Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4661 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4661 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 1709-2013 proposto da:
CARBONETTI CLAUDIO CRBCLD56H08H501C, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo
studio dell’avvocato DELLA ROCCA CESARE, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SMORDONI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLA PIRAMIDE CESTIA031, presso lo studio dell’avvocato
MARI LEONILDA, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 20973/2012 del GIUDICE DI PACE di
ROMA del 17/05/2012, depositata il 17/05/2012;

Data pubblicazione: 26/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA

CARLUCCIO.

Ric. 2013 n. 01709 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-2-

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Claudio Carbonetti propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace diRoma, depositata il 17 maggio 2012. preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Il ricorso è inammissibile essendo stata impugnata una sentenza del giudice di pace soggetta ad appello. 2. Per effetto dell'entrata in vigore, (3 marzo 2006) del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito il terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire da tale data sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi: - se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, secondo la previsione generale di cui al secondo comma dell'art. 360 cod. proc. civ.; - se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 cod. proc. civ.), essendo tali sentenze inappellabili. 3. Nella specie, la sentenza del giudice di pace, depositata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, avente ad oggetto opposizione a precetto, sarebbe stata appellabile e non è, pertanto, ricorribile per cassazione. 4. L'inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite.

3

Davide Smordoni si difende con controricorso chiedendo dichiararsi

CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che il ricorrente non ha mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

del 2012, seguono la soccombenza.
P. Q .M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 12 febbraio 2014.

che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140

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