Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4659 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 764-2013 proposto da:

O.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 46, presso io studio dell’avvocato FRANCESCO PETRILLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 418/3/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata 10/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

O.E. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 418/03/2011, depositata in data 10/11/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza della contribuente, medico pediatra, convenzionato con il SSN, di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che l’autonoma organizzazione emergeva dal fatto che la stessa si era avvalsa della collaborazione di terzi, per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale (con compensi oscillanti tra “Euro 2.250,00 ed Euro 6.599,00”) e con spese complessive, tra, circa, Euro 17.000,00 e, circa, Euro 27.000,00.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta: con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per “mancata considerazione della prova fornita dalla contribuente”, in violazione dell’art. 2597 c.c.; con il secondo motivo, “omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5; con il terzo motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

2. La seconda censura, implicante vizio di motivazione secondo il vecchio disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di sentenza pubblicata nel 2011, è fondata, con assorbimento dei restanti vizi.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) (Cass. n. 15754/2008).

Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno ulteriormente specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente, a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata non risulta sufficientemente motivata, tento conto dei principi di diritto sopra richiamati, avendo la C.T.R., anzi, affermato che il contribuente svolge l’attività in modo “autonomo”, pur avvalendosi di strutture (uno studio ambulatorio, in affitto, ubicato presso un’associazione di cui la contribuente non fa parte) da altri organizzate, sulla base dei soli dati numerici relativi ai compensi a terzi (di entità modesta, in ogni caso) ed alle spese per beni strumentali, senza verificare, ad es., l’entità e tipologia dei compensi a terzi e degli stessi beni strumentali (avendo la contribuente dedotto di disporre di beni di modesto valore, tra i quali un’autovettura).

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata a sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese de presente giudizio di legittimita.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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