Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4662 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 29710-2020 proposto da:

IMPRESA DELMASTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOMMASO MARIA GIOVANNI UBERTAZZI;

– ricorrente-

contro

SOREL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSSANA FILACCHIONE;

– controparte –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 418/2020 del

TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il 12/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS, il quale

visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera

di consiglio, rigetti il regolamento di competenza, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

L’impresa Delmastro srl propone regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza n. 418/2020, con la quale il Tribunale di Vercelli, affermata la propria competenza, ha rigettato l’opposizione da essa proposta nei confronti del decreto che le aveva ingiunto il pagamento di Euro 288.000 in favore della società Sorel srl. L’opponente aveva preliminarmente chiesto di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Vercelli in favore di quello di Biella o di Busto Arsizio. Il giudice adito ha rigettato l’eccezione in quanto il contratto stipulato (di costruzione, progettazione, fornitura e messa in esercizio di due impianti eolici) non era stato predisposto unilateralmente mediante condizioni generali ai sensi dell’art. 1341 c.c. ed era pertanto valido il foro convenzionale fissato ai sensi della clausola 15 del contratto. L’impresa Sorel srl in liquidazione ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c..

Memoria è stata depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

II. Il ricorso è articolato in due motivi:

1) il primo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 1341 c.c., artt. 19,20 e 115 c.p.c.: il Tribunale di Vercelli ha erroneamente escluso che il contratto stipulato fosse stato predisposto unilateralmente e fosse quindi sottoposto all’art. 1341 c.c.;

2) il secondo motivo contesta erronea applicazione dell’art. 1341 c.c., artt. 19,20 e 115 c.p.c., in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la clausola relativa alla deroga della competenza per territorio fosse stata validamente approvata.

I motivi non possono essere accolti.

Quanto al primo motivo, la stessa ricorrente precisa che possono qualificarsi come contratti per i quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie quei contratti che, predisposti unilateralmente da uno dei contraenti, siano destinati a regolare una serie indefinita di rapporti (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 11724/2019); al riguardo è ancora la stessa ricorrente a riconoscere che, nel caso in esame, manca la prova che il testo contrattuale fosse appunto destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, essendosi limitata ad osservare che, essendo Sorel soggetto che professionalmente realizza impianti analoghi a quello commissionato, “ha certamente utilizzato uno standard contrattuale già utilizzato per altri contratti”.

Quanto al secondo motivo, sulla base degli atti esaminabili da questa Corte risulta – come ha osservato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – che la sottoscrizione è stata apposta specificatamente in calce a un richiamo operato non alla generalità delle clausole del contratto ed esistendo anche, in relazione ad ogni clausola richiamata, una indicazione per quanto sommaria del suo contenuto, cosicché l’esigenza di tutela codificata nell’art. 1341 c.c. risulta essere stata rispettata (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 9140/2020). Secondo la giurisprudenza di questa Corte si deve infatti negare la legittimità di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e soltanto se questo si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del loro contenuto (cfr., per tutte, Cass. n. 17939/2018).

II. Il ricorso va pertanto rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Vercelli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Vercelli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge, spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA