Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4663 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. III, 22/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 22/02/2021), n.4663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26184/2018 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN

TEODORO 28, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE ITALIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT LEASING SPA, e per essa la mandataria DOBANK S.p.a.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’Avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 878/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.O., sia in proprio che quale rappresentante legale dell’omonima società a responsabilità limitata, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 878/18, del 12 febbraio 2018, della Corte di Appello di Roma, che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 9414/11, del 9 maggio 2011, del Tribunale di Roma – ha confermato l’inammissibilità, per perenzione del termine, dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dall’odierno ricorrente avverso provvedimento monitorio che gli ingiungeva il pagamento, in favore della società Unicredit Leasing S.p.a. (d’ora in poi, “Unicredit”), dell’importo Euro 235.321,37, oltre accessori.

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver opposto il suddetto decreto ingiuntivo, relativo ad un credito per canoni insoluti di una locazione finanziaria (che vedeva la società M.O. S.r.l. quale debitrice, ed il M. personalmente quale fideiussore), provvedimento notificatogli in data 29 marzo 2010.

In particolare, in data 7 maggio 2010, egli inviava per la notificazione l’atto di citazione in opposizione, indirizzandolo in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. Gaetano Caprino, indicato come domiciliatario dal procuratore della società ingiungente, Avvocato Paola Donati, del Foro di Bologna. La notificazione, tuttavia, non andava a buon fine, a causa del trasferimento dello studio dell’Avv. Caprino, da via (OMISSIS) (domicilio eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo) in via (OMISSIS), indirizzo presso il quale, solo in data 17 maggio 2010, la notifica veniva validamente effettuata.

Radicato il giudizio di opposizione innanzi al Tribunale capitolino, lo stesso veniva immediatamente rinviato all’udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, definito con declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per decorso del termine di quaranta giorni, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame esperito dall’odierno ricorrente.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione il M., sulla base – come detto – di un unico motivo.

3.1. Esso – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 641 c.p.c., comma 1 e art. 650 c.p.c., oltre che dell’art. 141 c.p.c. e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, “in relazione all’imputabilità all’opponente dell’esito negativo della notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di variazione di domicilio eletto da parte del procuratore esercente extra districtum”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il ritardo nella notificazione dell’opposizione sia dipeso da cause di forza maggiore o da caso fortuito, tanto da poter legittimare un’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c..

Difatti, secondo la Corte territoriale, ricorrerebbe, nel caso di specie, una causa riconducibile al dovere di diligenza richiesto alla parte di verificare l’esatta corrispondenza del domicilio presso cui indirizzare l’atto giudiziario, richiamandosi, sul punto, la sentenza impugnata ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze 18 febbraio 2009, n. 3818, e 5 aprile 2016, n. 14594. Secondo il ricorrente, per contro, i precedenti citati non avrebbero alcuna attinenza col caso che occupa, dal momento che essi hanno riguardato fattispecie nelle quali il procuratore destinatario della notifica svolgeva funzioni nello stesso circondario del Tribunale che aveva adottato il provvedimento oggetto di impugnazione, mentre nel caso che occupa si verte in ipotesi di procuratore esercente “extra districtum”. Infatti, nel caso in esame, la notifica è stata dapprima tentata e, poi, effettuata presso il domicilio eletto in Roma dalla società Unicredit, ovvero lo studio dell’Avvocato Caprino, e non presso il difensore della stessa, Avvocato Paola Donati, iscritta al Foro di Bologna. Il ricorrente richiama, al riguardo, numerosi precedenti giurisprudenziali che confermerebbero il proprio assunto. Nella specie, poi, non potrebbe dubitarsi del fatto che il procedimento notificatorio sia stato repentinamente riavviato, dal momento che, una volta appresa la circostanza dell’avvenuto trasferimento dello studio del domiciliatario presso altro luogo, rispetto al domicilio eletto, la notifica venne ivi immediatamente indirizzata, nonchè effettuata dall’ufficiale giudiziario, lo stesso giorno della rinnovata richiesta.

4. La società Unicredit, o meglio, per essa la mandataria società doBank S.p.a. ha resistito con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

L’inammissibilità è dedotta, innanzitutto, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), per essersi la Corte territoriale uniformata ai consolidati principi enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di questa Corte, senza che il ricorrente abbia addotto alcun argomento a favore di un mutamento di indirizzo. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso deriverebbe pure dal fatto che la censura formulata sarebbe priva di specificità, non avendo il ricorrente precisato in quale modo, nè soprattutto con quali considerazioni, il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni legali che si assumono violati.

