, dunque, ancor
prima della irrevocabilità decreto della corte d’appello, realizzatasi
(v. postea) in data 30.3.2014.
1.2. La questione della necessità di sconnputare i “tempi morti” e,
in particolare, l’intervallo temporale intercorso dal deposito della
decisione definitiva e la proposizione dell’azione esecutiva,
sollevata dal Ministero, in realtà, esula dalla ratio decidendi.
1.3. Si rivela, invece, fondata la seconda censura.
Sez. U, Sentenza n. 6312 del 19/03/2014, ha statuito che, in tema
di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di
ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza
di decreto di condanna “Pinto” definitivo, pronunciato ai sensi
dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l’interessato, ove il
versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il
termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte
EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni
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creditore, il primo termine dovesse slittare in avanti a causa della

cinque (in relazione al disposto di cui all’art. 133, secondo comma,
c.p.c.) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha
diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il
conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato
ad attendere l’adempimento spontaneo della P.A. – ad un ulteriore
indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua
pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa,

essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in
relazione all’art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i
termini dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la cui
portata non si estende alla tutela del diritto all’esecuzione delle
decisioni interne esecutive.
Successivamente, Sez. U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016 (con?.
Sez. 6 – 2, Sentenza n. 229 del 09/01/2017), ha chiarito che, ai fini
dell’equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di
cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati
unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo
scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di
evitarne l’esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per
l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del
procedimento di cognizione, ai sensi dell’art. 4 della I. n. 89 del
2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti,
finalisticamente considerati come

unicum,

mentre, ove abbia

lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere
l’irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi
soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di
esecuzione. In particolare, nell’ultima pronuncia menzionata viene
in modo in equivoco affermato che:

«A seconda della condotta

delle parti, il procedimento presupposto può essere considerato
unitariamente o separabile in” fasi “: se la parte lascia decorrere un
termine rilevante — che va commisurato in quello di sei mesi,
previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001- dal momento oltre il
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all’intervenuta promozione dell’azione esecutiva, che, tuttavia, può

quale un procedimento diviene irrevocabile per il diritto interno, la
stessa non può poi far valere la ingiustificata durata (anche) di quel
procedimento; se invece detta parte si attiva prima dello spirare di
quel termine, al fine di procedere all’esecuzione, allora non si forma
la sopra indicata soluzione di continuità nel procedimento
finalisticamente considerato come un unicum e dunque può
procedersi alla valutazione unitaria dello stesso ai fini della

un’applicazione di tale approccio interpretativo, sia pure nella
prospettiva di un rimedio straordinario di impugnazione, quale la
revocazione nell’ambito del giudizio pensionistico innanzi alla Corte
dei Conti, vedi Cass., Sez. V-2 n. 25179/2015) : in tale ipotesi
dunque deve ritenersi che riprenda vigore la decadenza prevista
dall’art. 4 della legge, con la conseguenza della perdita del diritto di
far valere l’eventuale durata non ragionevole del procedimento di
cognizione».
Nel caso di specie, la pubblicazione del decreto della corte appello
risale al 13.2.2013, la notifica del titolo esecutivo al 26.4.2013,
quella dell’atto di precetto al 4.3.2014, laddove l’ordinanza di
assegnazione è stata adottata dal g.e. in data 16.3.2015 – ed è,
quindi, passata in giudicato il 6.4.2015 – ed il deposito del ricorso
per equa riparazione è avvenuto il 24.9.2015.
Essendo stato il giudizio presupposto instaurato il 6.6.2007, trova
applicazione, in assenza di prova di notifica, il termine lungo di un
anno e 45 giorni (ex art. 327 c.p.c. nella precedente formulazione,
applicabile ratione temporis) dalla pubblicazione del decreto, con la
conseguenza che lo stesso (in mancanza di ricorso per cassazione)
è divenuto irrevocabile in data 30.3.2014.
Al fine di poter invocare il principio di “unicità” tra fase cognitiva e
fase esecutiva, nel termine semestrale di decadenza, decorrente
dalla irrevocabilità del decreto di liquidazione dell’indennizzo, deve
essere notificato l’atto di pignoramento. Orbene, pur non essendo
stato dedotto che quest’ultimo incombente sia stato assolto entro il
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delibazione della sua complessiva ingiustificata durata (per

30.9.2014, deve presumersi, ai sensi dell’art. 481, co. 1, c.p.c.,
Che l’esecuzione sia iniziata entro il 2.6.2014.
Alla stregua dei rilievi che precedono, da un lato, non vi è stata
soluzione di continuità (vale a dire, oltre il termine semestrale
consentito) tra il giudizio di cognizione e la procedura esecutiva
resasi necessaria e, dall’altro lato, non è decorso il termine di sei
mesi tra la definizione di quest’ultima (avvenuta con il passaggio in

per equa riparazione.
2. In definitiva, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ne consegue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della
causa, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente grado
di giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente grado
di giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 15.12.2017.
Il Presidente
Dott ,Stefano Petitti

iI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

28 FEB. 2018

giudicato dell’ordinanza di assegnazione) ed il deposito del ricorso

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