Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4661 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2017, (ud. 19/10/2016, dep.23/02/2017),  n. 4661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27159/2011 proposto da:

C.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL GIORDANO 30, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DI

TULLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato FURIO TARTAGLIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RITA DI CARLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 519/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/05/2011 R.G.N. 821/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato ANDREA PIETROPAOLI per delega Avvocato FURIO

TARTAGLIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 5 maggio 2011, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettò la domanda avanzata da C.C., dipendente di Enel distribuzione s.p.a., nei confronti della predetta società e volta alla declaratoria di nullità del provvedimento disciplinare allo stesso comminato in ragione dell’avere ripetutamente usufruito del servizio mensa durante l’orario di lavoro, pur non prevedendo il contratto di lavoro – a tempo parziale – pause di lavoro e il godimento del servizio.

2. Rilevava la Corte territoriale la scorrettezza del comportamento del lavoratore, il quale, contravvenendo a un preciso divieto contrattuale, aveva pacificamente fruito in maniera sistematica di un servizio precluso nel corso dell’orario di lavoro. Concludeva affermando che la sanzione era legittima e proporzionata alla gravità del fatto.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il C. sulla base di un unico motivo. La società resiste con controricorso e depositando memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si premette che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con l’unico motivo il ricorrente deduce: art. 360 c.p.c., comma 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Osserva che la motivazione addotta appare insufficiente e contraddittoria, poichè si basa in chiave logico-deduttiva esclusivamente sulla supposta impossibilità di consumare un pasto in 15 minuti. Rileva che, una volta ammessa la legittimità della pausa caffe, era necessario dimostrare che per tutte le pause in contestazione il ricorrente avesse consumato un pasto o ecceduto rispetto ai quindici minuti consentiti.

3. Il motivo non merita accoglimento. In primo luogo è da rilevare che la censura non è conforme alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente ratione temporis (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), difettando l’indicazione del “fatto controverso e decisivo per il giudizio” in relazione al quale sarebbe riscontrabile l’omissione, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione. In secondo luogo la doglianza non tiene conto di circostanze decisive poste dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, connotate da logicità: il riferimento è alle argomentazioni in punto di dispendio di spesa correlato alla fruizione del servizio mensa, in relazione al quale il datore di lavoro si è accollato contrattualmente un ulteriore costo esclusivamente per i dipendenti full time.

4. Sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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