Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4661 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 14/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. PIPARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10924/2015 R.G. proposto da:

Multimedica Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Avezzana n.

45, presso lo studio dell’avv. Maurizio Leo, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 5644/20/14, depositata il 4 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio

2022 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 5644/20/14 del 04/11/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto Multimedica Holding s.p.a. (di seguito Multimedica) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 107/47/13, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2007;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso per costi non deducibili relativi a servizi di consulenza, ritenuti privi dei requisiti di effettività, certezza ed inerenza e per costi dedotti in violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, commi 1, 2 e 5 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR);

2. Multimedica impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza dell’11/05/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo onde consentire all’Agenzia delle entrate di dedurre in ordine alla sorte della domanda di definizione agevolata presentata dalla società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente rilevato che Multimedica ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1, comma 4, conv. con modif. nella L. 4 dicembre 2017, n. 172 e ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

1.1. con memoria del 04/11/2021 l’Agenzia delle entrate evidenziava che la controversia era stata definita;

2. va, dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le

parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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