Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4666 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2193-2009 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42,

presso lo studio dell’avvocato LONETTI PEPPINO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RONCEVAUX S.P.A. (già EGIDIO GALBANI S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMOZZI FEDERICO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7816/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2008 r.g.n. 7009/02;

udita la, relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ARIENZO Rosa;

udito l’Avvocato LONETTI ROSSELLA per delega LONETTI PEPPINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per estinzione del procedimento.

Fatto

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 18.3.2008, accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla spa Egidio Galbani, ora Roncevaux spa, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stata accolta la domanda proposta da B.P. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi non percepiti per lavoro straordinario svolto oltre il limite di legge, nonchè al computo dello stesso nella determinazione di quanto dovuto per tfr, oltre l’accertamento del diritto all’indennità di maneggio denaro e la condanna della società alle somme analiticamente determinate.

Sosteneva la corte territoriale che al lavoro dei piazzisti non erano applicabili le limitazioni dell’orario di lavoro previste dal R.D.L., art. 1, essendo il lavoro da essi svolto riconducibile, quanto alla disciplina dell’orario di lavoro, alla previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Riformava, dunque, sul punto la sentenza di primo grado, confermata con riguardo all’indennità di maneggio denaro.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il B., con quattro motivi di impugnazione.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorrente, con atto in data 14.12.2010, sottoscritto dallo stesso e dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto e che la società ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto anche da parte del proprio difensore – pure ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4, relativamente alle spese di lite.

In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; non va adottata alcuna statuizione sulle spese, atteso il richiamo espresso, contenuto nell’atto, all’art. 391 c.p.c., comma 4, che prevede l’esonero dalla condanna alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del processo, in caso di adesione della controparte alla rinunzia.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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