Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4660 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4660 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 28068-2013 proposto da:
IACOPONI

LUCIA,

SILVIERI

MAURIZIO,

SILVIERI

MASSIMILIANO, SILVIERI ANTONELLA, tutti quali eredi di
SILVIERI PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI CONCIATORI 3, presso lo studio dell’avvocato
LORETA UTTARO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURO GIUNTI;
– ricorrenti nonchè contro

ESANBELLA (o ENSABELLA) CARMELO, CONTINO ROSA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1545/2013 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 28/02/2018

consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere RAFFAELE
SABATO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE che ha
chiesto che la Corte di Cassazione dichiari

Maurizio Silvieri,e Antonella Silvieri, con
conseguente conferma della gravata sentenza della
Corte d’appello di Firenze.

inammissibile o respinga il ricorso di Lucia Iao9poni,

30.11.2017 n. 10 n.r.g. 28068-13 ORD

Rilevato che:
con sentenza depositata il 29/11/2012 la corte d’appello di Fi-

eredi di Pietro Silvieri nei confronti di Carmelo Ensabella e Rosa
Contino nonché di Raffaele Della Polla, ha confermato la pronuncia del tribunale di Pisa – sezione distaccata di Pontedera che aveva accolto l’azione negatoria proposta dai signori Ensabella e Contino in riferimento a servitù di passo carrabile esercitata dai signori Iacoponi e Silvieri, che ne avevano dedotto
l’acquisto per destinazione del padre di famiglia, per usucapione
o per scrittura intercorsa con il signor Della Polla;
avverso la sentenza della corte di Firenze i signori Iacopofti e
Silvieri hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su due
motivi; gli intimati non hanno svolto difese.

Considerato che:
con il primo motivo, facendo riferimento al n. 5 dell’art. 360
primo comma cod. proc. civ., i ricorrenti hanno dedotto “omesso esame circa un fatto decisivo”, facendo altresì richiamo agli
artt. 1061 e 1058 cod. civ. e lamentando però, in sostanza,
l’erroneità della statuizione della corte d’appello che aveva ritenuto non impugnata l’affermazione del tribunale per cui non vi
p. 1/5

renze, rigettando l’appello proposto da Lucia Iacoponi e dagli

era prova del decorso del ventennio del possesso utile
all’usucapione; a fronte di ciò, i ricorrenti hanno citato un passaggio alla p. 10 dell’atto d’appello ove, sostenendo sussistere

to ampia prova della ricorrenza degli altri presupposti per poter
invocare l’acquisto di cui sopra”; nel prosieguo i ricorrenti hanno passato in rassegna risultanze istruttorie e richiami in comparsa conclusionale;
con il secondo motivo, nuovamente facendo riferimento al n. 5
dell’art. 360 primo comma cod. proc. civ., i ricorrenti hanno dedotto “omesso esame circa un fatto decisivo”, facendo altresì richiamo all’art. 1061 cod. civ. e lamentando come erronea la decisione della corte d’appello laddove essa aveva ritenuto la non
apparenza della servitù, indicando pure gli elementi probatori in
base ai quali si sarebbe dovuta ritenere l’apparenza;
i motivo sono inammissibili; essi soggiacciono ratione temporis
alla formulazione del n. 5 dell’art. 360 primo comma cod. proc.
civ. applicabile ai procedimenti in cui le sentenze impugnate sono state depositate dopo 1’11 settembre 2012, per cui avrebbero dovuto indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,
cod. proc. civ., oltre al “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
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l’apparenza del passo, avevano altresì sostenuto di avere “forni-

esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo
restando che l’omesso esame di elementi i s truttori non integra,

fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. U, n. 8053 del
07/04/2014);
ciò posto, non è chi non veda come i motivi facciano riferimento
solo parzialmente a fatti storici, il cui esame sarebbe stato omesso, facendo per il resto riferimento a profili valutativi di fatti; i fatti storici effettivi (l’esistenza del passo e la sua conformazione) alla base della vicenda processuale /

va-

lutati nella sentenza impugnata, onde non potrebbe comunque
versarsi in una fattispecie di “omesso esame”;
inoltre, come è conseguenziale al rilievo precedente, i motivi
non indicano i “dati”, testuali o extratestuali, da cui i fatti asseritamente pretermessi risultino esistenti (proprio perché esaminati), né per taluni profili vi è specifica indicazione del “come” e
“quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale;
il motivi, poi, richiamano le risultanze istruttorie; va dunque solo ribadito al riguardo, confermandosi l’inammissibilità, che l’o3

di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il

messo esame di elementi istruttori non integra, di per sé, vizio
di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte

tanto esime da ogni altro rilievo di inammissibilità, quale si sarebbe potuto correlare alla circostanze. che con il primo motivo,
in effetti, la parte ricorrente utilizza il mezzo del n. 5 dell’art.
360 primo comma cod. proc. civ. per lamentare una violazione
delle norme processuali (dunque ex n. 4) a seconda dei casi
dell’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 6835 del 16/03/2017 e
n. 11801 del 15/05/2013) o dell’art. 342 cod. proc. civ. (cfr.
Cass. n. 22502 del 23/10/2014); mentre con il secondo motivo
la stessa parte ricorrente sollecita, in realtà, un riesame di merito delle risultanze istruttorie, inesigibile in sede di legittimità;
infine, sempre quanto alla deduzione – per quanto irritualmente
formulata – del primo motivo con cui si è lamentata in pratica
una violazione di norma del processo, resta esentata questa
corte dal rilevare che i motivi di impugnazione, per potersi ritenere specifici, devono contenere una parte volitiva e una parte
argomentativa del tutto carenti nell’atto di appello e non surrogabili con la comparsa conclusionale d’appello o in questa sede
di legittimità;
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le risultanze probatorie;

in ordine alle spese processuali, sulle stesse non deve provvedersi stante il mancato espletamento di difese da parte degli intimati; ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento ad opera della parte

vuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater
d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto che sussistono i presupposti per il
versamento ad opera della parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato do-vuto per il ricorso a norma del
co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 30 novembre 2017.
Il presidente
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(V. Mazzacane)

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Roma,

28 FEB, 2018

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