Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4667 del 28/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4667 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 421-2014 proposto da:
ALESSANDRI ALESSANDRO, domiciliato ex lege in ROMA,
Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di
cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO
TORLINI;
– ricorrente contro
CONDOMINIO di VIALE MARCONI 341 in SPOLETO, in persona
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dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato TIZIANA STEMPERINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 139/2013 del GIUDICE di PACE di
Data pubblicazione: 28/02/2018
SPOLETO, depositata il 07/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
l’inammissibilità del ricorso, comunque infondato.
Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha chiesto
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 421/2014 R.G.
Rilevato che:
– con sentenza n. 139/2013, il Giudice di pace di Spoleto rigettò
l’opposizione proposta da Alessandri Alessandro avverso il decreto
391 per il pagamento della somma di euro L942.50;
–
avverso tale sentenza l’Alessandri ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi;
–
il Condomino di viale Marconi n. 341 ha resistito con
controricorso;
–
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Lucio Capasso, ha concluso, con requisitoria scritta, per il
l’inammissibilità del ricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il difensore del ricorrente, con la memoria, ha rinunciato al
ricorso in nome e per conto del suo assistito, essendo all’uopo munito
di apposita procura speciale apposta a margine del ricorso per
cassazione;
–
la rinuncia non risulta essere stata accettata dalla parte
controricorrente;
– la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del
processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha
carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a
contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna
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ingiuntivo notificatogli dal Condominio dell’edificio di viale Marconí n.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 421/2014 R.G.
del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., Sez. 6 – L, n. 3971 del
26/02/2015);
P. Q. M.
ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille)
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 12 dicembre 2017.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte