Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4666 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4666 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 20436-2016 proposto da:
TAMBURRINO GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LAURA MANTEGAllA 24, presso il Dott. MARCO GARDIN,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO DI
MATTIA, VENDITTI ANTONIO LUIGI;
– ricorrente contro

PEZZI VINCENZO, PEZZI LUISA;
– intimati –

2017
3196
D.Z

avverso la sentenza n. 638/2016 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;

Data pubblicazione: 28/02/2018

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha chiesto, ove
verificata la procedibilità del ricorso,
l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo

motivo del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 20436/2016 R.G.

Rilevato che:
– con sentenza non definitiva n. 82/2013, il Tribunale di Foggia
rigettò le domande riconvenzionali con le quali Tamburrino Gennaro –

quali eredi della defunta madre Tancredi Lucia, ai fini della divisione
dei beni ereditari tra esse attrici e il Tamburrino (fratello uterino delle
stesse) – aveva chiesto la declaratoria dell’intervenuto acquisto per
usucapione della proprietà di un appartamento sito in San Severo
intestato alla madre ovvero il trasferimento coattivo ex art. 2932 del
detto immobile in forza di contratto preliminare stipulato con la
medesima;
– sul gravame proposto dal Tamburrino, la Corte di Appello di Bari
confermò la sentenza di primo grado;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per

cassazione Tamburrino Gennaro sulla base di due motivi;
– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Lucio Capasso, ha concluso, con requisitoria scritta, previa
verifica della procedibilità del ricorso, per l’accoglimento del primo
motivo, assorbito il secondo;
– la parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso ai
sensi dell’art. 369 secondo comma n. 2 cod. proc. civ., per non avere
la parte ricorrente adempiuto all’onere di depositare, unitamente al
ricorso medesimo, copia autentica della sentenza impugnata con la
relazione di notificazione (cfr., Cass., Sez. U, n. 9005 del
3

nell’ambito della causa instaurata da Pezzi Vincenzo e Pezzi Luisa,

\2454,91
.,7212g,*

2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 20436/2016 R.G.

16/04/2009; Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014; Sez. 6 – 3, n. 6706 del
15/03/2013), considerato peraltro che la relata di notifica non è stata
prodotta neppure dalla parte controricorrente (Cass., Sez. U, n.

– il difensore del ricorrente, a seguito della requisitoria con la
quale il P.G. ha chiesto la verifica della procedibilità del ricorso,
sostiene – in seno alla memoria depositata – che l’attestazione
contenuta nel ricorso circa l’avvenuta notificazione della sentenza di
appello sarebbe frutto di un “refuso” e che, in realtà, la sentenza non
sarebbe stata notificata;
– il Collegio non ritiene verosimile che l’attestazione contenuta in
ricorso circa il fatto che la sentenza è stata «notificata il 07.06.2016»
sia frutto di un refuso, apparendo al contrario frutto di una
consapevole e meditata annotazione del difensore compiuta a penna
con aggiunta della propria sottoscrizione (in particolare, il difensore
ha corretto il testo dattiloscritto del ricorso relativo al sintagma “non
notificata”, cancellando a penna l’avverbio “non” che precedeva la
parola “notificata” e aggiungendo a quest’ultima parola, mediante
penna, la data della notificazione e la propria sigla);
– la parte ricorrente non ha depositato, ex art. 372 cod. proc.
civ., alcun documento atto ad attestare la procedibilità del ricorso;

in tali condizioni non rimane che dichiarare improcedibile il

ricorso ai sensi dell’art. 369 secondo comma n. 2 cod. proc. civ.,

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata

svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso

4

10648 del 02/05/2017);

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 20436/2016 R.G.

proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento
del contributo unificato;
P. Q. M.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 12 dicembre 2017.

dichiara improcedibile il ricorso.

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