Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4660 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 15/02/2019), n.4660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20626-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA LUIGI PIRI;

– ricorrente –

contro

BMW BANK GMBH già BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE LUIGI STURZO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI LUSCHI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

EMMEAUTO LECCE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIA INGROSSO,

GUSTAVO VINCENZO CAPUTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

P.G. convenne in giudizio la BMW Financial Service s.p.a. e la Emmeauto Lecce s.r.l. lamentando che l’autovettura concessa in leasing dalla prima e fornita dalla seconda aveva presentato gravi vizi; chiese pertanto che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di leasing, con restituzione delle rate versate o, in subordine, che fosse disposta la riduzione del prezzo di acquisto del bene, oltre – in ogni caso – il risarcimento dei danni;

costituitesi in giudizio entrambe le convenute, il Tribunale di Lecce rigettò tutte le domande attoree, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello;

ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; hanno resistito, con distinti controricorsi, la Emmeauto Lecce s.r.l. e la BMW Bank GmbH (già BMW F.S.I. s.p.a.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, in quanto proposta solo in grado di appello: assume – sotto un primo profilo – che, già ab origine, la sua domanda era stata articolata in modo da essere riconducibile anche all’azione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta; sotto un secondo profilo, deduce che la fattispecie della risoluzione per impossibilità sopravvenuta si sarebbe verificata solo in corso di causa, ossia nel marzo del 2005 (cfr. pag. 6 del ricorso) e sostiene che la Corte avrebbe dovuto farsene carico;

il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili;

quanto al primo, il ricorrente non ottempera all’onere di individuare i fatti costitutivi della domanda, in modo da giustificare il suo assunto: si limita, infatti, a riprodurre le conclusioni formulate in primo e in secondo grado, il cui tenore è tuttavia del tutto inidoneo ad evidenziare che, a fondamento della domanda risolutoria, fossero state allegate circostanze idonee a giustificarne l’accoglimento sotto il profilo dell’impossibilità sopravvenuta;

quanto al secondo profilo, il ricorso non indica se e come il primo giudice fosse stato investito della questione e, parimenti, se e come ne fosse stato investito il giudice di appello;

il secondo motivo (che denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione al contratto di leasing” e contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso che sia stata raggiunta la prova di inadempienze imputabili alla fornitrice o alla concedente) è inammissibile in quanto si risolve in una sollecitazione ad una rivalutazione del merito, finalizzata all’accertamento di un inadempimento che la Corte ha ritenuto non provato;

il terzo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 del Codice del Consumo – omesso esame di un fatto decisivo”) è anch’esso inammissibile sotto ogni profilo, in quanto:

– la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass., S.U. n. 11892/2016;

– la questione relativa alla violazione del Codice del Consumo risulta nuova, in quanto non è trattata dalla sentenza e il ricorrente non ha indicato se e quando l’abbia dedotta nei gradi di merito;

l’omesso esame di un fatto decisivo -individuato nella circostanza che, dopo la sostituzione del cambio, la BMW Italia aveva provveduto a sue spese alla sostituzione completa del motore – difetta di decisività in quanto le circostanze individuate non sono univocamente idonee a incrinare la ratio decidendi basata sul difetto di prova di inadempimenti imputabili alla fornitrice o alla concedente;

– nel complesso, anche questo motivo è volto ad una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio in vista di un opposto approdo di merito;

il quarto motivo – che deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p., e degli artt. 1218 e 2697 c.c., sotto il profilo dell’accertamento del nesso causale” e che contesta alla Corte di avere “utilizzato il criterio penalistico della certezza anzichè quello da applicare in sede civile della preponderanza dell’evidenza”- è infondato atteso che, con l’espressione “non risulta in maniera certa”, la sentenza non ha compiuto accertamenti sul nesso di causa, ma si è limitata ad escludere che fosse risultato provato l’inadempimento della Emmeauto;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascuna controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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