Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4673 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24432-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE VIRGINTINO;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAMERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE BIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 497/2014 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. F.M. impugnava il provvedimento di avvenuta iscrizione ipotecaria – comunicatole l’1.02.2010 -per l’importo di Euro 93.878,00 sull’immobile sito nel comune di Grumo(Ba), non preceduta dalla preventiva comunicazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50; contestava altresì la regolarità del procedimento di formazione del ruolo e la decadenza dall’azione esecutiva, l’inesistenza della firma del responsabile del concessionario e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, nonchè la prescrizione della pretesa tributaria.

La CTP di Bari dichiarava il difetto di giurisdizione relativamente ai carichi non tributari ed accoglieva, per il resto, il ricorso con sentenza appellata dalla società di riscossione.

La CTR della Puglia accoglieva il gravame in quanto, sebbene l’iscrizione ipotecaria non costituisse l’inizio della espropriazione, presupponeva comunque la preventiva comunicazione, tenuto conto dello statuto del contribuente e della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sulla questione.

La società Equitala Sud s.p.a. ricorre sulla base di un solo motivo avverso la sentenza n. 497/08/14

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato nelle memorie.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo il rigetto del ricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con l’unica censura si lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, sostenendo che il disposto dell’art. 50, non trova applicazione alle misure cautelari come l’iscrizione ipotecaria, che non segna l’inizio dell’esecuzione, ma è solo atto prodromico allo stesso.

Si evidenzia, poi, che la L. n. 106 del 2011, che ha introdotto l’obbligo prima inesistente della preventiva comunicazione, non ha effetti retroattivi, richiamando a tal fine alcuni passi delle sentenze delle S.U. del 2014 che hanno deciso in ordine all’applicabilità della norma citata all’iscrizione ipotecaria.

3. Il motivo è privo di pregio.

Invero l’inapplicabilità (ritenuta da parte del giudice di merito) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, all’iscrizione ipotecaria è conforme al principio affermato delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19667 del 2014: “L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

4.Tuttavia, con le sentenze nn. 19667 e 19668 del 2014 le Sezioni Unite (seguite da Cass.n. 23875/2015; Cass. n. 13115/2016; Cass. n. 5577/2019) hanno anche avuto modo di osservare che: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis),in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal D.P.R. cit., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

5. In particolare, la L. n. 241 del 1990, art. 21, prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L’art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Tali previsioni normative impongono che l’iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la “notifica” dell’atto impugnato può costituire rassicurante prova dell’effettivo rispetto del

termine di impugnazione).

La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, e ciò perchè tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.

Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, art. 7, il quale impone l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

La ricordata previsione normativa dell’obbligo di comunicazione (previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7, è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha come ratio fondante: 1) la tutela dell’interesse – giuridicamente protetto – dei

soggetti destinatari del procedimento:

a) ad aver conoscenza di quest’ultimo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l’iniziativa procedimentale dell’Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario; 2) la tutela dell’interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quell’apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l’intervento procedimentale dei “soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” può fornire; 4) altresì, la tutela dell’affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa; 5) la medesima comunicazione dell’inizio del procedimento (v. TAR Lazio, Sez. 1, 4 settembre 2009, n. 8373).

Non rende meno valida questa ricostruzione esegetica il fatto che la L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2, escluda i procedimenti tributari dall’applicazione degli istituti partecipativi previsti dall’art. 7 della legge cit., in quanto non si tratta di una esclusione tout court dei predetti istituti, bensì solo di un rinvio per la concreta regolamentazione dei medesimi alle norme speciali che

disciplinano il procedimento tributario.

6.Orbene la censura articolata dalla parte ricorrente non si esaurisce nell’affermazione che la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sarebbe – come tale – applicabile alla procedura di iscrizione ipotecaria. Infatti viene anche specificamente dedotto che l’Ufficio avrebbe comunque dovuto comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca.

Tanto determina l’accoglibilità della censura formulata dalla parte ricorrente, in quanto quest’ultima, pur lamentando sotto il profilo formale la violazione di una disposizione inapplicabile – nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2) -, ha, sotto il profilo sostanziale ò e attraverso espresse considerazioni specifiche, denunciato l’omessa attivazione del contraddittorio: spetta, infatti, al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (v. Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 7605 del 2016, Cass. n. 380 del 2017; Cass. n. 4587/2017).

7.Dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale consolidatasi successivamente alla introduzione del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte

– rigetta il ricorso;

-compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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