Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4666 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. III, 22/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 22/02/2021), n.4666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12234/2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma alla via XX

Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Sassani Bruno Nicola,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cortese

Massimo, e Santangeli Fabio;

– ricorrente –

contro

A.R.,

– intimato –

e contro

Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa a r.l. in

persona del procuratore G.A., elettivamente domiciliato in

Roma al viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio dell’avvocato

Coletti Pierfilippo, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2124/2018 della CORTE d’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) T.M., con atto di citazione notificato il 25 settembre 2009, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, A.R. e la Fata Assicurazioni s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente nautico verificatosi, in data (OMISSIS), nel porto turistico (OMISSIS), in occasione del quale, a bordo dell’imbarcazione di sua proprietà, ma condotta da A.R., aveva riportato lesioni micropermanenti al piede sinistro.

I.1) Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 2326 del 05/11/2014, nel contraddittorio con la compagnia assicuratrice e nella contumacia di A.R., rigettò la domanda ritenendo, sulla base delle prove testimoniali raccolte, che il sinistro si era verificato per caso fortuito.

1.2) La Corte d’appello di Catania, adita dallo stesso attore in primo grado, con sentenza n. 2124, depositata, in data 12/10/2018, nella contumacia dell’appellato A.R. e nel contraddittorio con la società assicuratrice, accolse parzialmente l’appello di T.M., ritenendo A.R. responsabile per l’incidente nautico in concorso con l’appellante, quale terzo trasportato e dimezzò, quindi, la posta risarcitoria, posta a carico della compagnia assicuratrice.

1.3) Avverso la sentenza di appello propone impugnazione T.M. affidandosi a cinque motivi di ricorso.

1.4) Resiste con controricorso la Cattolica di Assicurazione, Società cooperativa a r.l., incorporante di Fata Assicurazioni S.p.a., che propone, altresì, ricorso incidentale, affidato ad un unico, complesso motivo.

1.5) Il P.G., in persona del sostituto procuratore generale Corrado Mistri, ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e per l’inammissibilità dei motivi dal terzo al settimo del ricorso principale, e per il rigetto, e, comunque, l’inammissibilità dell’incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

II.1) Il primo motivo deduce violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, nonchè insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

II.2) Il secondo mezzo afferma violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

II.3) Il terzo motivo deduce vizio di motivazione apparente a proposito dell’individuazione del fatto colposo del trasportato e violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 2727 c.c. e art. 2729 c.c., comma 1 e decisione aldilà del limite del cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nel rapporto tra accertamento e le acquisizioni probatorie in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

II.4) Il quarto motivo si incentra sull’erronea esclusione della componente morale del danno e sulla mancata considerazione di elementi allegati e discussi in relazione all’art. 360, c.p.c., in particolare: violazione delle norme sull’accertamento, liquidazione e quantificazione del danno non patrimoniale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

II.5) Il quinto motivo verte sull’erronea esclusione della componente esistenziale dal danno liquidato ed afferma violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, cui all’art. 112 c.p.c. e dei criteri di accertamento e liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè verte sulla mancata considerazione dl elementi allegati e controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

II.6) Il sesto motivo si appunta sull’erronea esclusione delle perdite subite dal risarcimento del danno e deduce violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e dei criteri di determinazione del risarcimento del danno di cui all’art. 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e afferma mancata considerazione di elementi allegati e controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

II.7) Infine, il settimo mezzo è incentrato sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale, e sulla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cui all’art. 112 c.p.c. e dei criteri di accertamento, liquidazione e quantificazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè sulla mancata considerazione di fatti allegati e controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

III) Il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice afferma violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione al principio generale dell’ordinamento riguardante l’esclusione di qualsiasi responsabilità, anche presunta, nella ipotesi di incidente e conseguenti danni verificatisi per caso fortuito o per forza maggiore e violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 2730 e 2733 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il tutto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

II.1.1) Il primo e il secondo motivo del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati.

