Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4661 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. III, 22/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 22/02/2021), n.4661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2398/2019 proposto da:

D.C.E., M.P., D.I.,

D.G., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO S. LA

PEDALINA;

– ricorrenti –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 983/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 2/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso basato su due motivi e illustrato da memoria, D.G., M.P., D.C.E. (indicato, nella sentenza di primo grado e in quella di secondo grado ora censurata, come D.C.) e D.I. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina, pubblicata il 2 novembre 2018, con cui, nel giudizio riassunto a seguito dell’accoglimento con rinvio – con decisione di questa Corte n. 22835 del 29 settembre 2017 – del proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di quella Corte di merito n. 740/2014, è stato rigettato, con compensazione delle spese di quel grado, l’appello proposto dagli attuali ricorrenti, nei confronti di T.A. e S.M. e avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 563/2010, che aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c., proposta dalla T., in relazione all’atto di vendita della quota di un immobile di proprietà del S., nei confronti dei convenuti S.M. (alienante) e D.G. e M.P., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori C. e I., (acquirenti), aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’attrice, aveva rigettato le domande proposte da D.G. e da M.P., in proprio e nella dedotta qualità, nei confronti del S..

T.A. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

S.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con O.I. n. 1819/20, depositata in data 27 gennaio 2020, la Sezione VI-3 di questa Corte, ritenendo non sussistenti le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione camerale del ricorso, ha rimesso la causa a questa Sezione civile,ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

Nell’imminenza dell’odierna pubblica udienza, la controricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, nonchè motivazione apparente e, quindi, sostanzialmente omessa su un punto decisivo del giudizio (e conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Sostengono i ricorrenti che, nel rigettare il motivo di appello con cui era stata contestata la ritenuta (dal Tribunale) sussistenza della consapevolezza del terzo acquirente di ledere le ragioni del creditore, la Corte di merito, affermando che “tutte le parti coinvolte nel negozio giuridico in parola fossero consapevoli della possibilità e del rischio di arrecare un pregiudizio alla parte creditrice, atteso che nell’atto di vendita vi era menzione dell’esistenza del sequestro a tutela delle ragioni di credito della T.”, avrebbe omesso di spiegare come gli acquirenti avessero potuto avere contezza, da tale menzione, di un possibile pregiudizio per le ragioni del creditore derivante dall’atto in questione. Anzi, proprio la notizia della trascrizione del sequestro avrebbe indotto gli acquirenti a ritenere che il sequestrante avesse conseguito l’integrale garanzia del proprio credito.

Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, nella fattispecie, la consapevolezza del terzo acquirente non avrebbe dovuto essere accertata con esclusivo riferimento al credito garantito dal sequestro ma con riferimento al maggior credito riconosciuto dalla Corte di appello con la sentenza n. 325/2008, che aveva esteso il preesistente sequestro sino alla concorrenza di Euro 51.645,69, cioè più del triplo dell’importo sequestrato originariamente (Lire 35.000.000, pari ad Euro 18.075,99).

Assumono i ricorrenti che, essendo stato l’atto di acquisto stipulato nel 1999, sei anni dopo la concessione del sequestro, i terzi acquirenti non avrebbero avuto alcun motivo “di ritenere l’insufficienza della cautela rispetto alle ragioni creditorie della T. essendo fuor di dubbio che, o la stessa aveva prestato acquiescenza al provvedimento giudiziario, ritenendolo ella stessa sufficiente a garantire le proprie ragioni, o il provvedimento era stato reclamato e, quindi, passato al vaglio di una ulteriore fase giudiziale, senza conseguenze”.

Sotto tale profilo, quindi, secondo i ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata in questa sede non sarebbe “idonea ad integrare i presupposti voluti dalla norma per accedere alla tutela revocatoria”, restando oscuro il criterio soggettivo cui la Corte di appello si sarebbe “ispirata per escludere la buona fede degli acquirenti”.

1.1. Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili prospettati.

1.1.1. Con riferimento alla dedotta violazione di legge, si osserva che, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorchè l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione – per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione – è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 17/08/2011, n. 17327; Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass., ord. 18/06/2019, n. 16221); in particolare, il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il disponente abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l’atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso (Cass., ord., 27/09/2018, n. 23326).

Orbene, nella specie, il già intervenuto sequestro conservativo era di per sè idoneo a segnalare l’esistenza di una situazione debitoria del disponente e del timore che il debitore potesse disperdere il patrimonio. Nè può obiettarsi, come, invece, fanno i ricorrenti, che, utilizzando l’ordinaria diligenza, i terzi acquirenti, non potevano presumere che il sequestro non fosse idoneo a tutelare la posizione della creditrice, in quanto, come pure evidenziato da questa Corte con riferimento alla stessa causa (Cass. 29/09/2017, n. 22835), le tutele assicurate dal sequestro conservativo e dall’azione revocatoria non sono equivalenti e che, in particolare e tra l’altro, in caso di positivo esperimento dell’azione revocatoria, l’inefficacia dell’atto è relativa e giova unicamente al creditore procedente, mentre, nel caso di sequestro convertito in pignoramento, l’azione esecutiva lascia aperta la possibilità di intervento di altri creditori, con le limitazioni satisfattive derivanti dal concorso di questi ultimi.

