Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4665 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10686-2007 proposto da:

RONCEVAUX S.P.A. (già EGIDIO GALBANI S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANDIANI LUCA,

CAMOZZI FEDERICO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO

42, presso lo studio dell’avvocato LONETTI PEPPINO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7908/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/04/2006, r.g.n. 684/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ARIENZO Rosa;

udito l’Avvocato LONETTI ROSSELLA per delega LONETTI PEPPINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.

Fatto

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 5.4.2006, accoglieva il gravame proposto da V.M. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal predetto nei confronti della società Egidio Galbani spa, ora Roncevaux spa, per la parte intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi non percepiti per lavoro straordinario svolto oltre il limite di legge, nonchè il computo dello stesso nella determinazione di quanto dovuto per tfr, essendo stata accolta unicamente la domanda di accertamento del diritto all’indennità di maneggio denaro e di condanna della società al pagamento delle somme analiticamente determinate.

Sosteneva la corte territoriale che al lavoro svolto dal V. quale piazzista erano applicabili le limitazioni dell’orario di lavoro previste dal R.D.L., art. 1, essendo le attività complementari e strumentali al commercio della azienda committente espletate dal predetto riconducigli, quanto alla disciplina dell’orario di lavoro, alla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo. Veniva, dunque, accolto il gravame avverso la sentenza di primo grado, disponendosi la condanna della società al pagamento, all’anzidetto titolo, della somma di Euro 7.915,45.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la spa Roncevaux spa, con tre motivi di impugnazione.

Resiste il V., con controricorso.

Diritto

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che la società ricorrente, con atto in data 28.12.2010, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto e che il V. ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto anche da parte del proprio difensore – pure ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4, relativamente alle spese di lite.

In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; non va adottata alcuna statuizione sulle spese, atteso il richiamo espresso, contenuto nell’atto, all’art. 391 c.p.c., comma 4, che prevede l’esonero dalla condanna alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del processo, in caso di adesione della controparte alla rinunzia.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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