Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4668 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4668 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 22965-2014 proposto da:
FRANCALANCI GIOIETTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CALABRIA 25, presso lo studio dell’avvocato
SILVANA FAIS, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANDREA BRINI;
– ricorrente contro

CONDOMINIO di VIA CASAMORATA 32 in FIRENZE, in persona
2017
3200

Ù5
(

pro

dell’Amministratore

tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso
lo studio dell’avvocato GIANFRANCO POLINARI, che lo
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

BENEDETTA ALLEGRETTI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2018

nonchè contro

ALLEGRETTI PIERO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1021/2013 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 27/06/2013;

consiglio

del

12/12/2017

dal

Consigliere

LUIGI

GIOVANNI LOMBARDO;
lette le conclusioni del P.M.
Procuratore Generale LUCIO
rigetto del ricorso.

in persona del Sostituto
CAPASSO che ha chiesto

udita la relazione della causa svolta nella camera di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 22965/2014 R.G.

Rilevato che:

con sentenza n. 1021/2013, la Corte di Appello di Firenze

confermò la sentenza di primo grado con la quale – nella causa

dell’edificio sito in Firenze via Casamorata n. 32 e del suo
amministratore Allegretti Piero – furono rigettate le domande attoree
volte ad ottenere l’annullamento della deliberazione assembleare
datata 11/04/2000 (con la quale erano stati ratificati i lavori eseguiti
in via di urgenza dall’amministratore e approvato il relativo piano di
riparto della spese) e la condanna dell’amministratore al risarcimento
del danno;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per

cassazione Francalanci Gioietta sulla base di due motivi;
– il condominio dell’edificio sito in Firenze via Casamorata n. 32 e
Allegretti Piero hanno resistito con controricorso;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Lucio Capasso, ha concluso, con requisitoria scritta, per il
rigetto del ricorso;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto per violazione dell’art. 342 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili i primi due
motivi di appello) è inammissibile per difetto di specificità (non
riportando i motivi di appello e non evidenziando il preteso errore del
giudice), dovendosi ribadire il principio già affermato da questa Corte
secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del
giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia
denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque

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promossa da Francalanci Gioietta nei confronti del Condominio

blo.)-30,
2ifo

T.k,t,-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 22965/2014 R.G.

l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è
dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di
inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza

base dell’errore denunciato; pertanto, ove il ricorrente censuri la
statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di
appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene
erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente
specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e
non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il
contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa
specificità (Cass., Sez. 1, n. 20405 del 20/09/2006; Sez. 3, n.
21621 del 16/10/2007; Cass., Sez. 6 -2, n. 17739 del 07/09/2016, in
motiv.; Sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017);
– il secondo motivo (proposto per violazione degli artt. 1130 e
1135 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che
l’assemblea condominiale con la deliberazione datata 11/04/2000
avesse ratificato l’operato dell’amministratore, nonostante che i lavori
eseguiti non rivestissero carattere d’urgenza, che l’amministratore
avesse omesso di riferire alla prima assemblea utile e che
l’approvazione dei detti lavori non fosse stata messa all’ordine del
giorno, ma inserita nel rendiconto consuntivo ordinario) è infondato,
sia perché l’assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie
e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva
autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed
urgenza, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva
di delibera autorizzativa (Cass., Sez. 2, n. 18192 del 10/08/2009;
Sez. 2, n. 6896 del 04/06/1992), sia perché la Corte territoriale, con

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impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 22965/2014 R.G.

apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto
che i condomini erano stati adeguatamente informati di tali lavori
(con apposita lettera dell’amministratore del 16/02/1999) e che

consuntivo annuale sottoposto all’assemblea per l’approvazione;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso
proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento
del contributo unificato;

P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 12 dicembre 2017.

l’avvenuta esecuzione degli stessi era stata ben evidenziata nel

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