Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4670 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 14/02/2022), n.4670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14505/2017 proposto da:

SU PAD LTD, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Bernardini,

Stefania Verdesca, e Alessandra Giovanetti;

– ricorrente –

contro

SANDRETTO INDUSTRIE SRL, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Cericola, e Michele

Briamonte;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino depositata il

31.3.2017;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Lorenzo

Orilia.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 31.3.2017 ha respinto l’appello della SU-PAD LTD (società con sede legale in (OMISSIS)) contro la sentenza di primo grado, che nel giudizio contro di essa promosso dalla Sandretto Industrie srl in Amministrazione Straordinaria, l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 249.836,62 a titolo di prezzo per tre ordini di fornitura di macchinari industriali (presse a iniezione per materie plastiche), rigettando la domanda riconvenzionale spiegata per inadempimento contrattuale della venditrice (per vizi della merce venduta), nonché l’eccezione di compensazione del prezzo di vendita con l’importo della provvigione ad essa spettante nella misura dell’8% (per l’asserito svolgimento fin dal 1989 dell’attività di agente della Sandretto in (OMISSIS)).

Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha rilevato, per quanto di stretto interesse in questa sede:

– che, come accertato dal Tribunale sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio, alcuni vizi denunziati non erano più presenti, mentre le anomalie presenti imputabili a difetto di produzione erano eliminabili con interventi tecnici mirati per la modesta somma di Euro 4.293,00;

– che il consulente non aveva potuto verificare le cause di altre anomalie perché il lungo tempo trascorso e l’impiego delle presse nel ciclo di produzione non consentivano di stabilire con certezza se i nuovi vizi dipendessero da difetti di produzione oppure dal logorio dovuto al lungo ed intenso utilizzo;

– che, quindi, appariva logica la conclusione del Tribunale secondo cui dopo tanti anni di intenso lavoro non era possibile stabilire se i difetti riscontrati fossero dovuti a errori di progettazione oppure a errori di manutenzione, di uso o a usura;

– che correttamente era stata esclusa la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti, ed anzi la richiesta di una commissione dell’8% avanzata dall’appellante era logicamente incompatibile con la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo della compravendita delle macchine per inadempimento della venditrice;

– che vi era prova documentale sulla conclusione tra le parti di un contratto di compravendita;

– che tutte le questioni istruttorie dovevano ritenersi assorbite.

2 Contro tale sentenza la società SU Pad LTD ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi contrastati con controricorso dalla Sandretto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione della legge processuale nonché erronea applicazione di una preclusione inesistente, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che nella comparsa di costituzione si era evitata la preclusione in relazione alla deduzione di un difetto del macchinario consistente “nell’elevato numero di prodotti difettosi”.

Il motivo è inammissibile.

In disparte il difetto di specificità della censura derivante dalla mancata indicazione della norma o del principio di diritto processuale che si assume violato ed in disparte la sua oscura formulazione, la censura non coglie la ratio della CA perché in sentenza non si è mai affermato che “la società convenuta non avrebbe denunziato tempestivamente il difetto consistente nell’elevato numero di prodotti difettosi”. Con la censura in esame, a ben vedere, la ricorrente critica unicamente l’apprezzamento del giudice di merito sulla natura dei vizi denunziati.

2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge ed erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova per stabilire se un macchinario è rotto per un difetto di costruzione (da cui discenderebbe la imputabilità al venditore) o piuttosto per usura o per l’uso eccessivo (il che renderebbe il cattivo funzionamento addebitabile all’acquirente).

3 Col terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1322 c.c. – asserita incompatibilità tra la pretesa di pagamento della commissione avanzata da SU-Pad ed il suo ruolo quale acquirente delle macchine. Rimprovera in particolare alla Corte territoriale di avere negato il compenso dell’8% a titolo di provvigione, ad essa spettante quale agente di Sandretto nello Stato di Israele e si duole pertanto del mancato riconoscimento della violazione del principio di libertà contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c., avendo le parti concluso un contratto atipico.

Queste due censure sono inammissibili.

E’ noto che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. tra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 Rv. 652251; Sez. L, Sentenza n. 20518 del 28/07/2008 Rv. 604230).

Nel caso di specie la ricorrente, con le due censure in esame, introduce questioni di diritto nuove implicanti accertamenti in fatto senza però dimostrare di averle poste nei gradi di merito. In particolare, quanto al secondo motivo, non si dice dove e quando è stato dedotto lo stravolgimento dell’onere della prova al fine di stabilire se un macchinario è rotto per un difetto costruttivo o per usura dovuta a uso prolungato (eppure tale questione ben poteva essere posta in appello, visto che il ricorso stesso a pag. 16 riproduce alcuni passaggi della sentenza di appello in cui si richiama la sentenza di primo grado su tale questione).

Quanto al terzo motivo, è nuova la violazione del 1322 c.c., che ben avrebbe potuto essere sollevata in appello, posto che già il primo giudice aveva accertato che “la SU Pad era la vera acquirente e non aveva diritto alla richiesta provvigione” (cfr. sentenza impugnata pag. 3).

In ogni caso, la Corte d’Appello, con apprezzamento ad essa riservato, ha qualificato il rapporto commerciale come compravendita ed ha ritenuto l’incompatibilità logica di una richiesta di provvigione (v. pag. 8).

4 Col quarto ed ultimo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interrogatorio formale, dolendosi della mancata ammissione dell’interrogatorio formale del Commissario Straordinario della società attrice in Amministrazione Straordinaria.

Il motivo è inammissibile perché si limita a menzionare, senza però criticarla specificamente, la ratio della Corte di merito che è fondata su un giudizio di assorbimento delle questioni istruttorie sulla prova del rapporto di agenzia, per effetto della avvenuta qualificazione del contratto come vendita e della incompatibilità logica di una domanda di provvigione (v. pag. 4 sentenza impugnata).

In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese a carico della parte soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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