Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4663 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4663 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 21864-2013 proposto da:
FORGIONE RAFFAELE, GATTO MARINA, domiciliati ex lege in
ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte
di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato
RENATO ERBA;
– ricorrenti contro

BUOSO UMBERTO, domiciliato ex lege in ROMA, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria della Corte di
cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati SARA
MIGLIOLI e SIMONA CALABRO’;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 769/2013 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 14/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2017 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
ALBERTO

l’accoglimento

del

CELESTE

che

ricorso

ha

concluso

principale

e

per
per

l’inammissibilità del ricorso incidentale;
udito

l’Avvocato

RENATO

ERBA,

difensore

della

ricorrente, che si riporta agli atti depositati;
udito

l’Avvocato

GABRIELE

PAFUNDI,

con

delega

dell’Avvocato SIMONA CALABRO’ difensore del
controricorrente e ricorrente incidentale, che si
riporta agli atti depositati.

Generale

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata
in data 14 giugno 2013 e notificata in data 27 giugno 2013, ha
rigettato l’appello proposto da Raffaele Forgione e Marina Gatto
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 95 del 2010 e

1.1. Il giudizio era stato introdotto nel 2003 dai coniugi
Forgione-Gatto per ottenere il diritto di passare attraverso la
proprietà esclusiva di Umberto Buoso per accedere al
sottotetto ed al tetto della villetta bifamiliare di cui essi attori
erano proprietari esclusivi della porzione corrispondente al
piano terreno, e il sig. Buoso della porzione corrispondente al
primo piano dal quale, per il tramite di una botola, si accedeva
al tetto, altrimenti raggiungibile solo con ponteggio. La
richiesta era finalizzata a consentire l’installazione di impianti
sul tetto (antenne, pannelli fotovoltaici) e la relativa
manutenzione, nonché la verifica e manutenzione della
struttura del tetto. Gli attori domandarono, inoltre, che fosse
accertato il loro diritto di far passare fili, condutture o qualsiasi
altro impianto sulla o nella proprietà esclusiva Buoso, e che,
accertata l’esistenza di un corrispondente limite legale alla
proprietà e/o della corrispondente obbligazione propter rem, il
convenuto Buoso fosse condannato a prestare di volta in volta
il consenso all’espletamento delle attività sopra indicate, ad
allargare la botola di accesso al sottotetto, con spese a carico
degli attori, e al risarcimento dei danni provocati con il
comportamento illegittimo, emulativo e temerario.
Umberto Buoso formulò eccezione di preclusione da
giudicato sul rilievo che la sentenza del Tribunale di Brescia n.
2432 del 2002, di riforma della sentenza del Giudice di pace di
Brescia n. 77 del 2000, aveva respinto identica

domanda

nei confronti di Umberto Buoso.

proposta dai coniugi Forgione-Gatto e non era stata
impugnata.
1.2. Il Tribunale di Brescia rigettò la domanda, ritenendo
fondata l’eccezione di giudicato.
2. La Corte d’appello di Brescia ha confermato il rigetto

Esclusa la preclusione da giudicato, la Corte d’appello ha
rilevato che la decisione sull’allargamento della botola di
accesso al sottotetto – integrante innovazione ai sensi dell’art.
1120 cod. civ. – non era stata preventivamente sottoposta
all’assemblea condominiale sicché, giusta la previsione dell’art.
1105, ultimo comma, cod. civ., non era consentito l’intervento
dell’autorità giudiziaria. La rilevata preclusione rendeva priva di
interesse la domanda di accertamento del diritto al passaggio
sulla proprietà del convenuto, tenuto conto che le dimensioni
della botola non consentivano l’accesso al sottotetto.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza Raffaele
Forgione e Marina Gatto, sulla base di due motivi. Resiste con
controricorso Umberto Buoso, il quale propone ricorso
incidentale affidato a due motivi. I ricorrenti hanno depositato
memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è fondato.
1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 843, 1120 e 1105 cod. civ., e si
contesta l’applicazione della disciplina del condominio a fronte
della appartenenza, peraltro incontestata, alla proprietà
esclusiva del convenuto Buoso della botola di accesso al
sottotetto e del vano scale, come espressamente indicato fin
dall’atto di citazione, con richiamo al titolo di acquisto.
Diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la
2

sulla base di una diversa motivazione.