Infine, va rimarcato che i ricorrenti non hanno in alcun modo confutato l’affermazione della Corte territoriale circa il fatto che l’immobile compravenduto in parola fosse “l’unico bene di proprietà del debitore”.

Ricorrevano, quindi, circostanze che ben potevano far presumere che l’intento del debitore fosse quello di spogliarsi dell’unico bene, così pregiudicando le ragioni creditorie.

1.1.2. Neppure risultano fondate le censure motivazionali.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., ord., 7/04/2017, n. 9105; Cass. 6/06/2012, n. 9113; Cass. 27/07/2007, n. 16736; Cass. 27/01/2006, n. 1756).

Ciò non ricorre nel caso in esame, atteso che la motivazione della sentenza impugnata non è nè omessa nè meramente apparente, avendo la Corte di merito esplicitato le ragioni della decisione (v. sentenza impugnata pp. 7-8).

2. Con il secondo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. con riferimento all’art. 1480 c.c., art. 1482 c.c., comma 3, art. 1483 c.c., comma 2 e art. 1484 c.c., nonchè degli artt. 1321,1362 e 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con il quale i predetti avevano lamentato, in via gradata, che il Tribunale aveva negato il loro diritto ad essere garantiti dal venditore per le somme che gli stessi sarebbero stati costretti a versare alla T. per evitare l’evizione del bene, ed evidenziano che la domanda, da loro proposta al riguardo e rimasta assorbita nella pronunzia di secondo grado, era stata poi riproposta in sede di rinvio.

La Corte di merito, nell’escludere una responsabilità del S. per il sol fatto di aver reso nota l’esistenza del sequestro all’atto del trasferimento dell’immobile in favore degli odierni ricorrenti, avrebbe, secondo questi ultimi, violato le norme indicate in epigrafe.

Sostengono i ricorrenti che l’inopponibilità dell’atto al creditore conseguente all’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., consentirebbe al creditore revocante “l’espropriazione del bene, e quindi la menomazione del diritto di proprietà riconnessa alla invocata garanzia per evizione, nella specie, parziale”; nè la conoscenza dell’esistenza del credito, resa nota dalla trascrizione dei sequestro, sarebbe ragione ostativa per dare accesso alla domanda di condanna formulata nei confronti del debitore per due ordini di ragioni: 1) dell’art. 1482 c.c., comma 3, prevede espressamente che, se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli era nota al compratore, a questi rimane inibita esclusivamente la domanda di risoluzione del contratto, ma il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione, che si manifesterebbe in tutta la sua evidenza nell’ipotesi di accoglimento dell’azione revocatoria cui era espressamente subordinata la domanda; 2) il sequestro trascritto era conosciuto fino all’ammontare di Lire 35.000.000 ma rimaneva ignoto il maggiore importo, non dichiarato ma successivamente riconosciuto dalla sentenza n. 325/2008, emessa dalla Corte di appello di Messina, fino all’ammontare di Euro 51.645,69, a garanzia del credito accertato nella misura di Euro 43.309,63, oltre interessi, somme “gravanti” sul bene degli acquirenti in caso di accoglimento della domanda revocatoria.

La fattispecie imporrebbe, quindi, l’applicazione dell’art. 1480 c.c. e art. 1483 c.c., comma 2, per come richiamati dall’art. 1484 c.c..

Inoltre, rappresentano i ricorrenti che la domanda risarcitoria nei confronti di S. trarrebbe origine anche da una espressa clausola contrattuale.

2.1. Il motivo all’esame, con il quale si articolano due distinte censure, è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato.

2.1.1. Nella sua seconda parte, il motivo, in scrutinio, infatti, non può che essere disatteso, fondandosi su una clausola contrattuale che si riferisce espressamente ad “ogni onere e responsabilità per il pagamento di qualunque somma scaturente dal giudizio per il quale è stato concesso il sequestro” nonchè alle “spese di annotamento, presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina, di totale inefficacia alla fine del giudizio”, e, quindi al giudizio di convalida del sequestro, sicchè non rileva specificamente in questa sede.

2.1.2. Parimenti vanno disattese le censure articolate nella prima parte del mezzo all’esame.

Pur rinvenendosi un unico precedente di legittimità massimato nel senso di ritenere ammissibile la domanda di manleva nei confronti dell’alienante al momento dell’introduzione dell’azione revocatoria ordinaria (Cass. 7/11/2018, n. 28428), si osserva che non inducono ad accogliere – con sentenza per tale parte condizionale (o cd. condizionata) – la domanda connotata nella specie e allo stato da inevitabile genericità, con conseguenti profili di inammissibilità, ragioni di economia processuale, atteso che l’avveramento delle circostanze cui andrebbe condizionata la condanna di manleva dovrebbe, comunque, essere accertato in via esecutiva, così allungandosi i tempi processuali in modo non prevedibile ed incerto, a fronte della possibilità di instaurare, al riguardo, un processo autonomo con domanda specifica, in caso di avveramento delle predette condizioni.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della particolarità delle questioni esaminate, che hanno, in parte, già richiesto un primo intervento nomofilattico di questa Corte, e degli esiti non univoci della veramente esigua giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle questioni sollevate con la prima parte del secondo motivo, ben possono essere interamente compensate tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero, tra i ricorrenti e la controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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