Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4670 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 22/02/2021), n.4670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11645/2015 proposto da:

G.S. & C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ANNA CASCARANO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 564/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/11/2014 R.G.N. 887/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 4 novembre 2015, la Corte di Appello di Venezia ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi su anticipazioni di TFR, non formalizzate nè documentate e non risultate erogate per le tassative ipotesi previste dall’art. 2120 c.c.;

2. avverso tale sentenza la s.n.c. G.S. & C. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2120 c.c., per avere la Corte territoriale subordinato l’applicazione del maggior favor a tassativi requisiti di forma e sostanza (primo mezzo) e in riferimento alla declaratoria di irrilevanza del principio di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 1991 (secondo mezzo);

4. il ricorso è da rigettare;

5. la ratio decidendi della sentenza si palesa immune da censure giacchè incentrata sul difetto di prova, della quale era onerato il datore di lavoro, della sussistenza, nella specie, dei requisiti prescritti dall’art. 2120 c.c.;

6. più in particolare, la Corte di merito ha ritenuto non provato il titolo dell’anticipazione ai lavoratori, tardive le deduzioni istruttorie svolte soltanto con le note conclusive del giudizio di primo grado, e pur ipotizzando un eventuale accordo derogatorio individuale migliorativo erano comunque risultati indimostrati non solo il titolo dell’erogazione ma anche gli ulteriori presupposti, quali l’anzianità di servizio e la percentuale di trattamento di anticipazione da poter corrispondere nel rispetto del dettato dell’art. 2120 c.c.;

7. invero, l’art. 2120 c.c., dispone che il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere ed ottenere, una sola volta, un’anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento già maturato, giustificando la richiesta con la necessità di spese sanitarie o dell’acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli; il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste, annualmente, nei limiti del 10 per cento dei lavoratori aventi titolo o del 4 per cento del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., commi 6, 7, 8, 9, c.c.);

8. contratti collettivi e patti individuali possono stabilire condizioni di miglior favore, derogare alla disciplina legale delle anticipazioni (v. Cass. nn. 4133 del 2007 e 31260 del 2019) e la contrattazione collettiva stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazioni (art. 2120 c.c., comma 11);

9. solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l’erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l’erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all’obbligazione contributiva, come correttamente statuito dalla Corte territoriale;

10. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

 

 

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