Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4668 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 27/5/2007 depositata il 18/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. PIVETTI Marco, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.G. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 188/04/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1998- 2001, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in tre motivi. Nessuna attività è stata svolta dall’intimato.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la confliggenza tra motivazione e dispositivo, la illogica e omessa motivazione, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Infondata è la censura circa il contrasto tra motivazione e dispositivo. Sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 09/05/2007), sicchè tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in esame laddove la CTR ha rigettato l’appello ritenendo e motivando “le ragioni per le quali non condivideva la tesi del Comune per il quale l’inserimento del terreno nel PRG con destinazione a verde pubblico comporta di per sè stesso la medesima valutazione di edificabilità degli altri immobili edificabili”.

Inammissibili sono le ulteriori censure in ordine al vizio di motivazione per la genericità dei quesiti di diritto.

La censura di ultrapetizione è inammissibile stante la mancata allegazione o trascrizione del ricorso introduttivo. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. 50, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008). L’art. 369 c.p.c. prescrive inoltre, a pena di improcedibilità, il deposito degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

Con secondo e terzo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e L. n. 1187 del 1968, art. 2 formulando all’esito i quesiti: se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2 imponibilità ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 in ragione del valore venale in comune commercio.

Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un ‘area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico.

Se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11, e della L. n. 1187 del 1968, art. 2 il ritenere non imponibile ai fini ICI un ‘area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.

Le censure sono inammissibili in quanto i quesiti di diritto non risultano formulati con riferimento alla fattispecie concreta avendo affermato la CTR, con riferimento al terreno avente destinazione “verde pubblico”, che “non può sicuramente accettarsi che la valutazione ai fini dell’applicazione dell’ICI sia poi fatta, come nel caso di specie, allo stesso modo e con lo stesso valore di mercato delle aree che hanno una concreta ed attuale capacità edificatoria.

Peraltro la censura è infondata avendo questa sezione (Sez. 5, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008), proprio con riferimento ad altro ricorso presentato dal Comune di L’Aquila, affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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