Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4667 del 25/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4667 Anno 2013
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 27503-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2012

in atti;
– ricorrente –

4608

contro

PELLE

AURELIO

PLLRLA44P16H970D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 61, presso

Data pubblicazione: 25/02/2013

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALMERI
FERDINANDO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1147/2008 della CORTE D’APPELLO

1230/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito l’Avvocato SALMERI FERDINANDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/12/2008 R.G.N.

a

10

,

Con sentenza depositata in data 14 novembre 2008 la Corte
d’appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Giudice
del lavoro di Locri che aveva dichiarato l’inefficacia del
con decorrenza 31 marzo 2002 ed aveva condannato la suddetta
società a reintegrare il Pelle nel posto di lavoro oltre al
risarcimento del danno ai sensi della L. n. 300 del 1970, art.
18. In particolare riteneva che la comunicazione prevista dalla
L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, concernente le modalità di
applicazione dei criteri di scelta e contenente unicamente
l’elenco dei lavoratori prescelti, fosse priva di indicazioni
relative a alle modalità di comparazione tra le posizioni
soggettive dei diversi lavoratori al fine di individuare i
destinatari del provvedimento espulsivo; ciò impediva la verifica
in concreto della coerenza della scelta effettuata dalla società
rispetto ai criteri stabiliti negli accordi sindacali.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste
Italiane s.p.a. affidato a due motivi.
Il lavoratore resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo Poste Italiane s.p.a. denuncia violazione e
falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e
art. 5, comma 3. Contesta la statuizione della sentenza impugnata
secondo cui la comunicazione della società ai sensi dell’art. 4,
comma 9, prima citato era insufficiente essendo priva delle
indicazioni previste dalla legge. Premesso che il criterio di
scelta concordato con le organizzazioni sindacali faceva
riferimento a tutti i dipendenti con diritto a pensione di
anzianità o vecchiaia, deduce che nella comunicazione

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Udienza 20/12/2012
Poste A c/Pelle

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de qua

licenziamento intimato da Poste Italiane s.p.a. a Pelle Aurelio

,

inviata il 14 dicembre 2001 (seguita da nota riepilogativa del 14
gennaio 2002) erano state puntualmente specificate le modalità
dei recessi, non solo attraverso il richiamo alle pattuizioni
contenute negli accordi con le OOSS del 17 e 23 ottobre 2001, ma
di nascita, dell’età anagrafica, della residenza, della qualifica
e del livello di inquadramento, nonché del carico di famiglia dei
lavoratori coinvolti.
Sostiene che trattandosi di un criterio di selezione unico e
oggettivo, concordemente scelto dalle parti collettive e
facilmente verificabile dalle OOSS e dai lavoratori, le
indicazioni fornite dovevano ritenersi idoneo a integrare le
prescrizioni della norma sopra indicata.
Col secondo motivo la società ricorrente denuncia vizio di
omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della
controversia deducendo che la Corte di merito aveva omesso di
esaminare e valutare adeguatamente il contenuto della
comunicazione sopra menzionata nonché quello degli accordi
sindacali del 17 e 23 settembre 2001 espressamente richiamati nel
documento suddetto.
I motivi di ricorso che, in quanto intrinsecamente connessi,
devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e devono
essere pertanto accolti.
Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento espresso da
questa stessa Corte in analoga controversia recentemente decisa
con la sentenza 6 giugno 2011 n. 12196, avente ad oggetto la
medesima procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti di
Poste Italiane e nella quale sono state affrontate e decise le
stesse questioni sollevate dall’attuale ricorrente nel presente

^

giudizio. Anche nell’anzidetta fattispecie i giudici di merito
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Poste It. c/Pelle

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anche mediante l’indicazione, per ciascun nominativo, della data

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avevano ritenuto fondata la domanda del lavoratore basata sulla
violazione dell’art. 4 legge n. 223/91, coma 9, per
insufficiente specificazione delle “modalità di applicazione” del

Nella controversia oggetto del presente giudizio, secondo i
giudici di appello, la comunicazione inviata dall’azienda
all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle
associazioni di categoria di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4,
comma 2, era priva dei requisiti previsti dal comma 9 dello
stesso art. 4 atteso che tale comunicazione, nella parte in cui
si riferisce alle modalità di applicazione dei criteri di scelta,
può dirsi adeguata solo allorché contenga la puntuale indicazione
degli elementi che sorreggono la valutazione comparativa in
relazione a tutti i dipendenti tra i quali la scelta è stata
operata e non solo ai destinatari del recesso. La comunicazione
conteneva soltanto l’elenco dei lavoratori da licenziare e cioè
l’esito della comparazione effettuata e pertanto non consentiva
di verificare in concreto la reale aderenza ai criteri di scelta
fissati e la loro corretta esecuzione.
Tale iter motivazionale deve considerarsi erroneo.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità
(cfr., in particolare, Cass. 9 agosto 2004 n. 15377), in tema di
procedura di mobilità, la previsione di cui alla L. n. 223 del
1991, art. 4, comma 9, secondo cui il datore di lavoro, nella
comunicazione ivi prevista deve dare una “puntuale indicazione”
dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che,
anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro
deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue
modalità applicative, in modo che la stessa raggiunga quel