In ordine ai profili denunciati sulla base dell’art. 360 c.p.c., n. 4, comma 1, le censure sono infondate, in quanto vi è motivazione in ordine all’applicabilità dell’art. 2054 c.c., anche in relazione al disposto dell’art. 1227 c.p.c., comma 1.

Il richiamo effettuato dalla Corte territoriale all’art. 2054 c.c., è giustificato in senso formale dal rinvio che ad esso opera la L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 47 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dal D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 40, sulla nautica da diporto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 13224 del 26/06/2015 Rv. 636012 – 01) e in senso sostanziale dall’impossibilità di accertamento del grado della colpa in concreto in capo al conducente del natante, ossia dell’ A..

Inoltre, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, avuto riguardo alla condotta del T., l’applicazione dell’art. 2054 c.c., non è preclusiva dell’applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 (si veda, da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante: Cass. n. 00842 del 17/01/2020 Rv. 656632 – 01).

II.2.1) I seguenti cinque motivi dal terzo al settimo sono, come dimostra il riferimento più volte effettuato al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del tutto fattuali e chiedono il riesame di circostanze di fatto compiutamente valutate dalla Corte di merito, sia in punto di accertamento delle lesioni riportate dal T. che di loro incidenza.

Con riferimento alla censura relativa all’uso del ragionamento presuntivo, sul quale si appunta il terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi che (Cass. n. 01234 del 17/01/2019 Rv. 652672 – 01) è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I punti di censura attinenti allo sconvolgimento delle abitudini di vita del T. sono, poi, del tutto inammissibili alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte (orientamento oramai costante: si veda, di recente, Cass. n. 27482 del 30/10/2018 Rv. 651338 – 01: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “bareme” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”).

Del tutto sforniti di idonee allegazioni le censure relative ai mancati introiti professionali conseguenti alla situazione patologica: la motivazione in scrutinio ha esaurientemente affermato che le lesioni al piede non comportavano limitazioni rilevanti alla possibilità di svolgimento dell’ordinaria attività professionale del T., quale dottore commercialista, in quanto destinata a svolgersi usualmente al tavolo di lavoro nello studio professionale, nè era stata dimostrata, o chiesto di provare, la perdita di introiti.

II.2.2) Il ricorso di T.M. deve, pertanto, essere rigettato.

III.1) Il ricorso incidentale della Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l. è autonomo e deve, pertanto, essere partitamente esaminato, in quanto non assorbito dal rigetto del principale.

III.2) Esso si incentra sull’esclusione, da parte della Corte di Appello di Catania, della rilevanza del caso fortuito, che era stata posta a base della propria decisione da parte del giudice di primo grado.

La Corte territoriale ha ritenuto, innanzitutto, infondato il motivo di appello sulla nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, puntualizzando che il giudice era obbligato a stimolare il contraddittorio solo su questioni effettivamente rilevate d’ufficio, mentre la questione sulla sussistenza del caso fortuito rientrava nel tema decisorio (cd. thema decidendum) della sentenza di primo grado, essendo oggetto, al pari del comportamento di T., dell’accertamento del nesso causale.

Il giudice di seconde cure, una volta accertato che le circostanze riferite dai testimoni – vale a dire di un moto ondoso anomalo – non potessero integrare un’ipotesi di caso fortuito, bensì una situazione “normale” in mare, ha affermato la responsabilità a titolo di concorso colposo ex art. 1227 c.c., comma 1, di A.R., conducente, e di T.M., terzo trasportato.

Il giudice di merito ha fondato la decisione da un lato sulla presunzione legale di responsabilità del conducente di natanti e imbarcazioni da diporto per danni verso i terzi, superabile esclusivamente con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli,

disciplinata dalla L. n. 50 del 1971, art. 47 (la cui previsione e stata successivamente ribadita dal D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 40, sulla nautica da diporto), e dall’altro sull’accertamento dell’imprudente condotta del trasportato, ossia del T., il quale, resosi conto della manovra errata, si era verosimilmente alzato dalla posizione di sicurezza in cui si trovava per cercare di riparare agli errori del conducente, trascurando i possibili sommovimenti della barca.

