Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4659 del 09/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4659 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 3767-2015 proposto da:
SOCIETÀ’ COOPERATIVA IL SESTANTE ARL, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
NIONCADA, rappresentata e difesa dall’avvocato GRILLO NICOLO’
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DEI LE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORfOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 09/03/2016

avverso la sentenza n. 1872/30/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia del 20/05/2014, depositata
il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2016 dal Consigliere Relatore GIULIA IOFRIDA.

La società cooperativa Ti Sestante a r.1., in persona del legale
rappresentante p.t., propone ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia n. 1872/30/2014, depositata in data 3/06/2014,
con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una
cartella di pagamento, emessa, ex art.36 bis DPR 600/1973, per IRE-S,
IRAP, IV e ritenute alla fonte, dovute per l’anno d’imposta 2005 – è
stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso
della contribuente, affermando la nullità della cartella di pagamento per
omessa previa comunicazione di irregolarità della dichiarazione dei
redditi.
I giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate,
hanno anzitutto sostenuto che la nullità della cartella di pagamento ex
art.36 bis DPR 600/1973 era ravvisabile solo in presenza di “errori o

i narteue su aipetti rilevanti della dichiarazione”, nella specie insussistenti,
trattandosi di iscrizione a ruolo di tributi dichiarati e non versati e non
avendo, peraltro, la contribuente contestato alcunché in ordine alla
dcbenza dei tributi. In riferimento alle ulteriori doglianze della
contribuente, la C.T.R. ha affermato che l’atto impugnato presentava
tutti gli clementi prescritti dall’art.7 1.212/2000 e che la notifica era
stata notificata a mezzo posta e la notifica aveva in ogni caso, a

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In fatto

prescindere da irregolarità attinenti alla compilazione della relata di
notifica, raggiunto il suo scopo.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360
“n. 3” c.p.c., dell’art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992, non avendo la
C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate,
malgrado il decorso, ex art.327 c.p.c., del termine lungo semestrale (e
non più annuale, stante la Novella introdotta dalla 1.69/2009, operante
per i giudizi iniziati dopo il 4/07/2009, quale il presente, essendosi
essa ricorrente costituita in giudizio, con il deposito del ricorso, “i/
20/07/2009”).

Con il secondo motivo, la stessa ricorrente deduce la violazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.36 bis comma 3 DPR 600/1973, 54 bis
comma 3 DPR 633/1972 e 6 comma 5 L.212/2000, avendo i giudici
della C.T.R. ritenuto che non costituisse causa di nullità dell’atto
impugnato l’omesso invio al contribuente della comunicazione circa
l’esito dell’attività di liquidazione, pur in presenza di una mancata
corrispondenza tra dichiarazione dei redditi e versamenti. La società
svolge poi un terzo motivo, lamentando la violazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., dell’art.6 comma 5 1.212/2000, sempre in relazione all’omesso
previo invito, da parte dell’Amministrazione finanziaria, al
contribuente prima di procedere all’iscrizione a ruolo.
Infine, la ricorrente, con il quarto motivo, lamenta la violazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.139, 140 e 145 c.p.c., non essendo state
rispettate le formalità della notifica della cartella prescritte dalle norme

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In diritto

invocate, con conseguente “inesisterka della notifica”, insuscettibile di
sanatoria ex art.156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo.
2. La prima censura è infondata.
Invero in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c.,
introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di

termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della
predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e,
quindi, dal 4 luglio 2009 (cfr. anche Cass. n. 17060/2012, n.
6007/2012, n. 15741/2013).
Nella specie, è pacifico che il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle
Entrate nel giugno 2009 (l’Agenzia delle Entrate deduce nel
controricorso che il ricorso della contribuente è stato “protocollato presso
l’Ufficio in data 23 giugno 2009”, pag.5), anteriormente all’operatività
della Novella di cui alla 1.69/2009, mentre la costituzione della
ricorrente presso la C.T.P. di Agrigento è avvenuta con deposito del
ricorso “in data 20/ 07 / 2009” (come risulta dalla stessa sentenza della
C.T.R. qui impugnata).
Ora, in ordine alle modalità introduttive del giudizio tributario (in
primo grado, per quanto qui interessa), il Digs. n. 546 del 1992, artt.
18 e 20 dispongono rispettivamente che il processo tributario è
introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale e che il
ricorso “è proposto mediante notifica” a norma dell’art. 16, commi 2 e 3.
Questa Corte ha già chiarito (Cass. 27508/2014) che “la disciplina delle
modalità di proposkione del ricorso innanzi alle commissioni rende chiaro che la
decadenza dellickione è impedita di per sé dalla notifica del ricorso” e che “solo la
notdica del ricorso, dunque, rileva in vista dell’effetto che deriva dalla
manifestnione della volontà di impugnare un atto tributario”, mentre è rinviato
a un momento successivo il coinvolgimento del giudice, integrato dalla
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decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario

t

costituzione del ricorrente in giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del
199 9, art. 29.
Secondo questa Corte di legittimità, dunque, la costituzione
rappresenta “un adempimento ultenore, logicamente supponente che una lite sia

(già) pendente”, “la cui mancana, o tardività, preclude in effettiunicamente la

Il giudizio tributario diverge quindi dai processi che, in base al codice
di procedura civile, iniziano con ricorso, in quanto in essi il
contraddittorio si instaura necessariamente dopo il deposito del ricorso
medesimo, da notificare alla controparte assieme al decreto del giudice
che fissa l’udienza di trattazione.
Ne consegue che, dovendo ritenersi il giudizio di primo grado
instaurato anteriormente al 4/07/2009, non operando la Novella di cui
alla 1.69/2009, il termine lungo per impugnare in appello era ancora di
un anno e 46 gg., decorrente dal deposito della sentenza della C.T.P.

(“in data 16/04/2010”), e nella specie risulta essere stato rispettato
(essendo avvenuto, come dedotto dalla stessa contribuente) in data

“24/05/2011”.
3. Anche il secondo ed il terzo motivo sono infondati.
Invero, questa Corte ha già affermato che “l’emissione della cartella di

pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 bis, terzo comma, del d.P.R 29
settembre 1973, n. 600 (nella 19ecie, per IRPEF e IRAP relativi all’anno di
imposta 2003), non è condiRionata dalla preventiva comunica.zione al contribuente
dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non emerga l’esistenza di errori
poiché il riscontro di irregolarità nella dichiara ione determina la necessità di
comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi” (Cass.
3154/2015; Cass. 17396/2010).
Inoltre, come ribadito da questa Corte (Cass. 795 e 7536/2011; Cass.
8342/2012), in tema di riscossione delle imposte, anche la L. 27 luglio
Ric. 2015 n. 03767 sez. MT – ud. 17-02-2016
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prosecuzione, non l’esisten.za (id est, l’instaurazione,), del processo”.

2000, n. 212, art. 6, comma 5, Statuto del Contribuente (in vigore dal
1/8/2000) non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti
i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano

incerteue su aspetti rilevanti della dichiara.zione”, situazione, quest’ultima,

errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36 bis citato,
poiché in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore
avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di
iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe
indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante

“aspetti

rilevanti della dichiaraRione”.
Nella specie, si controverte di omesso versamento di imposte dovute,
sulla base di quanto dichiarato dalla contribuente.
Inoltre, con riguardo al profilo della riduzione delle sanzioni, questa
Corte (Cass.3366/2013; cfr. Cass.12023/2015) ha chiarito che “l’omessa

contunica.zione dell’invito al pagamento prima dell’iscriione a ruolo, con la
riduione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997,
non determina la nullità di tale iscrkione e degli atti successivi, ma una mera
irre

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