In ogni caso, il motivo di ricorso sarebbe anche infondato, dal momento che l’odierno ricorrente si sarebbe limitato a riproporre una propria personale interpretazione delle pronunce delle Sezioni Unite richiamate da entrambe le sentenze di merito, la correttezza delle quali non sarebbe revocabile in dubbio. Difatti, nel caso che occupa, il M. risultava difeso congiuntamente da due difensori, dei quali uno esercente “intra districtum” e, quindi, onerato dal dover riscontrare preventivamente la correttezza dell’indirizzo del difensore domiciliatario, Avvocato Caprini.

5. Ha presentato memoria il ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va accolto, risultando fondato il motivo in cui si articola.

6.1. Il M., diversamente da quanto ipotizzato dalla controricorrente, non propone affatto una “propria personale interpretazione” della giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) di questa Corte, nè, tantomeno, ambisce a superarla, ma chiede, piuttosto, la corretta applicazione dei suoi “dicta”.

Donde il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1).

6.1.1. In punto di fatto, non è contestato che il procuratore del creditore ingiungente, l’Avv. Paola Donati (iscritta all’albo di Bologna), abbia svolto, nel presentare il ricorso per decreto ingiuntivo, la propria attività professionale “extra districtum”, e cioè fuori della circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito (il Tribunale di Roma), tanto da aver eletto domicilio, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, nello stesso ricorso monitorio, presso altro difensore (l’Avv. Caprino), iscritto, invece, “intra districtum”, facendo, però, riferimento al vecchio studio professionale dello stesso (via (OMISSIS)), in luogo di quello effettivo ((OMISSIS)).

Inoltre, dagli atti di causa, e segnatamente dal medesimo ricorso per decreto ingiuntivo – del quale questa Corte è abilitata a prendere visione, essendo quello denunciato con il presente atto di impugnazione un “error in procedendo” (sicchè “il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01) emerge che all’Avv. Caprino non era stato conferito alcun mandato professionale, operando, esclusivamente come domiciliatario.

Ciò detto, entrambe tali circostanze appaiono erroneamente trascurate dalla sentenza impugnata.

6.1.2. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte – già nell’arresto del 2009, che affrontava il tema delle condizioni per ritenere incolpevole l’inosservanza dei termini di impugnazione, in caso di notificazione avvenuta in luogo diverso dal domicilio effettivo del procuratore (e ciò sulla scorta dell’avvenuta individuazione, da parte del Giudice delle leggi, del principio, di fondamento costituzionale, della “scissione” del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente la stessa e per il destinatario; cfr. Corte Cost., sent. 20 novembre 2002, n. 477 e, poi, Corte Cost., ordd. 13 gennaio e 8 marzo 2004, n. 28 e n. 97) – furono nette nell’attribuire specifico rilievo all’ipotesi che qui occupa. Esse, difatti, nel premettere che “l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa”, hanno affermato, quale regola generale, che “nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del “domicilio professionale” (cfr.: R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17) o della “sede dell’ufficio” (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, n. 68) del procuratore e l’accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede”, escludendosi, inoltre, che sussista un “dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto”, giacchè, sul punto, “la giurisprudenza di legittimità è pressochè costante” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 18 febbraio 2009, n. 3818, Rv. 607092-01). Diversa, tuttavia, fu già allora ritenuta, sempre dalle Sezioni, Unite l’ipotesi – qual è quella che anche oggi occupa – in cui le “norme professionali prevedono (…) l’obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti”, ovvero il “caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, n. 68)” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 3818 del 2009, cit.).

Su tali basi, così, gli arresti successivi di questa Corte – proprio rifacendosi alla “eccezione al principio di cui all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato”, ovvero, al caso di “indicazione dello studio professionale” fatta, “non quale procuratore costituito”, bensì “ai fini dell’elezione di domicilio ai sensi del menzionato art. 82 della Legge Professionale” – hanno ritenuto “corretta la destinazione della notificazione presso il luogo indicato come domicilio eletto, in quanto la notificazione dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge in circoscrizione diversa da quella del tribunale al quale è assegnato, abbia eletto domicilio nell’ambito della detta circoscrizione, va fatta in questo luogo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 141 c.p.c., anche qualora il domiciliatario sia un avvocato iscritto al locale albo professionale” (come accaduto nel presente caso, essendo l’Avv. Caprino iscritto all’albo di Roma), “senza che sia necessario il previo riscontro presso questo albo a carico del notificante” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 novembre 2014, n. 24539, Rv. 633372-01). Difatti, in simili casi, è “onere della parte che ha eletto domicilio indicare alla controparte eventuali mutamenti del domicilio eletto” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 24539 del 2014, Rv. 633372-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 2, ord. 12 dicembre 2019, n. 32681, Rv. 656298-01).