La Corte territoriale ha aggiunto che il terzo trasportato, in ragione di una percentuale di partecipazione al danno pari al cinquanta per cento, avesse diritto al risarcimento dei danni subiti per una somma pari a poco più di tredicimila Euro, quali danni non patrimoniali, e a poco più di duecentotrentacinque Euro quali danni patrimoniali, per i quali condannava in solido l’ A. e la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l..

La Corte d’appello ha, in breve, accertato la responsabilità del conducente dell’imbarcazione per il danno arrecato al terzo trasportato in applicazione dell’art. 2054 c.c., richiamato dalla L. n. 50 del 1971, art. 47, recante “Norme sulla circolazione da diporto” secondo il quale: “La responsabilità verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all’articolo precedente è regolata dall’art. 2054 c.c.. Si applica la prescrizione stabilita dell’art. 2947 c.c., comma 2”.

III.3) Il ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno censurato la pronuncia del giudice di seconde cure nella parte in cui si esclude la sussunzione dell’improvvisa onda anomala nella fattispecie del caso fortuito.

Il Collegio ribadisce che caso fortuito è un fattore esterno alla sfera di controllo delle parti che, presentando i connotati dell’assoluta imprevedibilità, vale a escludere la responsabilità del contraente inadempiente, nel caso della responsabilità contrattuale (ex contractu), o del danneggiante, nel caso invece della responsabilità (ex delicto). Esso deve essere individuato caso per caso, con riferimento, quindi, alle circostanze concrete che si siano venute a determinare. La risalente dottrina, nella vigenza del codice civile del 1865, che contemplava espressamente, all’art. 1226, il caso fortuito affermava che si esso ha laddove nel rapporto concreto cessa la necessità di prevedere e l’obbligo di adottare una particolare cautela per evitarlo.

La dottrina più recente, anche di tenore manualistico, richiama fatti naturali (e porta gli esempi del terremoto o dell’inondazione) e fatti dell’uomo (cd. factum Principis ossia l’adozione di un dato provvedimento da parte dalla Pubblica Amministrazione).

Il legislatore, peraltro, non chiarisce in cosa consiste il caso fortuito, la cui concreta definizione è stata, pertanto, affidata all’opera della giurisprudenza, che ha anche ritenuto che esso possa consistere nel comportamento di altro soggetto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 04147 del 13/02/2019 Rv. 652744 – 01): “In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto…”.

Al fine superare un modello di responsabilità oggettiva che, dinanzi all’inadempimento contrattuale, o, come nel caso di specie, dinanzi alla responsabilità presunta ex delicto, non tenga in considerazione la condotta del danneggiante, la giurisprudenza di legittimità, nel cogliere gli elementi di collegamento più significativi tra gli artt. 1176-1175 e 1218-1256 c.c., ha ritenuto che la regola di diligenza prevista dall’art. 1176 c.c., debba essere integrata con la regola dell’impossibilità oggettiva, di cui all’art. 1218 c.c., nel senso che quest’ultima deve essere interpretata in senso soggettivo e relativo, e non più oggettivo e assoluto, alla luce della condotta diligente del danneggiante.

Dunque, l’impossibilità sopravvenuta deve essere interpretata come un impedimento imprevedibile e insuperabile con la dovuta diligenza. Nel recupero del concetto di colpa come criterio di imputazione della responsabilità, dinanzi al danno o all’inadempimento del debitore occorre verificare, con una prognosi postuma, la capacità di resistenza del debitore ai fattori di rischio sopravvenuti che possono incidere negativamente sull’attuazione del rapporto obbligatorio o sulla prevenzione del danno.

