Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 466 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.11/01/2017), n. 466
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7595-2012 proposto da:
M.C., (OMISSIS), M.G. (OMISSIS),
M.S. (OMISSIS), MA.GR. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CARLO DEL GRECO 59 – OSTIA -, presso lo
studio dell’avvocato DORA LA MOTTA, rappresentati e difesi
dall’avvocato PAOLO FALZEA;
– ricorrenti –
e contro
Z.A., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 356/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 18/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, CHE HA CONCLUSO PER L’INAMMISSIBILITA’ DEL
RICORSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. – Pronunciando sulle domande proposte da M.C., M.S., Ma.Gr. e M.G. nei confronti di Zu.Sa. e da quest’ultimo nei confronti dei primi, relative alle opere eseguite nella ristrutturazione di un vecchio fabbricato (di proprietà degli attori quanto al piano terra e all’area sovrastante; di proprietà del convenuto quanto al piano seminterrato), la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, condannò gli attori: ad eliminare le tre finestre aperte nel nuovo piano da essi realizzato in sopraelevazione, riducendole a luci regolari; a realizzare a loro spese, nel piano seminterrato dello Z., le aperture secondo la soluzione tecnica meno onerosa indicata dal C.T.U.; ad eliminare l’allaccio dei bagni dei loro appartamenti agli scarichi dell’immobile del convenuto. La Corte territoriale ancora: confermò il capo 3 della sentenza di primo grado, col quale gli attori erano stati condannati ad innalzare, nella terrazza da essi realizzata, un muro di m. 2,50 dal lato del cortile dello Z.; confermò il capo 4 della sentenza di primo grado, col quale i medesimi erano stati condannati al pagamento dell’indennità di sopraelevazione in favore del convenuto; confermò, infine, il capo 11 della sentenza del primo giudice, col quale i detti attori erano stati condannati al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio.
2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono M.C., M.S., Ma.Gr. e M.G. sulla base di sei motivi.
Z.A., Z.P., Z.C., Z.S. e S.G., tutti nella qualità di eredi di Zu.Sa. (già costituiti, in tale qualità, nel giudizio di appello), ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto tardivamente, dopo la scadenza del termine per impugnare previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2.
Invero, la sentenza di appello risulta essere stata notificata ai ricorrenti il 22.9.2011; pertanto, il termine di sessanta giorni per impugnare andava a scadenza il 22.11.2011; il ricorso, invece, risulta essere stato proposto tardivamente il 15.3.2012.
Non rimane che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
2. – Nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017