Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4662 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4662 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 19955-2013 proposto da:
MAJMONE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE

ZEBIO

30,

GIAMMARIA CAMICI,

presso

lo studio dell’avvocato

che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO ERASMO BONAVERA;
– ricorrente contro

2017
3161

AFFINITO ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO GUADAGNO (Studio Renato e Claudio
Scognamiglio), rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO MARINO;

Data pubblicazione: 28/02/2018

- controricorrente nonchè contro

BANCA CARIGE S.p.A in persona del legale rappresentante
pro tempore;
– intimata –

di GENOVA, depositata il 09/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2017 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito

l’Avvocato

dell’Avvocato

CLAUDIO

GIAMMARIA

CAMICI,
CAMICI

con
difensore

delega
del

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ROSA MATTIA, con delega dell’Avvocato
VINCENZO MARINO difensore della controricorrente, che
ha chiesto il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 482/2013 della CORTE D’APPELLO

FATTI DI CAUSA
1. Nel 1999 Rosanna Affinito convenne in giudizio dinanzi
al Tribunale di Genova l’ex coniuge Roberto Majmone e Banca
Carige s.p.a. per lo scioglimento della comunione avente ad
oggetto l’immobile acquistato prima del matrimonio e poi

proprietà esclusiva. Il convenuto non si oppose allo
scioglimento della comunione, chiedendo che fossero divisi
anche gli arredi e che gli fosse riconosciuto il 50% del valore
complessivo dell’immobile e degli arredi. Banca Carige, presso
cui i coniugi avevano contratto il mutuo per l’acquisto
dell’immobile, rimase contumace.
2. Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva
depositata in data 20 maggio 203, dispose lo scioglimento della
comunione sull’immobile e sugli arredi, rimettendo la causa in
istruttoria affinché l’attrice precisasse, alla luce dei criteri di
determinazione del conguaglio stabiliti in motivazione, se
intendeva insistere per l’attribuzione dell’immobile e, in esito
all’istruttoria supplementare, con sentenza n. 3358 del 2004,
assegnò alla ricorrente l’immobile e gli arredi, liquidando a
favore del convenuto l’importo di euro 17.785,49 quale
corrispettivo della quota di comproprietà del 50% dell’immobile
e l’importo di euro 1.381,52 per identica quota degli arredi.
3. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata
in data 9 aprile 2013 e notificata in data 2 maggio 2013, ha
accolto l’appello proposto da Rosanna Affinito e ha compensato
l’importo dalla stessa versato per il pagamento delle rate del
mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile e il conguaglio
spettante all’ex coniuge.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
Roberto Majmone sulla base di tre motivi, ai quali resiste con
i

adibito a casa coniugale, con richiesta di attribuzione a sé della

controricorso Rosanna Affinito. Le parti hanno depositato
memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa

comma, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis e
si contesta che la Corte d’appello pronunciato oltre i limiti della
domanda. Il ricorrente evidenzia che, nel giudizio di primo
grado, l’attrice aveva chiesto che le fossero riconosciute le
spese sostenute per «l’acquisto, la ristrutturazione e
l’amministrazione straordinaria dell’immobile», e soltanto
all’udienza di precisazione delle conclusioni aveva opposto in
compensazione le spese per le rate di mutuo che ancora
dovevano essere pagate a Banca Carige. Alla stessa udienza,
l’allora convenuto Majmone aveva espressamente dichiarato di
non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
2.1. La doglianza è infondata.
La domanda di riconoscimento della spese sostenute per
l’acquisto dell’immobile riconnprendeva le somme versate
all’Istituto di credito per il pagamento delle rate di mutuo,
essendo peraltro incontestato che i pagamenti erano stati
eseguiti dall’attrice, fatta eccezione per la prima rata.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo
che la Corte d’appello avrebbe riconosciuto somme non
richieste dall’attrice-appellante a titolo di rimborso del mutuo,
in quanto soltanto una parte della somma complessiva
mutuata era stata impiegata per l’acquisto dell’immobile.
3.1. La doglianza prospetta una questione di cui non v’è
cenno nella sentenza impugnata e il ricorrente non precisa
2

applicazione degli artt. 112, 189, primo comma, 183, quarto

quando e come sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito.
La questione risulta pertanto nuova, e come tale inammissibile
(ex plurimis, Cass. 18/10/2013, n. 23675).
4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 340 cod. proc. civ., e si

contrasto con il giudicato che si era formato sulla sentenza non
definitiva del Tribunale. Con riferimento al pagamento del
mutuo ipotecario, la sentenza richiamata aveva affermato che
«entrambi i coniugi sono tenuti fino all’estinzione al pagamento
del mutuo in questione, avendo stipulato il relativo rogito», e
ciò impediva di ritenere che, dal pagamento delle rate di
mutuo, la sig.ra Affinito avesse maturato un credito da opporre
in compensazione.
4.1. La doglianza è infondata.
La statuizione contenuta nella sentenza parziale del
Tribunale, secondo cui entrambi i coniugi erano tenuti a pagare
il mutuo, è alla base della decisione della Corte d’appello che
proprio a partire da tale dato, ormai acclarato, ha riconosciuto
all’attrice-appellante le somme dalla stessa versate per
l’estinzione del mutuo.
È circostanza pacifica che le rate di mutuo, eccezion fatta
per la prima rata, sono state pagate dalla sig.ra Affinito; la
Corte territoriale ha inoltre rilevato che non vi era prova che il
sig. Majmone avesse corrisposto la somma di lire 30 milioni per
l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile, e sul punto non
era stato proposto appello incidentale. Si imponeva, pertanto,
la compensazione dell’importo corrispondente alla quota parte
del mutuo gravante sul Majmone con la somma dovuta a titolo
di conguaglio (metà del valore dell’immobile) dalla Affinito,

3

contesta che la Corte d’appello avrebbe pronunciato in

resasi assegnataria dell’immobile in esito allo scioglimento
della comunione.
Diversamente ragionando si sarebbe prodotto un
ingiustificato arricchimento del coniuge non assegnatario
dell’immobile, che si sarebbe visto riconoscere l’importo

partecipato all’acquisto dello stesso, con il pagamento della
quota parte di mutuo.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente
alle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in
dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 5 dicembre 2017.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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Giudizistrie
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 2

8 FEB, 2U18

corrispondente alla metà del valore dell’immobile senza avere

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