Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4669 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4669 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 15448-2014 proposto da:
VIZZINO LIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, via
Eleonora Duse 35, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO
PAPPALARDO, che la rappresenta e difende per procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

P.C. SERVICE s.r.I., elettivamente domiciliata in ROMA, viale
Pasteur 49, presso lo studio dell’Avvocato GIORGIA FALZONE e
rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO LIPPARNI, per
procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2014 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 16/01/2014;

Data pubblicazione: 28/02/2018

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in
persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. GIANFRANCO

il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA

La P.C. Service s.r.l. ha convenuto, innanzi al tribunale di
Perugia, Lidia Vizzino, titolare dell’impresa individuale Villa
Sobrano, chiedendo che la stessa fosse condannatq al
pagamento della somma di C. 12.408,60, quale residuo prezzo
di una fornitura di merce eseguita in suo favore.
La società attrice, in particolare, ha dedotto: di aver
fornito alla convenuta, nel dicembre del 2003, un computer,
uno scanner ed un monitor, al prezzo di C. 6.011,16, come da
fattura del 31/12/2003, e, nel marzo del 2004, un ulteriore
computer, con la contestuale realizzazione di un sito web, al
prezzo di C. 16.397,44, come da fattura del 31/3/2004; che le
due fatture sono state pagate dalla convenuta con due
assegni; che, prima ancora dell’incasso degli assegni, è stata
rilasciata copia quietanzata delle due fatture; che,
successivamente, la convenuta ha chiesto ed ottenuto di
sostituire gli assegni con altri due di C. 5.000,00 ed C.
4.000,00; che tali titoli sono stati incassati, residuando, quindi,
il pagamento della somma di C. 12.408,60.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito
l’integrale pagamento delle due fatture.
Il tribunale di Perugia, con sentenza del 30/6/2010, ha
rigettato la domanda compensando le spese.
La P.C. Service s.r.l. ha proposto appello.

Ric. 2014 n. 15448 Sez. 2 CC 13 dicembre 2017

SERVELLO, il quale ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine,

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Lidia Vizzino ha chiesto il rigetto dell’appello e proposto
appello incidentale, chiedendo la condanna della società al
pagamento delle spese del primo grado.
La corte d’appello di Perugia, con sentenza del 16/1/2014,
ha accolto l’appello principale ed ha, quindi, condannato

12.408,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese
di giudizio.
La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che è stato
documentalmente provato che la quietanza venne apposta
dietro consegna degli assegni emessi per lo stesso importo
delle fatture e che successivamente vennero rilasciati altri due
assegni in sostituzione dei primi, ha osservato che la scritta

“PAGATO” e l’indicazione a fianco “assegno n. …” stanno a
significare che il debitore, in luogo del danaro contante, ha
saldato l’importo della fattura con assegno bancario ed ha,
dunque, ritenuto che, in tal caso,

“l’adempimento

dell’obbligazione avviene con l’incasso dell’assegno”

per cui,

“se l’assegno poi non viene incassato ma sostituito con un altro
di importo inferiore, il debitore non può sostenere di aver
adempiuto l’intera prestazione facendo valere il valore
con fessorio della quietanza giacché questa prova solamente
che in luogo del danaro la parte ha consegnato un assegno
bancario, la cui accettazione, in mancanza di un diverso
accordo tra le parti, avviene pro so/vendo: l’obbligazione quindi
si estingue solo dopo l’incasso del titolo”.
Né – ha aggiunto la corte – può ritenersi che la
sostituzione dei titoli rivelerebbe l’esistenza di un’obbligazione
novata, posto che, da un lato, l’eccezione, sollevata in
comparsa conclusione, è tardiva e quindi inammissibile e,
dall’altro, che non v’è alcun elemento che possa suffragare tale
assunto.
Ric. 2014 n. 15448 Sez. 2 CC 13 dicembre 2017

l’appellata a pagare alla società appellante la somma di C.

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Analoga considerazione – ha infine osservato la corte deve farsi con riguardo all’ulteriore assunto dell’appellata
secondo il quale il saldo sarebbe stato pagato in contanti: “non
solo non vi è nessuna prova documentale di tali pagamenti, ma
tale contestazione non è stata dalla parte neppure proposta in

unicamente sul valore con fessorio della quietanza di
pagamento”.
Lidia Vizzino, con ricorso spedito per la notifica il
3/6/2014 e depositato il 23/6/2014, ha chiesto, per tre motivi,
la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il
10/2/2014, della corte d’appello.
La s.r.l. P.C. Service ha resistito con controricorso
notificato il 15/7/2014 e depositato in data 24/7/2014.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione di
norme di diritto, con riferimento agli artt. 167 e 183 c.p.c. ed
all’art. 1230 c.c., ed, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione
tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in
cui la corte d’appello ha ritenuto la tardività dell’eccezione
avente ad oggetto “l’esistenza di un’obbligazione novata” sul
rilievo che la stessa sia stata dedotta per la prima volta nella
comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, laddove, in
realtà, la ricorrente non ha eccepito la novazione quanto
l’avvenuto pagamento delle fatture emesse dalla P.C. Service
ed ha invocato, a norma dell’art. 1237 c.c., in ragione delle
volontaria restituzione degli assegni senza alcuna riserva e
delle quietanze apposte sulle relative fatture, la presunzione
assoluta di pagamento e la conseguente liberazione dalla

Ric. 2014 ri. 15448 Sez. 2 CC 13 dicembre 2017

sede di comparsa di risposta, essendo questa basata

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pretesa, formulando, quindi, difese che la corte d’appello ha
totalmente trascurato di esaminare.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme
di diritto, con riferimento agli artt. 1237 e 2697 c.c., ed, ai

decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ha
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello non ha ritenuto che la restituzione volontaria del
titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore,
costituisce prova della liberazione della convenuta.
3.Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 3, la violazione di norme di diritto, con
riferimento agli artt. 2721 c.c., ed, ai sensi dell’art. 360 n. 5
c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di
discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata
nella parte in cui la corte d’appello, pur non facendo accenno
alle prove testimoniali ammesse ed assunte nel giudizio innanzi
al tribunale, ha omesso di rilevare che il ricorso alla prova
testimoniale, dedotta in giudizio per dimostrare che la Vizzino
aveva promesso di saldare la differenza di 12.000 euro circa
non coperta dagli assegni e che tale promessa non era stata
adempiuta, era, in realtà, precluso dalle norme previste dagli
artt. 2721 ss c.c. e dall’incapacità di testimoniale di Giovanni
Palmucci, coniuge della ricorrente.
4.La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
improcedibile per la violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 2
c.p.c.. La ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che la
sentenza impugnata le è stata notificata in data 10/2/2014, si
è limitata, tuttavia, a depositare la copia autentica della
sentenza di appello con attestazione di conformità ma non
anche, come attestato dalla cancelleria, la relazione della
Ric. 2014 n. 15448 Sez. 2 CC 13 dicembre 2017

sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto

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relativa notificazione. Né, come parimenti attestato dalla
cancelleria, la copia notificata della sentenza si rinviene nella
produzione della società controricorrente.
5.11 ricorso, quindi, è improcedibile.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate

7.La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per
l’applicabilità dell’art. 13, comma

1-quater,

del d.P.R. n.

115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n.
228/2012.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la
ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite,
che liquida in C. 2.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre
SG per il 15% ed accessori; dà atto della sussistenza dei
presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della I. n. 228/2012.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Seconda Civile, 13 dicembre 2017.

in dispositivo.

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