Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4664 del 09/03/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4664 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA
sul ricorso 16204-2014 proposto da:
SGARAMELLA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE SCIANNI, che lo rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AMORUSO LORENZO, AMORUSO MARIA, ANIORUSO
CATERINA, AMORUSO NICOLA, TEDESCO GIUSEPPE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE DE SANTIS, 3
PALAZZINA A/1, presso lo studio dell’avvocato CESARIO

Data pubblicazione: 09/03/2016

SAVOIA, rappresentati e difesi dall’avvocato EMANUELE SAVOIA
giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 1374/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato Salvanore Sciarmi difensore del ricorrente che si
riporta al ricorso ed insiste per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2014 n. 16204 sez. M2 – ud. 05-11-2015
-2-

BARI del 19/07/2013, depositata il 29/10/2013;

Svolgimento del processo
Di Pinto Rosa con atto di citazione dell’ 11 dicembre 1997 e, premesso di
essere proprietaria di un fabbricato in Palese via Principe Umberto n. 6,
sovrastante lastrico solare servito da una scala di accesso partente dal
portoncino al civico n. 4, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari,
Michele Sgaramella, proprietario di un fabbricato attiguo, avente anch’ esso
accesso

.

comune al medesimo numero civico 4 e alla scala, per sentire

dichiarare

l’illegittimità della porta realizzata

alcuni anni prima da

Sgaramella al colmo della prima rampa della scalinata comune sì da impedire
ad essa attrice l’accesso alla seconda rampa.
Si costituiva Sgaramella chiedendo il rigetto della domanda dell’attrice e, in
via riconvenzionale, che venisse riconosciuta l’avvenuta usucapione della
proprietà esclusiva del secondo tratto terminale di detta scala e, quindi, la
legittimità della porta di cui si dice.
Espletata CT e completata la fase istruttoria il Tribunale di Bari con sentenza
n. 30 del 2006 rigettava a dornanda attorea (qualificata quale rivendicazione
di comproprietà della scala per l’intera sua estensione) per non avere essa
attrice provata l’esistenza di titoli proprietari su di essa. Dichiarava assorbita
la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto
Avverso questa sentenza interponeva appello Amoruso Lorenzo dichiarandosi
successore mortis causa di Di Pinto Rosa,

insistendo nella domanda di

sull’intera estensione della scala

riconoscimento della comproprietà

e

chiedendo la rimozione della porta apposta sull’ultimo tratto.
Si costituiva l’appellato Sgmamella
Sùpiàttùtt O,

appello

incidentale

ripropouendu lc SICSSL LLeet.i0ili e,

condizionato

per

il

riconoscime to

l

/4

,

dell’avvenuta usucapione della proprietà esclusiva dell’ultimo tratto della
scala di cui si dice.
Nel prosieguo del giudizio la Corte ha disposto la partecipazione degli altri
successori di Pinto Rosa e si sono costituiti Amoruso Maria, Caterina e
Nicola, i quali si sono riportati integralmente all’appello di Amoruso Lorenzo.
Infine, è intervenuto volontariamente Tedesco Giuseppe, qualificatosi quale
attuale proprietario dell’appartamento della già predetta Di Pinto Rosa in
forza di acquisto del 23 novembre 2009.
La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1374 del 2013 accoglieva
l’appello principale, dichiarando gli appellanti comproprietari dell’intera scala
di cui si dice, rigettava l’appello incidentale, compensava tra tutte le parti le
spese del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte barese nel caso in
esame, fermo restando che la prima rampa di scala è senza contestazione
comune alle due proprietà perché serve

a consentire l’accesso diretto al

terrazzo dell’appartamento di Di Pinto, ma, anche, a permettere di
raggiungere la seconda rampa dove si accede al terrazzo Sgaramella, questa
seconda rampa di scala in via strettamente funzionale non serve alle esigenze
della proprietà degli appellanti perché va oltre il loro terrazzo; tuttavia, negli
atti di acquisto di ciascuno dei due proprietari non si coglie alcuna locuzione
per escludere che la seconda rampa sia nella comproprietà, anche della
originaria parte attrice, cioe, della Di Finto e, pertanto, la scala nella sua

interezza va ricondotta tra i beni condominiali di cui all’art. 1117 cc.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Sgaramella Michele con
i ieorsu affidato ad un motivo. Aii ()luso- Loienzo, Malia, Calci ina, Nicola e
..

