Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4659 del 26/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4659 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA
sul ricorso 26400-2012 proposto da:
COLOMBO TIZIANA CLMTZN61A53A944W, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio
dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SPATARO GIUSEPPE giusta mandato in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI SCIACCA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72,
presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS PAOLO, rappresentato
e difeso dall’avvocato SERRA ANTONINO giusta deliberazione della
G.M. n. 196 del 30/11/2012 e giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 26/02/2014
avverso la sentenza n. 488/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 23/03/2012, depositata il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.
Ric. 2012 n. 26400 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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udito l’Avvocato Mario Brancadoro (delega avvocato Antonio Serra)
RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Tiziana Colombo convenne in giudizio il Comune di Sciacca,
chiedendo il risarcimento del danno (pari a circa curo 11 mila), subito in tombino mentre praticava jogging durante un allenamento.
Il Tribunale rigettò la domanda ex art. 2051 cod. civ., per il mancato
raggiungimento della prova di essere inciampata nel tombino.
La Corte di appello di Palermo, pur correggendo la motivazione nel
senso che era rimasta incontestata da parte del Comune la dinamica del
sinistro, rigettò l'impugnazione (sentenza del 29 marzo 2012).
2. Avverso la suddetta sentenza, Tiziana Colombo propone ricorso per
cassazione con tre motivi.
Il Comune resiste con controricorso.
E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione
1. La Corte di merito ha ritenuto provato il caso fortuito, idoneo a
interrompere il nesso causale, costituito dal comportamento colposo
della danneggiata, in considerazione: del luogo dell'incidente, costituito
dallo spazio, esterno alle piste numerate, dove erano collocati i tombini,
non destinato all'attività di atletica; della conoscenza dei luoghi e della
visibilità dell'ostacolo - copertura di un tombino ricoperta di tartan,
sollevata di alcuni centimetri - risultante dalle fotografie.
2. Con i tre motivi di ricorso, strettamente connessi, si deduce la
violazione degli artt 2043 e 2051 cod. civ., anche in collegamento con
l'art. 1227 cod. civ., unitamente a vizi motivazionali. Si nega l'esistenza
del fortuito, costituito dal comportamento del danneggiato e, in via 3 esito alla caduta nell'impianto sportivo comunale, inciampando su un subordinata, si chiede affermarsi almeno la responsabilità concorrente
dell'amministrazione.
3. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
3.1. La decisione va delimitata nell'ambito di operatività dell'art. 2051
cod. civ. Risulta nuova la configurabilità dell'art. 2043 cod. civ., non invocazione dello stesso nel processo di merito.
3.2. Il ricorso è fondato nella parte in cui sostiene che la Corte di merito
non ha attribuito rilievo alla circostanza (risultante in particolare dalla
testimonianza Giarratano) che il luogo dell'incidente — pur esterno alle
corsie numerate - era normalmente utilizzato per correre, in assenza di
segnaletica che ne impedisse l'uso e di disposizioni orali da parte dei
custodi. La Corte, infatti, ha finito per individuare l'imprevedibilità ed
eccezionalità, necessarie per integrare il fortuito, nella circostanza che la
danneggiata aveva utilizzato un luogo non predisposto per la corsa;
mentre, secondo la testimonianza riportata, lo era normalmente in
assenza di divieti ed era ricoperto dello stesso materiale usato per le
corsie adibite all'allenamento.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
merito.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dal controricorrente, nell’adunanza camerale, non sono
idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata va cassata con
rinvio, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, alla
Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
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emergendo dalla sentenza impugnata; né la ricorrente dimostra la
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese processuali del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, ill2 febbraio 2014.
Palermo, in diversa composizione.