Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4664 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso iscritto al n. 4909/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

PICANO SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. PATINI FRANCESCO,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Medaglie d’Oro, 201;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sezione Staccata di Latina, n. 826/40/11, depositata il 29 dicembre

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento riferito a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno di imposta 2004, conseguente all’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, dai quali emergeva, all’esito del contraddittorio instaurato con la contribuente, come il reddito di impresa fosse risultato incongruo, allegando parte contribuente che l’avviso di accertamento fosse fondato unicamente sui dati parametrici degli studi di settore;

che la CTP di Frosinone ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, con sentenza in data 29 dicembre 2011, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, osservando, in linea di principio, come gli elementi forniti dagli studi di settore siano meri dati presuntivi, nonchè rilevando nel caso di specie come l’accertamento sia stato fondato unicamente sui dati parametrici degli studi di settore, non supportati da ulteriori elementi di riscontro; il giudice di appello ha, altresì, accertato come parte contribuente avesse fornito la prova contraria, attraverso la documentazione prodotta, delle ragioni dello scostamento dai ricavi presunti in base ai quali l’Ufficio ha proceduto alla rettifica dei ricavi dichiarati;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso parte contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che l’avviso di accertamento fosse stato motivato solo sulla base delle risultanze degli studi di settore; deduce parte ricorrente come l’avviso di accertamento, ritrascritto ai fini ella specificità del motivo medesimo, è stato espressamente motivato in relazione alle giustificazioni offerte dalla società, per cui la CTR avrebbe omesso di considerare tutti gli atti di causa, in relazione agli elementi addotti da parte dell’Ufficio;

che il ricorso è inammissibile, posto che il ricorrente non ha censurato una ulteriore ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “la società, sia in occasione del contraddittorio avvenuto prima della notifica dell’avviso di accertamento oggetto della presente controversia, sia nel corso del giudizio di primo grado, attraverso la produzione di copiosa documentazione ha ampiamente fornito la prova contraria dello scostamento in base al quale l’Ufficio ha proceduto alla rettifica dei ricavi dichiarati”;

che le norme sostanziali di cui agli artt. 2697 c.c. e ss. regolano la ripartizione dell’onere della prova, l’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse indicati all’assolvimento di tale onere e la forma degli stessi (Cass., Sez. II, 12 febbraio 2004, n. 2707); nel qual caso la motivazione relativa alla insussistenza degli elementi di prova incombenti sull’Ufficio a termini dell’art. 2697 c.c., comma 1, è distinta dalla motivazione relativa alla sufficienza degli elementi di prova contraria a termini dell’art. 2697 c.c., comma 2, benchè questa seconda motivazione presupponga la non pregnanza degli elementi (indiziari) di prova addotti dall’Ufficio (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14237; Cass., Sez. V, 6 giugno 2012, n. 9108; Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n. 9784);

che la sentenza impugnata ha fondato la propria motivazione cumulativamente sia sulla insufficienza degli elementi indiziari addotti dall’Ufficio, sia sulla sufficienza degli elementi di prova contraria addotti da parte contribuente, anche nel corso del tempom, parte di motivazione (quest’ultima) non attinta da motivi di censura;

che, conseguentemente, il ricorrente non ha interesse a censurare la parte di motivazione con la quale la sentenza ha ritenuto insufficienti gli elementi indiziari addotti dall’ufficio, essendo tale censura insufficiente a comportare l’accoglimento del ricorso;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna l’AGENZIA DELLE ENTVRATE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di PICANO SRL, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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