Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4671 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 18/02/2019), n.4671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26927-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEATRO

VALLE, 51, presso lo studio dell’avvocato VIRGILIO STOCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato EZIO GARZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2780/2013 della CORTE D’APPELLO, di LECCE,

depositata il 01/08/2013- R.G.N. 487/2012.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’appello incidentale, ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 della domanda proposta da C.T., erede di Ca.Gi., nei confronti dell’Inps volta ad ottenere il diritto alla perequazione automatica L. n. 160 del 1975, ex art. 10 ed ha condannato l’Inps a pagare le differenze dei ratei della pensione percepita nei limiti della prescrizione decennale. La Corte territoriale ha ritenuto non fondata l’eccezione di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 rilevando che, pur considerata l’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011 e la modifica dell’art. 47 cit., nella specie trattandosi di differenze pretese prima dell’entrata in vigore della modifica, doveva confermarsi l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza SU n. 12720/2009 in forza del quale la decadenza non può applicarsi alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi.

Resiste la C. che deposita controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. n. 111 del 2011, nonchè del D.L. citato, art. 38, comma 4. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non applicabile la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. con modif. in L. n. 111 del 2011. Rileva che la nuova formulazione dell’art. 47 era applicabile ai giudizi pendenti al 6/7/2011 in primo grado e che nella specie il giudizio era pendente a tale data in quanto introdotto con ricorso del 20/5/2010. La C. percepiva la pensione da molto più di tre anni prima della proposizione del ricorso giudiziario e nessun rilievo aveva la domanda del 9/6/2009 in quanto il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.

Con il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38conv con modifiche in L. n. 111 del 2011 nonchè del D.L. n. 98, art. 38, comma 4, conv. in L n. 111 del 2011. Lamenta che la Corte d’appello ha applicato la prescrizione decennale senza tenere conto che in base all’art. 47 bis la prescrizione dei ratei di pensione e relative differenze è pari a 5 anni e non 10 anni.

4. Il ricorso è infondato.

Va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte (cfr Cass. 16549/2016,21319/2016) secondo cui “La decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina”.

5. Va infatti precisato, che l’oggetto del presente giudizio attiene ad una riliquidazione. di trattamento pensionistico riconosciuto dall’INPS in modo parziale. Una fattispecie che – prima della innovativa disciplina contenuta nel D.L. n. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” – non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell’art. 47 cit. in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, da questa Corte (Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. Un. 12720 e 12718 del 29.5.2009, Cass. n. 12516/2004) in base alle quali “la decadenza di cui al D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. n. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (sentenza n. 12720 del 29/05/2009).

6. Si tratta di un indirizzo ancora applicabile rispetto alle prestazioni liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L. n. 98 del 2011, n. 98, conv. L. n. 111 del 2011. Ciò si evince pure dalla sentenza n. 69/2014 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza introdotta nel 2011 per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai “giudizi in corso in primo grado”. E ciò, proprio perchè si tratta di disciplina diversa da quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sez. Unite. La Corte Cost. ricorda, infatti, che in sede di esegesi della precedente normativa “le sezioni unite della Corte di cessazione già con sentenza n. 6491 del 1996 avevano affermato – e con successiva pronunzia n. 12720 del 2009 hanno ribadito – che la decadenza ivi prevista non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello delle ordinaria prescrizione decennale”.

7. Pertanto nel caso in esame, trattandosi di liquidazione parziale ovvero di prestazione riconosciuta solo in parte, la decadenza non poteva essere applicata, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, neppure in relazione ai singoli ratei. Così come correttamente ha deciso la Corte territoriale.

8. Analoghe considerazioni devono valere con riferimento all’eccezione di prescrizione di cui ai secondo motivo del ricorso dell’Inps. Il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d, convertito in L. n. 111 del 2011, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (Manovra economica 2) interviene anche sulla prescrizione dei ratei e dopo l’art. 47 inserisce il seguente art. 47 bis: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.

Come risulta implicitamente dalla medesima disposizione, il diritto alla pensione – costituzionalmente tutelato – è certamente indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza. Sono invece soggetti a prescrizione e decadenza i soli ratei delle prestazioni previdenziali.

9. La Corte Costituzionale, come sopra detto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 38,comma 4, norma che stabilisce che “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Per quel che qui rileva la lett. d) della norma citata ha aggiunto il citato art. 47 bis.

10. La pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, riguarda pertanto necessariamente anche le disposizioni introdotte dall’art. 47 bis il quale, come per la decadenza di cui sopra, non potrà che avere applicazione per il periodo successivo al 6/7/2011. A riguardo va richiamato quanto si legge nella citata sentenza della Corte Costituzionale che nell’affermare l’illegittimità costituzionale della norma sottolinea il vulnus arrecato al principio dell’affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lett. d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

E’ evidente che il nuovo più breve termine quinquennale per ratei non liquidati si applica solo per il futuro.

11. Deve, tuttavia, valutarsi che si tratta di un istituto sostanziale e non meramente processuale.

Ne deriva che deve trovare applicazione l’art. 252 disp. att. c.c. che, per giurisprudenza costante dei giudici di legittimità, ha introdotto un principio generale (Cass. n. 6173/2008; Cass. n. 29479/2008, 6705/2010, 16814/2010) valevole in ogni caso in cui cambia la prescrizione in corso di rapporto. Pertanto, il termine di prescrizione è quinquennale (anche per i ratei non liquidati e quindi anche per le prestazioni erogate solo parzialmente) ma con decorrenza iniziale dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina “potendo, però, detto termine…essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente” (Cass. n. 6173 del 07/03/2008, n. 4051/2014.

12. Nella specie correttamente la Corte territoriale ha applicato l’originaria prescrizione decennale trattandosi di domanda formulata nel 2009 e dunque non erano prescritti i ratei relativi ai dieci anni antecedenti.

13. Le spese processuali seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna l’Inps a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 2500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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