fattispecie concreta era sussumibile nello schema della
limitazione della proprietà, e quindi doveva trovare
applicazione l’art. 843 cod. civ. come interpretato dalla
giurisprudenza di legittimità (sono richiamate Cass.
27/02/1995, n. 2274; Cass. 16/01/2006, n. 685; Cass.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli
artt. 209 e 91 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevedono
limitazioni legali della proprietà con riferimento all’installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti (antenne) riceventi
del servizio di radiodiffusione e per la fruizione di servizi di
comunicazione elettronica (è richiamata Cass. 21/04/2009, n.
9427).
3.

La doglianza prospettata con il primo motivo è

fondata. Risulta privo di giustificazione il presupposto
interpretativo sul quale poggia la ratio decidendi della sentenza
impugnata, e cioè la natura condominiale della botola di
accesso al sottotetto, che la Corte d’appello ha dato per
scontata mentre è incontestato tra le parti, ed emerge anche
dalle indicazioni contenute negli atti introduttivi del giudizio,
che la botola appartiene alla proprietà esclusiva del sig.
Umberto Buoso.
3.1. Il rilievo è sufficiente a travolgere la decisione
impugnata, con assorbimento del secondo motivo di ricorso,
con il quale si invoca l’applicazione della normativa in materia
di installazione di antenne. La suddetta questione rimane
impregiudicata e sarà oggetto di valutazione nel giudizio di
rinvio, nell’ambito del riesame complessivo del gravame
proposto dai coniugi Forgione-Gatto.
4. Il ricorso incidentale è inammissibile.
3

29/01/2007, n. 1801).

4.1. Premesso che il ricorrente incidentale è risultato
vittorioso nel giudizio di merito, la verifica della sussistenza
dell’interesse all’impugnazione è positiva con riferimento
soltanto al primo motivo di ricorso incidentale, con il quale il
sig. Buoso denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria

giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brescia n.
2432 del 2002. In proposito trova applicazione il principio
secondo cui la parte vittoriosa nel merito, ma soccombente
rispetto a questione pregiudiziale di rito o preliminare di
merito, ha un interesse all’impugnazione, necessariamente
condizionato all’esito del giudizio sul ricorso principale, che
diventa attuale in caso di accoglimento del ricorso principale
(ex plurimis, Cass. Sez. U. 25/03/2013, n. 7381). Nel caso in
esame, l’accoglimento del ricorso principale ha reso attuale
l’interesse del ricorrente incidentale a discutere la questione
del giudicato. Nondimeno il motivo risulta inammissibile in
quanto prospetta il vizio di motivazione al di fuori del
paradigma delineato dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo
vigente, applicabile al presente giudizio ratione temporis. Con
orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza
n. 8053 del 2014 e dalle successive pronunce conformi, le
Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, nell’interpretare la
portata della novella attuata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, hanno
ritenuto che non è più consentito denunciare un vizio di
motivazione se non quando esso dia luogo ad una vera e
propria violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. pro.
civ. Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della
motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di
motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile,
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motivazione sul fatto controverso e decisivo costituito dal

oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e
sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé,
rimanendo in tutti i casi esclusa la riconducibilità in detta
previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della
motivazione medesima mediante confronto con le risultanze

5.

Diversa la sorte del secondo motivo del ricorso

incidentale, con il quale è denunciata violazione o falsa
applicazione dell’art. 1120 cod. civ. e si contesta l’affermazione
della Corte d’appello secondo cui la botola di accesso al
sottotetto è di proprietà condominiale. Trattandosi di motivo
adesivo al primo motivo del ricorso principale, non si ravvisa
interesse all’impugnazione e il motivo è perciò inammissibile.
6. All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale
segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al
giudice designato in dispositivo, che procederà a riesaminare la
domanda degli appellanti Forgione-Gatto sulla base della
corretta individuazione dell’appartenenza della botola di
accesso al sottotetto. Il giudice di rinvio provvederà anche a
regolare le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,
assorbito il secondo motivo, dichiara inammissibile il ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Brescia, in
diversa sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 5 dicembre 2017.
Il Consiglie

stensore

probatorie.

TI
Dott.ssa 1.)

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