Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4669 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11181/2013 R.G. proposto da:
G.F., rappresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Gianfilippo Cieccio (PEC avv.gianfilippoceccio.giuffre.it)
con domicilio eletto in Roma, alla via della Mercede n. 11 presso
l’avv. Luigi Ragno;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia sez. staccata di Messina n. 245/27/12 depositata il
11/10/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
10/12/2019 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale siciliana ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la pronuncia di prime cure dichiarando pertanto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, per IVA, IRPEF ed IRAP 2004;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il G. con atto affidato a tre motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e art. 62 sexies, come convertiti in legge, nonchè dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che le risultanze degli studi di settore sulle quali si fondava l’accertamento abbiano la natura giuridica di presunzione legale, e non di presunzioni semplici;
– il secondo motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR non tenuto in conto gli ulteriori elementi indiziari addotti dal contribuente per dimostrare la sussistenza del maggior reddito omettendo di valutare la loro inconsistenza ai fini di costituire elementi di prova della pretesa tributaria azionata;
– i due ridetti motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto articolazioni di una medesima censura; gli stessi sono inammissibili;
– il primo motivo è inammissibile, perchè non congruente col contenuto della decisione, visto che in sentenza si dà atto dello svolgimento del contraddittorio, sicchè l’accertamento non si è basato sul mero scostamento dallo studio di settore;
– il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè la deduzione del vizio di motivazione, sub specie di insufficienza quanto alla valutazione, che concretamente costituisce il contenuto del motivo dedotto, è inibita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis;
– il terzo motivo infine si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, per non avere la CTR mandato assolto il contribuente dall’irrogazione delle sanzioni stante la situazione di obiettiva incertezza;
– anche questo motivo è infondato;
– va premesso come in argomento questa Corte abbia chiarito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15452 del 13/06/2018) che in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente;
– nel caso concreto, non si verifica alcuna delle condizioni sopra dette; peraltro il contribuente fa riferimento nel motivo unicamente alle caratteristiche stesse degli studi di settore quale strumento di accertamento, che ritiene integralmente nel loro complesso, genericamente argomentando, incomprensibili e inattendibili;
– quanto all’elemento soggettivo, infine, pure contestato nel motivo, va sottolineato e ribadito quanto la Corte ha già statuito in precedenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) riguardo ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo: grava sul contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza;
– detta dimostrazione, nel processo, non risulta esser stata fornita;
– il ricorso va quindi integralmente respinto;
– vanno liquidate le spese a favore del controricorrente; per quanto vi siano in atti due controricorsi, la Corte rileva la tempestività dell’atto notificato in data 20 maggio 2013 che legittima detta liquidazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.295,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020