Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4667 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 14/02/2022), n.4667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31976/2020 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA BRASILIA SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

MICHELE PAROLA e VINCENZO SPARANO ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo in ROMA, al Corso VITTORIO EMANUELE II,

n. 154; PEC: michele.parola74.ordineavvocaticuneo.eu;

– ricorrente –

contro

R.M., rappresentato e difeso dagli AVVOCATI ENRICO COLLIDA’ e

RAFFELLA GIULIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio

della seconda in Cuneo, PEC:

raffaellagiuliano.ordineavvocaticuneo.eu;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 6/11/2020 con

cui il Tribunale di Cuneo – Sezione specializzata agraria ha

disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., del giudizio davanti

allo stesso pendente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio, non

partecipata, del 3/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Anna

Moscarini;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che, visto

l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, annulli

l’ordinanza e disponga la prosecuzione del giudizio pendente davanti

la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Cuneo RG

4085/2019;

osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società Agricola Brasilia aveva in corso una causa di condanna del R. al rilascio di terreni agricoli dal medesimo condotti in locazione e di pagamento dei canoni non corrisposti;

che detta causa in primo grado, dinanzi al Tribunale di Cuneo-Sezione Specializzata Agraria, era stata sospesa, in attesa della definizione, dinanzi alla Corte di Appello di Torino, di altra causa, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto il diritto di riscatto del R., in qualità di conduttore coltivatore diretto titolare dell’esercizio del diritto di prelazione, su parte dei terreni oggetto del contratto di locazione;

che il provvedimento di sospensione, emanato d’ufficio, era stato adottato al di fuori dei presupposti di legge, di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, perché la causa pregiudicante era stata già decisa in primo grado, peraltro con rigetto delle domande da cui il rapporto di pregiudizialità deriverebbe, con ciò disattendendo la pronuncia di S.U. 19/6/2012 n. 10027;

Tanto premesso la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del detto provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale di Cuneo.

R.M. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5.

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la prosecuzione del giudizio.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata.

R.M. ha depositato memoria.

Il ricorso, procedibile per avere la società ricorrente depositato copia autentica del provvedimento impugnato, va accolto.

R.M. aveva svolto domandai di riscatto su terreni condotti in locazione ed il Tribunale di Cuneo aveva rigettato la domanda con pronuncia impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Torino. Successivamente alla pronuncia di primo grado, la società ricorrente aveva incardinato il giudizio per il rilascio dei terreni e per la condanna al pagamento dei canoni di locazione; la causa “pregiudicante”, essendo stata definita in primo grado, in base a quanto previsto da Cass., S.U. n. 10027 del 2012, non obbligava alla sospensione necessaria ma era soggetta soltanto a sospensione facoltativa, non ricorrendo una ipotesi imposta da una specifica disposizione che richiedesse il passaggio in giudicato della causa pregiudicante.

Ciò nonostante il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha statuito quanto segue: “rilevato che pende in grado di appello giudizio iscritto al n. 1780/2019 avente ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione agraria da parte del convenuto R.M. sui terreni oggetto della domanda di rilascio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., considerata la pregiudizialità della questione oggetto del giudizio di appello rispetto alla domanda di rilascio oggetto del presente giudizio, rilevandosi come la sospensione non è esclusa dalla pendenza dei giudizi in grado diverso non potendo trovare applicazione l’art. 39 c.p.c., comma 2 (cfr. ad es. Cass. n. 10439 del 2020 che ha chiarito come sussista rapporto di continenza anche quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il presupposto necessario per la definizione del giudizio successivo); visto l’art. 295 c.p.c., dispone la sospensione del presente giudizio”

Il Tribunale di Cuneo, invocando una pronuncia di questa Corte non pertinente al caso in esame, non si è attenuto al principio di diritto sempre riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale “quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., e non opera la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., limitata ai casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato” (Cass., L., 4/1/2019 n. 80; Cass., n. 17936 del 2018; Cass., n. 26251 del 2017; Cass., n. 4442 del 2017; Cass., S.U. n. 10027 del 2012).

Il Tribunale avrebbe dunque dovuto attenersi al richiamato orientamento e, non avendolo fatto, il provvedimento impugnato è perciò solo illegittimo e deve essere annullato, restando se del caso affidato al giudice del merito di rivalutare se la sospensione possa essere ordinata in applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

L’istanza di regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolta. Spese rimesse.

P.Q.M.

La Corte ordina la prosecuzione del giudizio. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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