Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4663 del 09/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4663 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ACETO Antonio, quale difensore di Landino Maria, contro
ricorrente nel ricorso R.G.n. 5034/2009;
– ricorrente e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato per la correzione di errore materia occorso nella
redazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n.
12075/2011, depositata il 31 maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19 febbraio 2016 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.

À 364

Data pubblicazione: 09/03/2016

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza n.
12075 del 2011, decidendo sul ricorso proposto nei
confronti di Landino Maria, per la cassazione del decreto
della Corte d’appello di Roma del 2 maggio 2008, ha

spese del giudizio di merito, liquidate in euro 50,00 per
esborsi, euro 311,00 per diritti e euro 445,00 per
onorari, oltre spese generali e accessori di legge e ha
compensato tra le parti le spese del giudizio di
cassazione;
che l’Avvocato Antonio Aceto, quale difensore di
Landino Maria, ha quindi proposto istanza di correzione di
errore materiale lamentando la mancata distrazione delle
spese in suo favore, essendosi egli dichiarato
antistatario;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[…] L’istanza è fondata.
Risulta dal testo del ricorso che il difensore della
Landino aveva chiesto la distrazione in proprio favore
delle spese e dei compensi, dichiarandosi antistatario.

-2-

condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle

La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di
pronunciare al riguardo, pur avendo condannato il
Ministero al pagamento delle spese.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia

difensore, il rimedio esperibile, in assenza di
un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal
procedimento di correzione degli errori materiali di cui
agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari
mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di
distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La
procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea
con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc.
civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte
dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per
onorari e spese – consente il migliore rispetto del
principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del
difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed
è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod.
proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte
di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera
di consiglio, per esservi accolto, con integrazione del
dispositivo della ordinanza n. 12075 del 2011, dopo Le

-3-

sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal

parole “oltre spese generali ed accessori di legge;” della
seguente statuizione: “dispone la distrazione delle spese
in favore del difensore della ricorrente, Avvocato Antonio
Aceto”»;

pervenuto il relatore;
che,

pertanto,

in

accoglimento

dell’istanza,

nell’ordinanza n. 12705 del 2011 di questa Corte, deve
essere apportata la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, dopo le parole “oltre spese
generali ed accessori di legge”, deve aggiungersi:
“Dispone la distrazione delle spese in favore del
difensore della ricorrente, Avvocato Antonio Aceto”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
procedimento (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella ordinanza della Corte di
cassazione n. 12075 del 2011 sia apportata la seguente
correzione di errore materiale: nel dispositivo, dopo le
parole “oltre spese generali ed accessori di legge”, deve
aggiungersi: “Dispone la distrazione delle spese in favore
del difensore della ricorrente, Avvocato Antonio Aceto”;
dispone

che la presente ordinanza sia annotata

sull’originale del provvedimento corretto.

che il Collegio condivide le conclusioni cui è

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

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