Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4660 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. III, 22/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 22/02/2021), n.4660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9443/2018 proposto da:

NUOVA CON AR 2 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 73 SCALA B INT. 2, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO

DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA

45, presso lo studio dell’avvocato CARLO ARGENTI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 22315/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria.

 

Fatto

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Contro l’ordinanza di inammissibilità n. 22315/2017 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, La Nuova CON.AR. 2 s.r.l. propone ricorso per revocazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resiste il sig. D.G.P. con controricorso illustrato da memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 16210/2019 del 13/5/2019, la Sesta Sezione Civile ha rinviato la causa alla pubblica udienza, ritenendo non potesse prima facie prospettarsi l’inammissibilità dell’istanza di revocazione, in particolare quanto al primo motivo. Parte resistente, con memoria autorizzata del 12 ottobre 2020, deduceva che in data 4/11/2019 la (OMISSIS) è stata dichiarata fallita.

2. Va premesso in fatto che la Nuova CON.AR. 2 s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza del locatore D.G.P. a seguito della convalida dello sfratto per morosità intimato alla società conduttrice. L’opponente sosteneva che il pagamento non fosse dovuto in quanto il godimento dell’immobile era stato compromesso dall’effettuazione di lavori condominiali di ristrutturazione, già noti al locatore all’epoca della sottoscrizione del contratto; in via subordinata, instava per la riduzione dell’importo dovuto; in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti. Il primo giudice rigettava l’opposizione e le altre domande proposte dalla società opponente.

3. Avverso la sentenza, la Nuova CON.AR. 2 s.r.l. adiva la Corte d’Appello di Roma che rigettava il gravame sul rilievo che l’opponente aveva dedotto la violazione, da parte del sig. D., dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, senza tuttavia fornire alcuna prova riguardo alla circostanza, solo genericamente dedotta, che il locatore – al momento della stipula del contratto di locazione – fosse già a conoscenza dei lavori che avrebbero interessato lo stabile. Contro la pronuncia, la Nuova CON.AR. 2 s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il sig. D. aveva resistito con controricorso.

4. Con ordinanza n. 22315/2017 la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, il primo (collegato alla censura di mancata ammissione delle prove) in relazione al difetto di decisività, non deducendosi che la mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte del giudice di prime cure fosse stata oggetto di specifico motivo di appello, sì da poter individuare un errore in procedendo del giudice di secondo grado per non avere provveduto sulle prove; il secondo (collegato alla censura di mancata contestazione di fatti e mancata valutazione di documenti prodotti) per mancata critica della motivazione resa sul materiale probatorio acquisito, riportata in maniera monca; accoglieva, invece, il terzo motivo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla domanda subordinata di riduzione del canone, che consegue al mero dato oggettivo del mancato integrale godimento dell’immobile, prescindendo dall’analisi della condotta precontrattuale delle parti, in relazione al quale ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che ha deciso con sentenza a sua volta impugnata per cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura l’ordinanza della S.C. per aver dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione sull’assunto che la società ricorrente non avesse dedotto di aver impugnato con uno specifico motivo di appello la mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte del giudice di prime cure. Di contro, la ricorrente assume che – dall’articolazione nel motivo di ricorso per cassazione – emergerebbe che, con l’atto di gravame, aveva espressamente censurato la sentenza del Tribunale per non aver ammesso le istanze istruttorie decisive in quanto tese a dimostrare proprio l’an e il quantum dei danni subiti a causa del comportamento precontrattuale di controparte, in tesi contrario a buona fede.

1.1. Il motivo è fondato, in quanto è integrato l’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

1.2. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, la società qui ricorrente deduceva la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 2697 c.c. e artt. 115 e 210 c.p.c., salvo altre, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata non ammesso delle prove decisive ai fini di una corretta pronuncia”. La ricorrente adduceva di aver richiesto, sia in primo che in secondo grado, l’ammissione delle istanze istruttorie (interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU tecnico contabile sul fatturato della società, nonchè esibizione ex art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione condominiale sui lavori intrapresi nel condominio) atte a provare che i lavori di ristrutturazione condominiale erano stati indetti diverso tempo prima della stipulazione del contratto di locazione commerciale e che, quindi, il locatore ne fosse perfettamente a conoscenza nel corso delle trattative e al momento della stipulazione e, ciononostante, aveva omesso di riferire tale informazione alla società locataria, così violando l’obbligo di comportarsi secondo buona fede. Lamentava, dunque, la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in sede d’appello con specifico motivo. Con l’ordinanza oggi impugnata, questa Corte dichiarava il primo motivo inammissibile “in quanto difetta di decisività, non deducendo che la mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte del primo giudice fosse stata impugnata con uno specifico motivo di appello, sì da poter individuare un error in procedendo del giudice di secondo grado per non aver provveduto sulle prove”.

