Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4661 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4661 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 11199-2013 proposto da:
MARRONE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
T. CAMPANELLA 11, presso lo studio dell’avvocato
PATRIZIA TITONE, rappresentato

e

difeso dall’avvocato

ROSARIO DI SALVO;
– ricorrente contro

LEONE ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO
MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
ALESSANDRO MAGNI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIUSEPPE RAFFAELLI, FRANCESCO
SANTA MARIA;

Data pubblicazione: 28/02/2018

- c/ricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 3446/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 26/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2017 dal Consigliere ELISA PICARONI;

Generale ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto
del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso
incidentale condizionato;
udito l’Avvocato ROSARIO DI SALVO, difensore del
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale;
udito l’Avvocato

FRANCESCO CANDREVA,

con delega

dell’Avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI difensore del
controricorrente e ricorrente incidentale si riporta
agli atti depositati.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il
26 ottobre 2012 e notificata il 7 febbraio 2013, ha rigettato
l’appello proposto da Claudio Marrone avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 14410 del 2008, e nei confronti di Enzo

1.1. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto
preliminare concluso tra le parti e condannato Claudio Marrone
a restituire la somma di euro 30 mila ricevuto a titolo di
caparra confirmatoria.
2. La Corte d’appello, per quanto ancora di rilievo, ha
rigettato la domanda proposta da Claudio Marrone di
trattenimento della caparra, evidenziando che il predetto aveva
agito per la risoluzione del contratto con riserva di chiedere il
maggior danno, e solo in seguito aveva chiesto di dichiarare
risolto il contratto per recesso, ma la domanda era
inammissibile in quanto nuova.
3. Per la cassazione della sentenza Claudio Marrone ha
proposto ricorso, sulla base di due motivi. Enzo Leone resiste
con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato
sulla base di un motivo.
4. Il ricorso, già fissato per la decisione in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato rimesso
all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria in data 15
settembre 2017 ed è oggi chiamato per la decisione. Le parti
hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rigettare l’eccezione di
inammissibilità del ricorso principale, che risulta spedito per la
notificazione in data 8 aprile 2013, nel termine breve ex art.

i

Leone.

325 cod. proc. civ. decorrente dalla notificazione della sentenza
d’appello, avvenuta in data 7 febbraio 2013.
2. Nel merito, il ricorso principale è infondato.
3. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 164, quarto e quinto comma, cod.

Il ricorrente contesta l’erronea qualificazione della
domanda sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe
considerato né il contenuto della pretesa azionata né la reale
intenzione della parte, al di là del

nomen iuris

utilizzato

nell’atto introduttivo. La domanda formulata era, in realtà, di
recesso per inadempimento del promissario acquirente, che
aveva versato soltanto metà della caparra pattuita.
4. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 183, 342, 345, 346 cod. proc. civ., e si
contesta la ritenuta novità della domanda di recesso, che era
stata proposta con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183
cod. proc. civ., e poi reiterata in appello.
5.

Le doglianze, che possono essere esaminate

congiuntamente perché connesse, sono infondate.
5.1. Le conclusioni rassegnate dall’appellante-odierno
ricorrente, come riportate nell’epigrafe della sentenza
impugnata, depongono nel senso della risoluzione del contratto
preliminare di compravendita in ragione della gravità
dell’inadempimento del promissario acquirente, il quale aveva
corrisposto soltanto la metà della somma pattuita a titolo di
caparra confirmatoria, con accertamento del diritto di
trattenere la somma (di euro 30 mila) ricevuta a titolo di
caparra e di esigere il pagamento di pari importo.
La Corte d’appello ha ritenuto che la richiesta
dell’appellante di esigere il pagamento della parte di caparra
2

proc. civ. in relazione agli artt. 1453, 1455 e 1385 cod. civ.

non ricevuta integrava una pretesa risarcitoria, coerente con la
domanda di risoluzione e non di recesso.
5.2. Più radicalmente, si deve rilevare che il mancato
versamento integrale della somma pattuita a titolo di caparra
confirmatoria rendeva inapplicabile al caso di specie il

Sotto l’aspetto strutturale, la caparra confirmatoria
consiste in un contratto ad effetti reali, che si perfeziona con la
consegna, che una parte fa all’altra, di una somma di denaro o
di una determinata quantità di cose fungibili (ex plurimis, Cass.
15/04/2002, n. 5424; Cass. 23/05/1995, n. 5644; Cass.
31/05/1988, n. 3704). Le parti, nell’ambito della loro
autonomia contrattuale, possono differire la dazione della
caparra, in tutto od in parte, ad un momento successivo alla
conclusione del contratto principale, ma in tal caso non si
producono gli effetti che l’art. 1385, secondo comma, cod. civ.
ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del
patto rafforzativo del vincolo (Cass. 24/04/2013, n. 10056;
Cass. 09/08/2011, n. 17127; Cass. 07/06/1978, n. 2870).
La norma invocata dal ricorrente presuppone, dunque,
l’avvenuto integrale versamento della caparra e, a partire da
esso, configura lo strumento di tutela del contraente non
inadempiente, che consiste nel diritto di recedere dal contratto
trattenendo la caparra, ovvero di recedere ed esigere il doppio
della caparra, a seconda della posizione assunta nel contratto.
5. Nel rigetto del ricorso principale rimane assorbito
l’incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza,
nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti
per il raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI

3

meccanismo previsto dall’art. 1385, secondo comma, cod. civ.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali e accessori di legge.

del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5
dicembre 2017.
Il Consiglie

Il Presidente

stensore

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GiudiZigdO
a NERI

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

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