Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4664 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 14/02/2022), n.4664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25098 – 2020 R.G. proposto da:

M.G. – c.f. (OMISSIS) –

+ ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Barnaba

Tortolini, n. 30, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferrara

che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Alessia Fantin li

rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli

allegati in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso il decreto n. 2394 – 10.3/14.4.2020 della Corte d’Appello di

Salerno, udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18

novembre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso alla Corte d’Appello di Salerno depositato in data 3.1.2019 i ricorrenti indicati in epigrafe si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio intrapreso – ai fini, tra l’altro, della declaratoria del loro diritto alla corresponsione delle somme derivanti dal ricalcolo dell’indennità di fine servizio – dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, con ricorso dell'(OMISSIS), definito in prime cure con sentenza in data 2.5.2007, definito in seconde cure, dinanzi al Consiglio di Stato, con sentenza del 4.7.2018.

Chiedevano ingiungersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 5.3.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. I ricorrenti indicati in epigrafe proponevano opposizione. Non si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4. Con decreto n. (OMISSIS) dei (OMISSIS) la Corte d’Appello di Salerno

accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, condannava il Ministero a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 2.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; condannava il Ministero alle spese di lite con distrazione.

Evidenziava la corte che la durata irragionevole del giudizio “presupposto” era stata nel complesso pari a 13 anni, 11 mesi e 18 giorni.

Evidenziava altresì che il “moltiplicatore” – “base” – annuo ben poteva esser determinato nell’importo di Euro 400,00.

Evidenziava ancora che il “moltiplicatore” era da ridurre, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1-bis, in considerazione del numero – superiore a dieci – delle parti e che in ogni caso, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, il “moltiplicatore” non poteva eccedere il valore – Euro 2.500,00 – del diritto accertato nel giudizio “presupposto”.

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, dell’art. 6 C.E.D.U., par. 1, degli artt. 13,19 e 53C.E.D.U., e degli artt. 24 e 111 Cost..

Deducono che la corte di merito, di fatto, ha quantificato del tutto ingiustificatamente nell’irrisorio importo di Euro 178,00 il “moltiplicatore” annuo.

Deducono che la corte distrettuale avrebbe dovuto quantificare il “moltiplicatore” annuo in un importo significativamente superiore, attribuendo peculiare rilievo alla “posta in gioco”.

8. Il Ministero dell’Economia – si ribadisce – non ha svolto difese.

Ne discende che non è da tener conto del controricorso datato (OMISSIS), che i ricorrenti hanno depositato, quanto meno nella parte in cui hanno domandato a questa Corte di “respingere l’avverso ricorso incidentale” (così controricorso dei ricorrenti, pag. 19).

9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il motivo ricorso è dunque destituito di fondamento e da rigettare.

10. Ovviamente la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del “moltiplicatore” annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo “presupposto”, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel citato art. 2-bis, comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157).

11. In questi termini, nel solco dunque dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione del “moltiplicatore” annuo, l’impugnato dictum, risulta immune da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare, con riferimento alli “anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte territoriale ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Invero ha puntualizzato che il “moltiplicatore” annuo – cui ha poi applicato la riduzione L. n. 89 del 2001, ex art. 2-bis, comma 1-bis, correlata al numero delle parti – ben poteva essere determinato nell’importo minimo di Euro 400,00 in considerazione della natura e della non particolare rilevanza degli interessi coinvolti nel giudizio “presupposto”, dell’esito del giudizio “presupposto” e del comportamento delle parti (cfr. decreto impugnato, pag. 5).

12. Ovviamente l’applicabilità, ratione temporis, del “moltiplicatore” di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1-bis, rende del tutto vano l’argomento secondo cui “il danno non patrimoniale di regola deve essere non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 10000,00 per quelli successivi ” (così ricorso, pag. 14).

13. E’ ineccepibile infine il riferimento al comma 1-bis (“la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta”) ed al comma 3 (“la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”) della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis.

Non vi è ragione, quindi, ché i ricorrenti adducano che la quantificazione del “moltiplicatore” annuo “e’ davvero irrisoria se rapportata alla durata ultradecennale del ritardo accertato, avendo di fatto liquidato Euro 178,00 per ogni anno dei 14 di eccessiva durata accertati” (così ricorso, pag. 11).

14. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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