1.3. Nel caso di specie, il motivo in esame, mette in rilievo la decisività dell’errore revocatorio denunciato (p 18 del ricorso per revocazione) evidenziando dove e come il motivo di appello, sul punto, era specifico, al contrario di quanto rilevato dal Giudice di legittimità. Tale circostanza, oltre ad essere decisiva, era del tutto incontroversa quanto alla sussistenza di un motivo di appello specifico sul punto.

2 Con il secondo motivo si censura l’ordinanza della S.C. per aver dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso per cassazione in quanto avrebbe ritenuto, per errore di fatto, che la motivazione della sentenza di secondo grado non fosse stata oggetto di critica nella sua effettiva consistenza. Di contro, la ricorrente assume che la motivazione della sentenza d’appello è stata riportata nel ricorso per cassazione sotto l’aspetto del principio di diritto, erroneamente interpretato dalla Corte d’Appello, epurandola dagli elementi fattuali poichè gli stessi non potevano essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità.

2.1. E invero, la società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso per cassazione aveva censurato la sentenza della Corte d’appello per “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver il giudice di secondo grado posto a fondamento della propria decisione dei fatti noti alla controparte e non specificamente contestati, nonchè omessa valutazione della produzione documentale depositata agli atti”. Ad avviso della ricorrente, tali fatti noti e non specificamente contestati erano rappresentati da una serie di circostanze attinenti alla conoscenza che il locatore aveva, nel corso delle trattative e al momento della stipulazione del contratto, degli imminenti lavori di ristrutturazione condominiale. In più sarebbe mancato l’esame della documentazione prodotta.

2.2. Con l’ordinanza qui impugnata, la S.C. riteneva il motivo inammissibile “in quanto, riportando in maniera monca la sentenza impugnata, non la assume come oggetto di critica nella sua effettiva consistenza, così violando il criterio secondo cui la critica della decisione impugnata deve necessariamente considerare le ragioni che la sorreggono al fine di denunciarne specificamente gli errori (cfr. Cass. n. 359/2005)”. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per cassazione, di cui nella istanza di revocazione si ripercorre la lunga esposizione, è stata statuita dalla S.C. in quanto la stesura della censura non è stata ritenuta sufficiente a compiere una critica adeguata ed esaustiva alla motivazione resa dalla Corte di merito.

2.3. Invero, nel ricorso per cassazione, la società ricorrente rilevava che “Ritiene il giudice della sentenza gravata che nel caso di specie non sia possibile fare applicazione del principio di non contestazione poichè lo stesso “…postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione (v. Cass. 17.02.2016 n. 3023); il che nel caso di specie non è avvenuto, sicchè la mancanza di specifica allegazione (…omissis…) esonera il D. (…omissis…) dall’onere di compiere una contestazione circostanziata…”. In sostanza, dunque, la ricorrente trascriveva unicamente il precedente di legittimità erroneamente applicato dal giudice di secondo grado, trascurando – ciò che più rilevava per la Corte di cassazione – di riportare il punto della sentenza in cui la Corte territoriale calava il principio di diritto nella fattispecie concreta.

2.4. Si osserva, che la Corte d’Appello aveva invocato il precedente de quo rilevando che, nel caso concreto, per un verso, non poteva farsi applicazione del principio di non contestazione in mancanza di puntuale allegazione dei fatti di causa e, per altro verso, che il locatore aveva comunque svolto una sostanziale contestazione in merito alle circostanze dedotte. Era questa la ratio decidendi che la società ricorrente voleva censurare; mentre, secondo la Corte di legittimità, l’asserto era incompleto, non essendo rilevante riportare il solo principio di diritto applicato, ma come la sentenza lo aveva adattato alla fattispecie in questione. Pertanto, con l’ordinanza oggi impugnata per revocazione, la S.C. ha ritenuto di non potere esimersi dal sottrarre il motivo ad una pronuncia di inammissibilità per difetto di specifica critica alla decisione impugnata.

2.5. Il motivo è fondato, ravvisandosi in questo caso un errore revocatorio nei termini di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4. Difatti la ricorrente aveva specificamente allegato le circostanze di fatto poste alla base delle proprie doglianze, sulle quali la Corte di legittimità non si è soffermata, essendo stato denunciato che la Corte di appello abbia confuso l’onere di allegazione delle circostanze, da contestarsi specificamente ex art. 115 c.p.c., con gli oneri probatori, e si fosse limitata a riportare un precedente non adatto a regolare la fattispecie de qua, ove le allegazioni erano state specificamente fatte sin dall’atto di citazione in opposizione del decreto ingiuntivo.

3. Conclusivamente, la Corte, accoglie il ricorso e revoca la sentenza impugnata; in accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo procedimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; revoca la sentenza impugnata e, per l’effetto, accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso per cassazione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente per impedimento del Consigliere estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. A, s.m.i.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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