Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4663 del 14/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4663
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12-2021 proposto da:
B.R., nella qualità di erede beneficiario di M.I.,
domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA
CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO NOCENT;
– ricorrente –
contro
P.L., BE.LU., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
SANNIBALE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO BRUCINI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1864/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
B.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 25 luglio 2019, n. 1864, che ha rigettato l’appello proposto da M.I. (poi riassunto dal ricorrente), confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Pisa. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione di M. contro il decreto che le aveva lngiunto il pagamento di Euro 304.500, essendo l’opponente risultata inadempiente rispetto all’obbligo di concludere un contratto di vendita di un immobile di sua proprietà.
Resistono con controricorso P.L. e Be.Lu..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c. Carente è infatti l’esposizione dei fatti di causa, limitata alla trascrizione delle conclusioni dell’atto di appello del ricorrente, senza alcuna indicazione relativa al giudizio di primo grado. Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi” (così Cass. 13312/2018).
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022