Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4668 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 22/02/2021), n.4668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21872/2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

P.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA PATTARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/03/2017 R.G.N. 411/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA;

udito l’Avvocato FRANCESSCO MAINETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano in riforma della sentenza del Tribunale ha accolto la domanda di P.L.G. volta ad ottenere la dichiarazione di irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento dall’1/1/2006 al 30/11/2010.

Il P. ha esposto che era stato riconosciuto invalido permanente al 100% con necessità di assistenza continua fin dal (OMISSIS); che in data 19/12/2005 la commissione medica lo aveva riconosciuto invalido in misura inferiore al 75% e che tuttavia l’istituto aveva continuato ad erogargli l’indennità fino al 2010 epoca in cui era stata disposta la revoca dell’indennità di accompagnamento con richiesta di restituzione delle somme percepite fino a tale data.

La Corte territoriale, riconosciuta la natura assistenziale della prestazione, ha rilevato che nel settore dell’assistenza e previdenza obbligatoria si era affermato un principio secondo cui in luogo della generale incondizionata ripetibilità dell’indebito doveva trovare applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che escludeva viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto aventi come minimo comune debitore la non addebitabilità al percipiente dell’erogazione e la sussistenza di una situazione idonea a generare l’affidamento incolpevole.

Ha osservato, tra l’altro, che la irripetibilità delle somme in contestazione derivava proprio dalla estensione al caso dei principi dell’indebito assistenziale (D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. in L. n. 291 del 1988 e D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003) in base ai quali la revoca, in caso di insussistenza dei requisiti per l’erogazione della prestazione, deve avvenire senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

La Corte ha ravvisato, nella fattispecie, la sussistenza del requisito della non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generarne l’affidamento incolpevole. In conseguenza, pertanto,ha dichiarato che l’indebito contestato dall’I.N.P.S. non era ripetibile e che l’appellante nulla doveva a tale titolo.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps. Resiste il P. con controricorso e poi memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’Inps denuncia violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, art. 2033 c.c., in relazione alla L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, L. n. 425 del 1996, art. 4, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5.

Osserva che oggetto del giudizio riguardava l’indebita percezione dell’indennità di accompagnamento per sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari, accertata a seguito di visita medica di controllo del (OMISSIS), a cui aveva fatto seguito una revoca della prestazione tardiva, soltanto nel 2010.

Rileva che al sopravvenuto difetto del requisito sanitario doveva seguire la sospensione della prestazione dalla data della visita medica e nei successivi 90 giorni la revoca. Deduce che era irrilevante il successivo provvedimento di revoca il cui termine per l’emissione era solo ordinatorio e richiama a riguardo la L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8.

Afferma che solo il legislatore con espresse previsioni e per casi specifici, ove avesse ritenuto di privilegiare l’affidamento determinato dal fatto dell’attribuzione della prestazione per un lungo lasso di tempo, avrebbe potuto esonerare il debitore dalla restituzione e che, in mancanza, doveva trovare applicazione l’art. 2033 c.c..

Inoltre osserva che non era ravvisabile la buona fede in quanto lo stesso ricorrente aveva dichiarato di essere stato sottoposto a visita che lo aveva riconosciuto invalido al 75%.

4. Il ricorso deve essere rigettato. Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato ” che il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell’art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione” (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)”.

5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l’indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell’assistibile in istituto di cura a carico dell’erario) o in caso di dolo comprovato dell’accipiens.

6. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l’Istituto non ha provvedlito secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.

7. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell’erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l’affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d’Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell’assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell’INPS.

Va rilevato a riguardo che,rispetto all’operato dell’ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall’assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l’utilità e gli interessi dell’altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012).

Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte.

8. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna dell’Inps a pagare le spese di lite da distrarsi a favore del difensore del controricorrente. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi da distrarsi in favore dell’avv Stefania Pattarini, antistataria.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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