Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4671 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 169-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 02/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

1. F.A. impugnava il provvedimento di iscrizione ipotecaria disposto dalla società Equitalia Polis su immobile di sua proprietà, eccependo la nullità delle cartelle per inesistenza della loro notificazione, carenza di motivazione, prescrizione e decadenza del credito tributario.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso in mancanza di costituzione della concessionaria.

La CTR della Campania, con sentenza n. 167/46/13, respingeva il ricorso proposto dalla Concessionaria, sul presupposto che le relate erano incomplete, mancando il nominativo del destinatario, del mittente, non potendosi ricavare detti elementi dagli estratti di ruolo prodotti dall’appellante; affermava difatti che detti documenti non potevano costituire valido supporto probatorio documentale idoneo a dimostrare la regolare notifica delle cartelle.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ricorre per cassazione la concessionaria affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente si è costituito con memoria, svolgendo attività difensiva con riferimento alla censura proposta e riproponendo le altre eccezioni sollevate nel giudizio di merito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.Con l’unico motivo del ricorso, la società Equitalia Sud s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la CTR errato nel ritenere la nullità delle relate per l’omessa indicazione del destinatario, evincibile secondo la ricorrente, dal numero identificativo della cartella di pagamento attestata dal notificatore.

In altri termini, ad avviso della ricorrente non è necessario ai fini della corretta notificazione di un atto indicare nella relata il nome del destinatario.

3.11 motivo è fondato.

4.In primo luogo, giova evidenziare che l’estratto di ruolo, depositato dalla concessionaria nel giudizio di merito, è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15; Cass. n. 21533 /2017).

Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 (così Cass. n. 24235/15, in motivazione);ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142/15 cit.).

5.Secondo i principi di questa Corte, l’originale della cartella di pagamento è quella notificata al contribuente e l’agente della riscossione può soltanto produrre la copia. Ma anche in questo caso, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 10326 del 2014, non sussiste alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione (senza formalmente contestarne la conformità all’originale), l’Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13 e più recentemente Cass. n. 21533 del 2017; n. 25292/2018), senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass. n. 2790 del 2016, pag. 7), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, nè ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione.

6.Quanto all’omessa indicazione del destinatario nella relata, questa Corte ha affermato, in altra fattispecie, che è valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, nè alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede e ad un incaricato in sicura relazione con la stessa(Cass. n. 26522 del 17/12/2014).

Nè può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l’incertezza sull’identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l’esistenza dell’indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell’atto medesimo.

Allorchè, invece, l’errore materiale nell’indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell’atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell’atto è davvero destinato, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente (Cass. n. 3511 del 17/02/2006)

6.Ebbene, nella fattispecie, il numero identificativo delle cartelle stampigliato sulle relate consente indubbiamente di individuare una relazione tra l’atto notificato, la relata ed il destinatario, il quale, peraltro, non ha giammai eccepito la sua estraneità al luogo in cui la notifica delle cartelle è stata effettuata.

7.Quanto alle altre difese svolte nel controricorso, dalla impugnata sentenza emerge che il contribuente aveva eccepito oltre alla inesistenza delle relate, solo la carenza motivazionale e la prescrizione della pretesa esattoriale, e non anche l’omessa esibizione degli originali delle cartelle ovvero la mancanza del deposito di copie o degli originali delle cartelle.

Al fine di consentire a questa Corte di esaminare le doglianze che lo stesso afferma di aver formulato nel giudizio di merito, il contribuente avrebbe dovuto rispettare l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali le difese si fondano, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito(Cass. 2015 n. 23575; in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 22726/11; cfr. pure, tra le molte, Cass. sez. V 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ. sez. V 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass. civ. sez. V 12 gennaio 2010, n. 303).

8. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario proposto dal contribuente.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte

-accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente;

-Condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla concessionaria che liquida in Euro 2.600,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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