Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4670 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TINARELLI Giuseppe Fuochi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14893/2015 R.G. proposto da:
MODA ROSA SRL (C.F. 07390140635), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
GIUSEPPE ROMANO
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
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– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, n. 11085/34/14 depositata il 17 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre
2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento riferito a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno di imposta 2007, la cui fonte di innesco era consistita dalla applicazione degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis, 62-sexies, dai quali emergeva come il reddito di impresa della contribuente fosse risultato incongruo;
che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 17 dicembre 2014, ha rigettato l’appello della società contribuente;
che ha proposto ricorso per cassazione parte contribuente affidato a quattro motivi; resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
che parte ricorrente ha depositato nel corso del procedimento una istanza di cessazione della materia del contendere per avere parte ricorrente presentato domanda di definizione agevolata della controversia a termini del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6;
che è in atti la domanda di definizione agevolata della contribuente;
che non risulta che l’istanza di estinzione sia stata comunicata al controricorrente;
che la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, la quale produce i suoi effetti consistenti nell’estinzione del giudizio dalla notificazione alla parte costituita, essa risulta in ogni caso idonea, anche ove non sia stata notificata a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13923);
che, atteso l’avvalimento della procedura di definizione agevolata e la natura della controversia, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate;
che la pronuncia di inammissibilità del ricorso va assimilata, quanto al pagamento del contributo unificato, a una istanza di cessazi e della materia del contendere, per la quale non può ritenersi operare il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo questa una statuizione applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020