Si tratta di un’opzione ermeneutica, questa, che ha ricevuto ulteriore avallo dalle stesse Sezioni Unite, ritornate sul punto per ribadire – facendo, tra l’altro, espresso riferimento all’appena menzionato arresto di questa Corte del 2014 (ovvero, Cass. Sez. 6-3, ord. 24539 del 2014, cit.) – che “la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previa mente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 aprile 2016, n. 14594, Rv. 640441-01).

In conclusione, quindi, se “la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83) nel luogo dove ha sede il giudice, il suddetto difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24660, Rv. 645929-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-2, ord. 22 settembre 2020, n. 19754, non massimata).

6.1.3. Orbene, questi principi, ancorchè enunciati con riferimento alla notifica di atti di impugnazione, debbono essere applicati anche ad un atto – quello ex art. 645 c.p.c. – che non è “impugnatorio” in senso stretto (visto che “nel giudizio di opposizione il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già per stabilire se l’ingiunzione fu emessa validamente”, e ciò “non essendo l’opposizione una impugnazione del decreto”; così tra le tante, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 ottobre 2011, n. 20613, Rv. 619864-01), ma che presenta, rispetto ad essi, profili di analogia, e ciò in relazione alla sua funzione, che è quella di evitare che il decreto ingiuntivo non opposto acquisti autorità di giudicato (Cass. Sez. Un., sent. 1 marzo 2006, n. 4510, Rv. 588882-01).

Del resto, questa Corte ha già sottolineato come il principio che attribuisce rilievo, sia pure eccezionalmente, al “caso fortuito” nell’errore nella notificazione dell’atto di impugnazione, si pone “in linea con le esigenze di effettività della tutela del diritto di azione”, corrispondendo “ad una linea evolutiva dell’ordinamento, resa manifesta dalla generalizzazione del principio della rimessione in termini, di cui all’art. 153 cpv. c.p.c. (come aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 19), proprio allorquando la violazione del termine perentorio sia dipesa da causa non imputabile”, fermo sempre restando, beninteso, che “la valutazione di quest’ultima dovrà essere particolarmente rigorosa, per non snaturare il regime della perentorietà e non comprimere oltremodo il diritto delle controparti al rispetto delle regole processuali assistite dalla grave sanzione della decadenza” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24641, Rv. 633523-01).

Su tali basi, dunque, si giustifica l’applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati anche alla notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Parimenti, opera nel presente caso anche il principio della pronta riattivazione del procedimento notificatorio (essendo trascorsi solo nove giorni tra la prima notificazione non andata a buon fine e la richiesta – e il successivo completamento – di quella effettuata presso l’effettivo studio del domiciliatario), essendo stato tale procedimento positivamente esaurito nel rispetto di un termine inferiore alla metà di quello, nella specie di quaranta giorni, previsto dall’art. 641 c.p.c., secondo quanto sancito, nuovamente, dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Esse, difatti, hanno affermato che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte – escludendo, tuttavia, che debba “essere promossa mediante istanza del giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica”, dovendo avvenire, invece, nell’ambito della stessa procedura notificatoria originata dalla “iniziale richiesta di notificazione, nel quadro della scissione dei momenti di realizzazione della notificazione per il notificante e il destinatario, ai fini del rispetto di termini perentori da parte del primo” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 24 luglio 2009, n. 17352, Rv. 609264-01) – con una iniziativa da assumere nel rispetto del limite temporale pari a non oltre la metà del termine fissato per quello specifico incombente.

Difatti, le Sezioni Unite hanno precisato come “dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta” di notificazione, ritenendo che esso vada “fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c.”, e, comunque, sempre fatta salva la ricorrenza di “circostanze eccezionali” che possano persino consentirne il superamento, purchè delle stesse “sia data prova rigorosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 15 luglio 2016, n. 14594, Rv. 640441-01).

Nella specie, come detto, essendo in tutto trascorsi nove giorni tra la prima notificazione, non andata a buon fine, e la seconda, regolarmente perfezionatasi anche nei confronti del destinatario, risulta osservato il “tempo ragionevole”, come individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte e pari alla metà del termine (qui, venti giorni), fissato per l’espletamento dell’incombente (ovvero, nella specie, quaranta giorni, ex art. 641 c.p.c.).

7. All’accoglimento del ricorso segue, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinchè decida la stessa nel merito, conformandosi ai principi di cui sopra, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA