Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 466 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 13/01/2010), n.466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26409/2007 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto R.G.V.G. n. 872/06 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, del 29/6/06 depositato il 21/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal consigliere relatore è del seguente tenore: ” M.A. chiede, per dodici motivi, la cassazione del decreto, emesso il 21 settembre 2006, con cui la Corte d’appello di Napoli gli ha riconosciuto la somma Euro 7.000,00, a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della durata, ritenuta irragionevole in misura di tre anni, di un giudizio, avente a oggetto riconoscimento di qualifica superiore, iniziato il 23 maggio 1996 davanti al tribunale T.a.r. della Campania e ancora pendente.

Non si difende la Presidenza del Consiglio.

Osserva:

I dodici motivi di ricorso deducono diversi profili di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art, 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo, nonchè vizi di motivazione.

Con il primo motivo, si sottolinea la necessità che i giudici nazionali applichino le norme della CEDU secondo i principi di ermeneutica espressi nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e recepiti dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, anche per quanto riguarda la valutazione dei danni morali.

Il motivo è palesemente inammissibile, essendo formulato in maniera generica e comunque senza alcuna concreta censura al decreto impugnato, compendiandosi nella elencazione di principi affermati da questa Corte e dalla Corte EDU sul danno morale da durata irragionevole del processo.

Con il quinto motivo, che segue nell’ordine logico, si ascrive alla corte di avere ritenuto la controversia di scarso valore, riducendo proporzionalmente la liquidazione del danno. Il motivo è platealmente inammissibile, dalla semplice lettura del provvedimento evincendosi che la corte non ha affatto definito con l’espressione come sopra virgolettata in ricorso la pretesa azionata nel giudizio presupposto.

Con i motivi secondo, terzo e quarto, il ricorrente si duole che la corte ha omesso di statuire sul bonus di Euro 2.000,00 richiesto in ragione della suddetta natura del credito vantato.

Il motivo è palesemente infondato.

Il c.d. bonus non è previsto dalla L. n. 89 del 2001, cui i giudici sono soggetti r quale forma di ristoro aggiuntivo e forfettario del danno non patrimoniale da irragionevole durata. In effetti, in quanto riferito alla natura della controversia, il bonus sembra appartenere a una tecnica liquidatoria, assolutamente discrezionale, del danno non patrimoniale, per la cui quantificazione in concreto, tuttavia, in base alla norma interna, vengono in rilievo diversi elementi da valutare complessivamente nel rispetto degli standard medi indicati dalla giurisprudenza sovranazionale.

Con i restanti motivi (dal sesto al dodicesimo) si censura la liquidazione delle spese.

I motivi appaiono fondati relativamente ai diritti.

In tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il riscontro di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione agli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei minimi tariffari, il giudice del merito, in presenza di una specifica nota spese, non può limitarsi a una globale determinazione dei diritti e degli onorari, ma deve indicare le voci per le quali non li ritiene dovuti ovvero li ritiene dovuti in misura minore. Peraltro, la determinazione degli onorari, poichè è legislativamente ancorata tra un minimo ed un massimo per voci predeterminate, non richiede, normalmente, una specifica motivazione, attesa la facile controllabilità della relativa operazione contabile, mentre un’adeguata motivazione deve, invece, essere espressa ove ricorrano giustificati motivi che comportino una deroga ai minimi tariffari nei limiti consentiti (giurisprudenza costante).

Ove si condividano i superiori rilievi, sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

2. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti sopra precisati.

Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la Corte può procedere direttamente alla liquidazione delle spese nella misura indicata in dispositivo secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari e poste a carico della parte soccombente. Il limitato accoglimento del ricorso, per converso, giustifica la parziale compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di 2/3, da porre carico dell’Amministrazione per la parte rimanente.

Spese distratte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio;

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario;

che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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