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criterio di scelta stabilito in sede di accordo sindacale.

livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore
di percepire perché lui – e non altri dipendenti – sia stato
destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento
collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare
base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori – e
non lui – avrebbero dovuto essere collocati in mobilità o
licenziati.
Discende dal suddetto principio che, poiché la specificità
dell’indicazione delle modalità di applicazione del criterio di
scelta adottato è funzionale a garantire al lavoratore
destinatario del provvedimento espulsivo la piena consapevolezza
delle ragioni per cui la scelta è caduta su di lui, in modo da
consentirgli una puntuale contestazione della misura espulsiva,
il parametro per valutare la conformità della comunicazione al
dettato di cui all’art. 4, comma 9, deve essere individuato
nell’idoneità della comunicazione, con riferimento al caso
concreto, di garantire al lavoratore la suddetta consapevolezza.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del
suddetto principio avendo basato la propria decisione
esclusivamente sul rilievo formale che, poiché a comunicazione
conteneva l’elenco dei soli lavoratori destinatari del
provvedimento espulsivo e non di tutti i dipendenti fra i quali
era stata operata la scelta, essa non era idonea a consentire una
verifica in concreto della reale aderenza della scelta operata
dal datore di lavoro ai criteri fissati in sede di accordo
sindacale. Nessuna valutazione è stata fatta dalla Corte
territoriale sul contenuto complessivo della comunicazione
inviata in data 14 dicembre 2001 (anche se menzionata nella
narrativa della sentenza impugnata) con la quale si dava puntuale

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l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla

indicazione dell’unico criterio di scelta adottato e che
accompagnava la trasmissione dell’elenco citato in sentenza.
Da tale comunicazione inviata ai sensi della L. n. 223 del 1991,
art. 4, comma 9, il cui contenuto è stato riportato integralmente
rispetto del principio di autosufficienza, si evince che la
scelta dei lavoratori oggetto del provvedimento di risoluzione
del rapporto di lavoro è stata operata, in esecuzione degli
accordi sindacali in data 17-18 ottobre 2001, sulla base di un
unico criterio, che individuava i destinatari del provvedimento
espulsivo in tutti i lavoratori che entro il 31 dicembre 2001
sarebbero stati in possesso dei requisiti previsti dalla legge
per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
L’elenco dei suddetti lavoratori, menzionato dalla sentenza
impugnata ed allegato a tale comunicazione doveva essere
esaminato alla luce del suddetto criterio di scelta che, avendo
natura oggettiva e riguardando, senza alcuna distinzione, tutti i
lavoratori in possesso dei requisiti sopra indicati, rendeva
superflua ogni comparazione con i lavoratori privi del suddetto
requisito. In altre parole per la verifica della corretta
applicazione del suddetto criterio era sufficiente il riscontro
della sussistenza, in capo al lavoratore interessato, del
requisito del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia,
requisito desumibile dall’elenco inviato come allegato alla
comunicazione

de

qua.

Ha errato pertanto la Corte territoriale che, nell’applicare la
disciplina di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e, in
particolare nel valutare l’adeguatezza della comunicazione
prevista dalla norma suddetta rispetto ai parametri ivi indicati,
ha basato le proprie conclusioni su un elemento formale
costituito dalla comunicazione dell’elenco dei soli lavoratori

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Poste It. c/Pelle

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nel ricorso introduttivo del presente giudizio di cassazione, nel

prescelti (e quindi privo dell’indicazione dell’intera platea di
lavoratori nell’ambito della quale la scelta è stata operata)
senza valutare, in conformità alla ratio legis della disposizione
in esame, la comunicazione nel suo complesso e senza, in
relazione al criterio di scelta adottato, indicato specificamente
nella comunicazione stessa, la compilazione e trasmissione
dell’elenco dei soli destinatari del provvedimento espulsivo, era
pienamente idonea a soddisfare quell’esigenza di tutela, sopra
individuata, posta alla base della norma prima citata. Da ciò
consegue che il vizio procedurale che, a parere della Corte
d’appello, avrebbe inficiato il licenziamento non sussiste.
In accoglimento dei motivi di ricorso la sentenza impugnata
deve essere cassata.
Rilevato

che

l’unico

profilo

di

illegittimità

del

licenziamento in esame è quello esaminato nei suddetti motivi e
che una volta ritenuta l’insussistenza di tale profilo di
illegittimità, rispetto al quale non sono necessari ulteriori
accertamenti di fatto, il licenziamento stesso deve ritenersi
pienamente legittimo, sussistono i presupposti per decidere la
causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. e per
l’effetto l’originaria domanda del lavoratore deve essere
rigettata.
Considerato l’esito della controversia e tenuto conto della
complessità della fattispecie esaminata e dell’evoluzione con
diversi esiti subita dalla controversia nei vari gradi del
giudizio, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

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particolare, considerare che, per le ragioni prima indicate, in

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e,

decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore; compensa
le spese dell’intero giudizio.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012

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