La valutazione dell’attitudine del debitore o del danneggiante a prevenire e neutralizzare i rischi connessi a quella specifica prestazione richiede una distinzione tra diligenza del buon padre di famiglia e diligenza professionale, dal momento che taluni fattori di rischio, se sono imprevedibili e imprevedibili per debitore occasionale, possono non esserlo per quello professionale che, per via della sua esperienza, dispone di una capacità particolarmente affinata nell’individuazione dei rischi.

A livello probatorio, grava sul debitore, o sul danneggiante, l’onere di fornire la prova, liberatoria, del caso fortuito, dimostrando che l’inadempimento o il danno è stato determinato da cause esterne alla sua sfera di controllo, ponendosi esso come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto.

III.4) Nel caso di specie, pur escludendo l’anomalia dell’onda che ha provocato il sommovimento dell’imbarcazione, non risulta provato che il conducente del natante non abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la verificazione del danno.

Ciò in quanto la mancata costituzione in giudizio dell’ A., in carenza di ulteriori riscontri offerti alla cognizione giudiziale, non può valere quale elemento corroborante un’ammissione di fatti allo stesso sfavorevoli, quali l’inidoneità della condotta di guida del natante nelle condizioni di tempo e di luogo esistenti.

La motivazione, in tema di (esclusione dell’) incidenza del caso fortuito, da parte della Corte territoriale, è, invero, incompleta alla luce della circostanza che in controricorso è stata adeguatamente riportata, dalla difesa della società assicuratrice, la parte iniziale della citazione in primo grado del T., dalla quale risulta che le condizioni metereologiche generali e quelle locali erano, al momento del fatto, ottimali.

Sul punto la motivazione della Corte territoriale, alla pag. 7 della sentenza in scrutinio, non è adeguata, in quanto il giudice di merito afferma, richiamando la deposizione testimoniale della madre del T.: “…che la G. riferisce del mare mosso e di un’onda forte, dovuta al sopraggiungere di altre imbarcazioni, tuttavia osserva il collegio che, a prescindere dalla rilevabilità, o meno, di ufficio del caso fortuito, comunque, le circostanze riferite non possono integrare il “caso fortuito” bensì una situazione “normale” in mare, e, pertanto, era onere del conducente dimostrare le dimensioni dell’onda, il modo con cui era stata affrontata, le condizioni oggettive dello specchio d’acqua in modo da dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.”. Motivando come sopra riportato il giudice dell’impugnazione di merito tralascia di esaminare adeguatamente la testimonianza, che pur viene riferita, della teste G., in relazione alle riferite, dalla difesa del T., condizioni metereologiche “ottimali”.

Inoltre, ma non da meno, la Corte territoriale omette di correlare quanto sopra evidenziato con la condotta, da essa stessa reputata colposa, del T., che, secondo l’affermazione, sopra ritenuta immune da censure della stessa Corte territoriale, si era alzato dal fondo dell’imbarcazione, dove era seduto, tenendo un comportamento non esente da profili di colpa.

Il giudice dell’impugnazione di merito in tal modo non valuta adeguatamente l’incidenza, ai limiti anche potenzialmente da sola determinante, della condotta del danneggiato, secondo quanto ritenuto in più pronunce dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Cass. n. 18317 del 18/09/2015 Rv. 636857 – 01): “Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo”.

III.5) Il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice deve, per quanto motivato, essere accolto.

IV) In conclusione: il ricorso principale del T. è rigettato, e il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice è accolto.

IV.1) La causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, con riferimento al motivo accolto del ricorso incidentale, è rinviata alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede rilevato.

IV.2) Al giudice di rinvio è, altresì, demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

V) Conformemente all’enunciato della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso incidentale, non deve darsi atto, in dispositivo, dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

V.1) Avuto riguardo al ricorso, principale, del T., deve, viceversa, darsi atto della sussistenza dei requisiti per il cd. raddoppio del contributo unificato, in quanto esso è rigettato e non risulta che sussistano cause di esclusione della debenza.

PQM

rigetta il ricorso principale;

accoglie il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA