Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4661 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5889-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 73 7 3/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2006 r.g.n. 9082/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Nola, depositato in data 12.12.2002, A.F., premesso di essere dipendente del Ministero della Giustizia e di svolgere la propria attività lavorativa presso il Tribunale di Nola, e premesso che le festività del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno erano coincise, in determinati anni che indicava specificamente, con la domenica, chiedeva la condanna del Ministero convenuto alla corresponsione, ai sensi della L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, come modificata dalla L. n. 90 del 1954, di una quota giornaliera aggiuntiva della retribuzione di fatto pari ad 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Con sentenza in data 21.4.2004 il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda proposta per il periodo anteriore al 30.6.1998, e rigettava la domanda per il periodo successivo, compensando le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello la ricorrente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 22.11.2005 / 20.2.2006, accoglieva il gravame, riconoscendo il diritto dell’appellante al pagamento della quota giornaliera di retribuzione in relazione ai giorni suddetti.

In particolare la Corte territoriale rilevava che l’espressione “salariati” usata nella L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, andava intesa in senso omnicomprensivo, ossia di lavoratori subordinati;

ciò in quanto la norma suddetta andava interpretata, sul piano sistematico, in correlazione alla norma di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo, che si riferivano per contro ai dipendenti retribuiti in misura non fissa, abbracciando in tal modo l’intera categoria dei lavoratori subordinati; e rilevava altresì che la disposizione suddetta si riferiva anche ai pubblici dipendenti, oltre che ai dipendenti del settore privato, essendo la ratio della disciplina unica, a prescindere dalla qualità soggettiva del datore di lavoro.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia con tre motivi di impugnazione.

La lavoratrice intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

Col primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5, sostenendosi che la norma in esame – di cui al comma 3 – si riferiva ai “salariati retribuiti in misura fissa” e tali non erano gli impiegati, tra quali rientrava l’attuale intimata, che percepivano lo stipendio.

Con il secondo motivo del ricorso l’Amministrazione lamenta la falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e art. 2, comma 3, che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, avevano introdotto il sistema di delegificazione con lo stabilire che il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli impiegati statali era definito dai contratti collettivi.

Rileva l’Amministrazione che la fonte primaria era quindi divenuta nella materia in questione la disciplina contrattualistica, ed in specie quella desumibile dal CCNL del Comparto Ministeri 1998/2001, che nulla disponeva con riguardo al compenso preteso dall’originario ricorrente.

La riprova di tale assunto viene rinvenuta nello ius superveniens, costituito dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, che nell’art. 1, comma 224, ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che “tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso la L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, comma 3, come sostituito dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica.

E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Con il terzo motivo del ricorso viene denunciata insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, per non avere il giudice di appello illustrato in alcun modo il proprio convincimento circa la perdurante vigenza della norma originariamente attributiva del compenso in questione.

Osserva il Collegio che il secondo motivo, che involge questioni di carattere prioritario, è fondato e va accolto.

Al riguardo devesi rilevare che, come ritenuto anche in recenti sentenze di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. sez. lav., 27.10.2009 n. 22653; Cass. sez. lav., 17.6.2009 n. 14048; Cass. sez. lav., 22.2.2008 n. 4667), al caso di specie ben può trovare applicazione la richiamata disposizione di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224. Tale disposizione invero, mirando a risolvere dubbi interpretativi sull’ambito dell’inefficacia determinata dalla stipulazione della seconda tornata di contratti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, è qualificabile come norma di interpretazione autentica, siccome fatto palese del resto dalla specifica disposizione di salvezza dei giudicati formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

D’altra parte questa Corte ha rimarcato come i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati sotto il profilo della pretesa violazione del principio di uguaglianza, sono privi di fondamento (cfr. al riguardo Cass. n. 14048 del 2009 cit., che in motivazione richiama il pronunziato della Corte Costituzionale n. 146 del 16 maggio 2008; ed ancora, Cass. 4667 del 2008 cit., in motivazione).

In conclusione il ricorso va accolto, stante lo ius supetveniens (per la cui applicabilità anche di ufficio in cassazione cfr, ex plurimis, Cass. 10.5.2000 n. 6541, Cass. 27.2.2004 n. 4070, Cass. 17.4.2004 n. 7333), per non essere state prospettate argomentazioni capaci di svalutare le ragioni poste a base delle ricordate statuizioni dei giudici di legittimità che, pertanto, vanno ribadite in questa sede attesi i compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte.

Ciò comporta l’assorbimento del primo e terzo motivo.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda proposta dalla dipendente.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative all’intero processo, considerata la natura della controversia e la complessità delle questioni giuridiche affrontate per la decisione del thema decidendum, nonchè la circostanza che tale decisione si basa sullo ius superveniens.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla dipendente;

compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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