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Motivi della decisione
1.= Con l’unico motivo del ricorso Sgaramella Michele denuncia la violazione
e falsa applicazione dell’art. 1117 cc. in relazione all’art. 360, comma primo,
n. 3 cpc. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato
nell’escludere il diritto esclusivo di Sgaramella sulla seconda rampa di scale

nel presupposto che la natura funzionale del manufatto, pur se realizzato
nell’esclusivo interesse del ricorrente, si porrebbe in contrasto con il dettato
dell’art. 1117 cc. Piuttosto, la Corte distrettuale,
natura funzionale della seconda rampa

avendo riconosciuta la

per essere la stessa al servizio

esclusivo della proprietà del ricorrente e, poiché il manufatto in contestazione
non servirebbe agli appellanti, avrebbe dovuto ritenere che tutto l’insieme
degli elementi fornisse la prova inconfutabile che la seconda rampa fosse
funzionalmente al servizio, soltanto dell’unità immobiliare dello Sgaramella.
1.1.= Il motivo è infondato.
Va qui osservato che negli edifici in condominio, le scale, con i relativi
pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e
rientrano, pertanto, fra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario,
devono presumersi comuni nella loro interezza, ed anche se poste
concretamente al servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti
i partecipanti alla collettività condominiale in virtù del dettato dell’art. 1117,
n. 1, cod. civ. (Cfr., fra le tante, tutte conformi, Cass. Sez. Il civ., sent. n. 1351
del 22.2.1996). La circostanza che le rampe di scala, con il pianerottolo, qui in
l scala condominiale, siano poste
contestazione, integranti l’ultimaa parte del-la
fia l’ultimo piano dell’edifieiu di cui trattasi e le ielative soffitte sottotetto,

appartenenti ad- un unico- proprietario, e servano principalmente a mettere in

3

/4

comunicazione le considerate porzioni dello stabile non rileva ai fini in
discorso, avuto riguardo al dato che la scala è, in sè, una struttura essenziale
del fabbricato e serve a tutti i condomini di questo come strumento
indispensabile per l’esercizio del godimento della relativa copertura
La

Corte

distrettuale

ha correttamente

osservato

questi principi

e

correttamente ha chiarito che (…) l’art. 1117 cc. non ricollega affatto la

..

comproprietà di tutte le rampe di una scala condominiale al fatto che le
prime servono funzionalmente

agli appartamenti sottostanti , e quelle

successive a seguire, solo agli appartamenti via soprastanti, si da pervenire
alla conclusione (errata) che i proprietari degli appartamenti sottostanti, non
avendo ordinariamente interesse a percorrere anche le rampe superiori,
sarebbero esclusi dalla comproprietà della scala nella sua integralità
condominiale. Pertanto,

come correttamente ha evidenziato

la Corte

distrettuale, poiché il contrario non risultava dal titolo, anche la seconda
rampa di scala, qui in contestazione deve ritenersi di comproprietà della
proprietà di Di Pinto, attualmente rappresentata dagli appellanti ed intervenuti
Amoruso, e, indi, dall’ultimo intervenuto Tedesco Giuseppe.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc. condannato al pagamento delle spese del presente
giudizio di Cassazione.
Il Collegio, ai sensi dell’art. 13 comma I quater del DPR i 15 del 2002 da atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte del – ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ticoisu piincipale a notiiia del uoinina. 1-bis dello -stessu ait. 13.

-PQM
/61
4

..
..
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che liquida in E. 2.700 di cui E. 200 per
esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge; dichiara la
sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso~ – a norma del

4,

comma 1-bis dello stesso art. 13. del DPR 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione il 5 novembre 2015

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