Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4665 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1980/2012 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.V. DI V.G. & C. S.A.S. (già

V.V. di Vi.Gi. & C. s.a.s.) C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ERNESTINA POLLAROLO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1160/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/01/2011 r.g.n. 1284/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito l’Avvocato POLLAROLO ERNESTINA;

udito l’Avvocato Avvocato CHITI PILADE MARIO per delega Avvocato

MARINI GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 20.1.2011, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’INAIL avverso la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria l’aveva condannato a rimborsare a V.V. di V.G. & C. s.a.s. il 90% dei premi versati nel triennio 1994-1997.

La Corte territoriale, per quanto qui rileva, riteneva che il D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater (conv. con L. n. 17 del 2007), nel prorogare al 31.7.2007 il termine di presentazione delle domande di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, che a sua volta aveva esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, i benefici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, avesse fugato ogni dubbio in ordine all’applicabilità delle disposizioni recate dalla norma ult. cit. anche ai premi assicurativi e, sotto altro ma connesso profilo, considerava che non potevano distinguersi, ai fini dell’accesso ai benefici in questione, la posizione di coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al pagamento dei premi e quella di coloro che, come l’azienda in epigrafe, vi avessero già provveduto, dovendo in tale caso riconoscersi il loro diritto a ripetere quanto versato in eccesso rispetto al dovuto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INAIL, affidandosi a due motivi di censura. Resiste l’azienda con controricorso. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3, 7-bis e art. 13, e art. 7, comma 1 (conv. con L. n. 22 del 1995), in relazione al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12, per avere la Corte territoriale ritenuto che i benefici di carattere tributario di cui al D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater e al D.L. n. 646 del 1994, art. 6, citt., si estendessero anche ai premi assicurativi.

Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme dianzi citt. per avere la Corte di merito ritenuto che le disposizioni richiamate si estendessero anche a coloro che avevano già versato i premi dovuti, legittimandoli a chiedere la restituzione di quanto versato in eccesso.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che presuppongono la ricognizione della normativa interna sul tema, dei precedenti di questa Corte di legittimità al riguardo e degli effetti derivanti dalla decisione resa in subiecta materia dalla Commissione dell’Unione Europea in data 14.8.2015, n. 195/2016.

Com’è noto, la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e già destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3 e 7-bis (conv. con L. n. 22 del 1995), le disposizioni sulla regolarizzazione automatica delle imposte previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore delle imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, prevedendo che tali soggetti potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando il 10% dell’importo dovuto entro il 31.7.2004 (termine successivamente differito al 31.7.2007 dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, conv. con L. n. 17 del 2007).

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo dell’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, D.L. ult. cit., da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione, e ha precisato che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater (conv. con L. n. 17 del 2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994”, fugando altresì ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte Cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

Nessun rilievo presentando, ai fini qui in discorso, la successiva norma di interpretazione autentica della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12, trattandosi di disposizione soppressa dalla legge di conversione, rileva invece la decisione n. 195/2016 che, in subiecta materia, ha adottato la Commissione Europea in data 14.8.2015: questa Corte, infatti, ha già fissato il principio secondo cui le agevolazioni previste L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, pur realizzando, secondo la citata decisione della Commissione Europea, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso, Cass. n. 21897 del 2016).

Tanto premesso e rilevato che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 13458 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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