Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4666 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26096/2013 R.G. proposto da:

SERRAMENTI FIAMINGO SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GUIDO

ORLANDO e dall’Avv. CLAUDIO PESCE, elettivamente domiciliato presso

il primo in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 69;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 11/2013 depositata il 10 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA, conseguente all’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, dai quali emergeva, all’esito del contraddittorio con la contribuente, come il reddito di impresa fosse risultato incongruo; ha contestato il contribuente la carenza di pregnanza indiziaria degli elementi addotti dall’Ufficio, deducendo come nell’anno di imposta in esame fossero stati sostenuti investimenti tali da determinare il rallentamento dei ricavi, circostanze evincibili dalla contabilità aziendale, che non sarebbe stata visionata dall’Ufficio in sede amministrativa;

che la CTP di Savona ha parzialmente accolto il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza in data 10 aprile 2013, ha rigettato l’appello di parte contribuente, osservando che la proposta formulata dall’Ufficio, con cui erano stati ridotti i maggiori ricavi, come già ritenuto dal giudice di prime cure, fosse “equa” alla luce delle risultanze processuali;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a tre motivi di ricorso; resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d); deduce parte ricorrente come l’Ufficio non abbia allegato presunzioni dotate di pregnanza indiziaria, sottraendosi alla richiesta di ispezione delle scritture contabili; deduce, inoltre, come sia errata e contraddittoria la sentenza che abbia sostenuto la pregnanza indiziaria degli indici parametrici forniti dagli studi di settore;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 192, n. 546, art. 7 e art. 36, comma 2, n. 4. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui il giudice di appello ha motivato la propria decisione sulla base di un atto inesistente, consistente in una immotivata proposta dell’Ufficio di minor accertamento di ricavi; deduce il ricorrente che le proposte dell’Ufficio di definizione della controversia possono essere formulate informalmente in sede di accertamento con adesione, ma che non producono alcun effetto in assenza di perfezionamento dell’accordo in assenza del consenso del contribuente;

che i primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi, avendo il giudice di appello fondato la propria decisione sull’applicazione in sede decisoria del criterio equitativo, non anche sugli elementi di prova addotti dall’Ufficio e su quelli addotti dal contribuente;

che con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3, dell’art. 113 c.p.c., comma 1 e dell’art. 114 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza del giudice di appello si fonda sull’applicazione del criterio equitativo in assenza di domanda di applicazione del criterio equitativo, dovendo il giudice valutare le censure dedotte a sostegno del ricorso;

che il motivo – articolato sotto il profilo della violazione di legge, anche in relazione all’art. 113 c.p.c. – è inammissibile, posto che – come richiamato dal controricorrente pur essendo l’equità sostitutiva consentita nei soli casi previsti dalla legge, è consolidata l’interpretazione secondo cui in questo caso non è ipotizzabile la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, bensì va censurata la sentenza impugnata in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione (Cass., VI, 21 dicembre 2015, n. 25707); l’utilizzo dell’equità sostitutiva, che consentirebbe al giudice di prescindere dal diritto positivo, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia e rientra nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., il cui non corretto utilizzo va censurato in sede di legittimità sotto il richiamato profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2010, n. 4442; Cass., Sez. V, 21 novembre 2005, n. 24520);

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, condanna SERRAMENTI FIAMINGO SRL al pagamento delle spese processuali in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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