Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4662 del 14/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 29710-2020 proposto da:
IMPRESA DELMASTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall’avvocato TOMMASO MARIA GIOVANNI UBERTAZZI;
– ricorrente-
contro
SOREL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROSSANA FILACCHIONE;
– controparte –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 418/2020 del
TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il 12/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO
MARCHEIS CHIARA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS, il quale
visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera
di consiglio, rigetti il regolamento di competenza, con le
conseguenze di legge.
Fatto
PREMESSO
CHE:
L’impresa Delmastro srl propone regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza n. 418/2020, con la quale il Tribunale di Vercelli, affermata la propria competenza, ha rigettato l’opposizione da essa proposta nei confronti del decreto che le aveva ingiunto il pagamento di Euro 288.000 in favore della società Sorel srl. L’opponente aveva preliminarmente chiesto di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Vercelli in favore di quello di Biella o di Busto Arsizio. Il giudice adito ha rigettato l’eccezione in quanto il contratto stipulato (di costruzione, progettazione, fornitura e messa in esercizio di due impianti eolici) non era stato predisposto unilateralmente mediante condizioni generali ai sensi dell’art. 1341 c.c. ed era pertanto valido il foro convenzionale fissato ai sensi della clausola 15 del contratto. L’impresa Sorel srl in liquidazione ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c..
Memoria è stata depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
II. Il ricorso è articolato in due motivi:
1) il primo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 1341 c.c., artt. 19,20 e 115 c.p.c.: il Tribunale di Vercelli ha erroneamente escluso che il contratto stipulato fosse stato predisposto unilateralmente e fosse quindi sottoposto all’art. 1341 c.c.;
2) il secondo motivo contesta erronea applicazione dell’art. 1341 c.c., artt. 19,20 e 115 c.p.c., in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la clausola relativa alla deroga della competenza per territorio fosse stata validamente approvata.
I motivi non possono essere accolti.
Quanto al primo motivo, la stessa ricorrente precisa che possono qualificarsi come contratti per i quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie quei contratti che, predisposti unilateralmente da uno dei contraenti, siano destinati a regolare una serie indefinita di rapporti (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 11724/2019); al riguardo è ancora la stessa ricorrente a riconoscere che, nel caso in esame, manca la prova che il testo contrattuale fosse appunto destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, essendosi limitata ad osservare che, essendo Sorel soggetto che professionalmente realizza impianti analoghi a quello commissionato, “ha certamente utilizzato uno standard contrattuale già utilizzato per altri contratti”.
Quanto al secondo motivo, sulla base degli atti esaminabili da questa Corte risulta – come ha osservato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – che la sottoscrizione è stata apposta specificatamente in calce a un richiamo operato non alla generalità delle clausole del contratto ed esistendo anche, in relazione ad ogni clausola richiamata, una indicazione per quanto sommaria del suo contenuto, cosicché l’esigenza di tutela codificata nell’art. 1341 c.c. risulta essere stata rispettata (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 9140/2020). Secondo la giurisprudenza di questa Corte si deve infatti negare la legittimità di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e soltanto se questo si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del loro contenuto (cfr., per tutte, Cass. n. 17939/2018).
II. Il ricorso va pertanto rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Vercelli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Vercelli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge, spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022