Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 467 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23919-2012 proposto da:

P.Y.F.M.C., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 8, presso lo studio dell’avvocato

ORAZIO CASTELLANA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MASSIMO LONGARINI;

– ricorrente –

contro

PA.VA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 150/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o per

la manifesta infondatezza del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Temi accoglieva la domanda di P.V. per la restituzione di un immobile detenuto da P.Y.F.M.C. con condanna al rilascio ed ai danni e la corte di appello di Perugia, con sentenza 10.5.2012, rigettava il gravame del soccombente premettendo che i motivi di appello non erano di facile comprensione rispetto ad una sentenza estremamente chiara e che la Pa. aveva dato prova della proprietà producendo i contratti di compravendita regolarmente trascritti e non contestati.

La difesa del P. si basava unicamente sulla scrittura (OMISSIS) in forza della quale avrebbe acquistato dal comune dante causa la nuda proprietà, atto non trascritto e non opponibile ai terzi e legittimamente erano state rigettate le istanze istruttorie ininfluenti.

Ricorre P. con due motivi, non resiste Pa..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunziano, col primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione in ordine alla mancata contestazione da parte della Pa. delle domande del P. deducendo che con l’atto di appello si era lamentato che incombeva sulla Pa. l’onere della prova della coincidenza del bene di cui invocava il rilascio con quello goduto dall’odierno ricorrente.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 132 c.p.c. e vizi di motivazione perchè era stata formulata domanda di danni, trattasi di censure generiche che non attaccano la ratio decidendi della prova della proprietà e della inconsistenza delle difese, promiscue nella duplice indicazione di violazione di legge e di vizi di motivazione.

In particolare la prima richiede un nuovo accertamento in fatto e la seconda, del pari infondata, andava eventualmente proposta come omessa pronunzia riportando le difese svolte in primo grado ed in appello, tanto più che la sentenza rileva la non facile comprensione del gravame e non risulta reiterata in appello la domanda. La Pa. aveva assolto al proprio onere probatorio producendo i contratti regolarmente trascritti e la difesa del convenuto si basava su una scrittura non trascritta e non opponibile si terzi mentre ininfluenti erano i mezzi di prova dallo stesso richiesti.

La domanda di danni formulata dall’attrice era fondata.

Ne discende che il riferimento nel secondo motivo al diritto a rivendicare il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. nei confronti del primo venditore nonchè in danno di A.F. e Pa.Va. si rivela, quanto meno nei confronti di quest’ultima, palesemente infondato e temerario.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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