Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4663 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4663
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20161/2012 R.G. proposto da:
M.I. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.
MAMMOLA DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, Largo della
Gancia, 1;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 231/25/11, depositata il 7
giugno 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre
2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.
Fatto
RILEVATO
Che:
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento riferito a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno di imposta 2003, nonchè successiva cartella di pagamento conseguente a iscrizione a ruolo provvisorio, la cui fonte di innesco era consistita dalla applicazione degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 33, artt. 62-bis e 62-sexies, dai quali emergeva come il reddito di impresa della contribuente fosse risultato incongruo;
che la CTP di Foggia ha accolto il ricorso e la CTR della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, con sentenza in data 19 aprile 2011, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, osservando che l’accertamento dell’Ufficio fosse stato fondato unicamente sui dati parametrici degli studi di settore, i quali non possono costituire da soli prova idonea a sostenere la fondatezza dell’accertamento, accertando i ricavi in misura non inferiore ai costi;
che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
che parte controricorrente ha depositato nel corso del procedimento sia una istanza di cessazione della materia del contendere per avere parte ricorrente presentato domanda di definizione agevolata della controversia a termini del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11;
che è in atti sia la domanda di definizione agevolata della contribuente, sia la comunicazione dell’Ufficio della regolarità della definizione della lite relativa all’avviso di accertamento e alla cartella di pagamento per cui è causa;
che deve ritenersi cessata la materia del contendere;
che, atteso l’avvalimento della procedura di definizione agevolata e la natura della controversia, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate;
che la declaratoria di cessazione della materia del contendere esclude al pari della pronuncia di estinzione, l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020